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Numero d'incarto:
14.2001.00096
Data decisione, Autorità:
23.01.2002, CEF
Incarto n.
14.2001.00096
Lugano
23 gennaio
2002
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
__________promossa con istanza 28 novembre 2000 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________
(in seguito: __________ all’esecuzione n. __________ dell’UEF __________
promossa da __________ (in seguito: __________ con PE del 6 luglio 2000 per
l’importo di fr. 387'883,95 oltre interessi e spese;
vista la
sentenza 22 ottobre 2001 del Pretore __________ che respinge la suddetta
istanza;
preso atto
dell’appello 2 novembre 2001 di __________ nonché delle osservazioni 22
novembre 2001 della controparte;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che
la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione
in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile;
che
nel caso di specie l’istante fonda la domanda di rigetto dell’opposizione sulla
sua lettera 16 settembre 1998 all’escussa di cui al doc. C in relazione con il
messaggio telefax di risposta inviato da __________ il 29 settembre 1998 a nome
di __________ (doc. D), quest’ultimo documento redatto in lingua inglese e
privo della necessaria traduzione in lingua italiana, motivo per il quale la
prima giudice l’ha ritenuto non prodotto in conformità dell’art. 21 cpv. 2
LALEF;
che
l’appellante ritiene che la giudice di prime cure non poteva non prendere in
considerazione il doc. D senza fissarle un breve termine per tradurlo, a pena
di ledere il divieto del formalismo eccessivo;
che
l’appellante misconosce che secondo il testo chiaro dell’art. 21 cpv. 2 LALEF
“i documenti allegati non redatti in una delle lingue nazionali devono essere
accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, viceversa si ritengono non prodotti”;
che
l’art. 21 cpv. 3 LALEF esclude addirittura implicitamente la fissazione di un
termine per sanare il difetto di produzione della traduzione in quanto indica
un altro modo di correggere l’errore processuale: “Resta riservato il diritto
di riproporre una nuova istanza nell’ossequio del prescritto linguistico”;
che
la regola dell’art. 21 cpv. 2 LALEF è del resto solo un caso particolare del
principio di perenzione del diritto di produrre dei documenti dopo la chiusura
del contraddittorio (cfr. art. 20 cpv. 2 LALEF);
che,
certo, in DTF 102 I 35 ss. (citata in Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 11 n.
4) il Tribunale federale ha stabilito che l’autorità cantonale che, avendo
ricevuto entro il termine prescritto un atto redatto in lingua diversa da
quella ufficiale del cantone, non lo rinvia all'interessato perché provveda
entro un termine supplementare alla sua traduzione nella lingua ufficiale, ma
lo dichiara senz'altro inammissibile, dà prova di un formalismo eccessivo
parificabile ad un diniego di giustizia e viola pertanto l'art. 4 vCost. (oggi
art. 30 cpv. 1 Cost.);
che
la citata sentenza trattava però di una vertenza penale in cui il problema si
pone in termini decisamente diversi da quelli in esame;
che
le conseguenze dell’estromissione di un documento (in particolare di una
traduzione) dall’incarto sono in effetti infinitamente più pesanti in una
procedura penale (o civile di merito) che non in una procedura sommaria di
rigetto dell’opposizione, in cui resta sempre riservato il diritto di riproporre
una nuova istanza, se del caso nell’ossequio del prescritto linguistico (cfr.
art. 21 cpv. 3 LALEF), di modo che non si può ravvisare un caso di diniego di
giustizia nell’applicazione puntuale dell’art 21 cpv. 2 LALEF;
che
il principio di celerità che informa il diritto federale esecutivo (cfr. art.
