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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2001.00068
Data decisione, Autorità:
09.11.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00068
Lugano
9 novembre
2001
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 21 maggio 2001 (inc. EF.__________) da
__________ rappr. dall'__________
contro
rappr. dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ al
PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona notificato il 15 maggio 2001 ad istanza
di __________ per l’importo di fr. 100'925,05.-- oltre interessi al 6,5% dal 1.
giugno 2000 e spese;
vista la sentenza
12 luglio 2001 del Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona che
accoglie parzialmente l’istanza e respinge pertanto in via provvisoria
l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo per l’importo richiesto, ma
al tasso d’interesse del 5%;
preso atto
dell’appello di __________, che postula la reiezione integrale dell’istanza,
protesta spese ed indennità di prima e seconda sede e chiede il beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;
viste le
osservazioni 2 agosto 2001 della parte appellata, che si è opposta al gravame,
con protesta di spese e indennità;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
l’appellante considera nullo il vaglia cambiario invocato quale titolo di
rigetto perché allestito a nome di __________ (cfr. doc. A), che sarebbe
soltanto una succursale di __________ __________ e __________, sprovvista di
personalità giuridica;
che
si può dare atto all’appellante che il servizio giuridico di __________ non
sembra in chiaro con la qualifica giuridica dell’asserita sede di __________,
denominata dagli stessi rappresentanti dell’appellata “succursale” in replica
(cfr. verbale 28 giugno 2001, p. 2 ad 1) e “filiale” nelle osservazioni
all’appello (p. 2, a.i.);
che
dall’estratto del registro di commercio prodotto dall’appellata (doc. L)
risulta che le uniche succursali di __________ siano, al momento attuale,
quelle di __________, __________, __________ e __________ (il doc. 1 prodotto
dall’appellante è inconferente, perché riguarda succursali cancellate il 2
dicembre 1998, quindi prima della sottoscrizione del vaglia cambiario);
che
d’altra parte la nozione di “filiale” è un concetto non univoco che dovrebbe,
semmai, essere riservato alla designazione delle società facenti parte di uno
stesso gruppo (cfr. art. 663e cpv. 1 [società “affiliate”] e nota marginale
dell’art. 663f [“società intermedie”]; in francese: “filiales”);
che
in casu __________ non allega che vi sarebbe una società indipendente affiliata
che
a prescindere dalle imprecisioni terminologiche degli allegati di difesa della
parte appellata, appare tuttavia chiaro che l’appellante ha firmato sia la
dichiarazione 29 marzo 1999 di autorizzazione al completamento del vaglia
cambiario (doc. F) che – quale avallante – il vaglia stesso (doc. A), come pure
il contratto di credito commerciale del 29 marzo 1999 (doc. D), a favore di
__________, le cui uniche sedi sociali principali sono __________ e __________;
che
l’indicazione di __________ non poteva quindi avere altro significato che
quello di indirizzo per la corrispondenza nonché di luogo di pagamento (cfr. in
particolare la dicitura “domicilio bancario” sul vaglia);
che
in ogni caso l’appellante non può in buona fede pretendere di aver voluto
concludere i summenzionati atti con una società inesistente e non può quindi
contestare il fatto che la sua controparte è __________, con sedi principali a
__________ e __________;
che
contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il PE, come pure l’istanza,
non sono stati formulati a nome della succursale di Lugano di __________ bensì
a nome di __________ (le osservazioni sono invece state presentate,
erroneamente poiché non è una persona giuridica, a nome della succursale di
__________, rappresentata dal proprio Servizio giuridico – la cui esistenza
giuridica è tuttavia dubbia –, ma senza che l’appellante sollevi alcuna
contestazione in proposito);
che
poiché l’appellante non allega l’esistenza di una società __________ con sede a
Lugano indipendente da __________ __________ e __________, non vi può essere
alcun dubbio sull’identità dell’istante/appellata e quindi nessun danno per la
parte appellante dovuto ad una designazione approssimativa, di modo che la
censura è da ritenere abusiva (cfr. Rep. 1994, n. 94; Cocchi/Trezzini, CPC commentato,
Lugano 2000, n. 13 ad art. 38; cfr. pure: DTF 114 II 345);
che
del resto l’appellante non contesta la legittimazione dei firmatari __________
dell’istanza a rappresentare __________ senza limitazioni (salva l’esigenza
della firma collettiva a due), legittimazione d’altronde pacifica sulla scorta
del doc. L;
che
vi è pertanto identità tra il creditore indicato sul vaglia cambiario e la
procedente, anche se sul vaglia è stata indicata __________ e non __________:
come giustamente rilevato dal primo giudice, l’appellante non contesta il fatto
che la firma sul vaglia sia sua;
che
la censura riferita all’asserita prescrizione del vaglia cambiario poggia su
una premessa erronea, poiché secondo giurisprudenza e dottrina (cfr. DTF 120
II 56, con rif.) è ammessa l’emissione di un vaglia cambiario senza indicazione
di scadenza con la facoltà del creditore di completare successivamente il
vaglia su tale punto;
che
siffatta facoltà non sottopone l’emittente – resp. l’avallante – all’arbitrio
illimitato del creditore, poiché l’impegno degli obbligati rimane pur sempre
limitato all’importo iscritto sul titolo;
che
l’appello 23 luglio 2001 va quindi respinto;
che
le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
che
l’istanza relativa alla concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio va respinta, già perché l’appello non presentava
d'acchito alcuna probabilità di esito favorevole (cfr. art. 157 CPC);
Richiamati gli art. 82 LEF; 1000, 1069 CO; 38 e 157 CPC; 61 e 62
OTLEF
pronuncia: 1. L’appello
23 luglio 2001 __________ è respinto.
-
L’istanza
23 luglio 2001 di __________ tendente alla concessione del beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 400.-- è posta a carico dell’appellante, che
rifonderà ad __________ a titolo di indennità.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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