84 cpv. 2 LEF) – indipendentemente dal suo rispetto effettivo da parte delle
autorità giudiziarie cantonali, la cui mole di lavoro sarebbe comunque
accresciuta se si dovesse seguire la tesi ricorsuale – non consente la
fissazione di un termine supplementare per la produzione della traduzione dei
documenti redatti in una lingua non nazionale;
che,
altrimenti, contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente, la procedura di
rigetto non sarebbe procrastinata solo del numero dei giorni del termine supplementare
ma anche di quelli del contraddittorio che necessariamente si dovrebbe
ordinare, tant’è vero che il giudice del rigetto, per rispettare il diritto di
essere sentito della controparte, dovrebbe fissargli un termine per fare
osservazioni sulla traduzione ed eventualmente citare le parti ad una nuova
udienza qualora la discussione non avesse potuto aver luogo nella prima udienza
per mancanza della traduzione;
che
d’altronde non si deve perdere di vista che l’art. 21 cpv. 2 e 3 LALEF deve
trovare applicazione non solo per documenti di tre righe in inglese ma pure, ad
esempio, per documenti di diverse pagine in lingue esotiche;
che
il fatto che la controparte sia o no cognita della lingua non nazionale non è
determinante se il giudice del rigetto – e le autorità di ricorso – non lo sono
anch’essi, a meno che le parti siano d’accordo sul senso da dare al documento
in questione, ciò che non appare il caso nella fattispecie;
che
il rinvio a Daniel Staehelin
(Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 54 ad
art. 84) non è determinante, in quanto quest’autore si riferisce ad un articolo
di Hubert Bauer e Laurent
Lévy (L’exception de
traduction de pièces, pubblicato in SJ 1982, 50) non motivato specificamente
per quanto riguarda la procedura di rigetto dell’opposizione;
che
il rispetto del principio di celerità e dell’art. 21 LALEF, che riserva il
diritto federale (cfr. art. 25 n. 2 LEF), prevalgono sull’interesse della
ricorrente alla produzione tardiva di una traduzione la cui necessità non
poteva non esserle nota, di modo che la decisione pretorile appare corretta, in
ogni caso non eccessivamente formalista;
che
a titolo abbondanziale, la prima giudice ha rilevato che anche se il doc. D
fosse stato munito della debita traduzione in lingua italiana, esso, nella
misura in cui è stato sottoscritto per __________ da __________ senza che agli
atti figuri una procura scritta, non costituirebbe valido riconoscimento di debito
per la società dato che il potere di rappresentanza del firmatario è contestato;
che
pure questa conclusione va condivisa da questa Camera;
che,
anche se secondo la giurisprudenza non è arbitrario pronunciare il rigetto
provvisorio dell'opposizione in base ad un riconoscimento di debito firmato da
un rappresentante dell'escusso, anche in assenza di una procura scritta di
quest'ultimo (DTF 112 III 88 ss.), purché il rapporto di rappresentanza
risulti dalle circostanze o da atti concludenti dell’escusso (cfr. Staehelin, op. cit., n. 59 ad art.
82; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 34 ad art. 82; Peter
Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 334; più
restrittivo: Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, Rep.
1989, p. 340, che esige una dichiarazione esplicita dell’escusso), ancora
occorre che l’escutente renda liquide tali circostanze mediante la produzione
di documenti (cfr. Stücheli,
op. cit., p. 335);
che
nel caso di specie l’escutente non ha documentato che __________ fosse il rappresentante
convenzionale di __________, nessuno dei documenti prodotti dall’appellante
essendo firmati da organi regolari di __________ né riferiti ad atti compiuti
da questi ultimi;
che
l’esistenza di un simile rapporto di rappresentanza non è certo un fatto notorio,
ossia un fatto noto a tutti (“allgemein bekannt”, cfr. DTF 117 II 323
cons. 2; Vogel / Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7.
ed., Berna 2001, n. 17 ad cap. 10);
che
la produzione del biglietto da visita di __________ in questa sede risulta
tardiva e quindi inammissibile (art. 22 cpv. 4 LALEF a contrario);
che
l’appello 2 novembre 2001 va quindi respinto;
che
le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Richiamati
gli art. 82 LEF; 21, 22 LALEF; 48, 49, 61, 62 OTLEF
pronuncia:
-
L’appello 2 novembre 2001 di __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 525.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo
carico, con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 2'000.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura __________________.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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