Appeal withdrawn; case stricken from docket

14.2001.00057Übriges Gericht21.06.2001Dismissed

Zusammenfassung

The appellant withdrew the appeal against the Locarno-Città district judge’s decision concerning a sequestration annulment. The Camera di esecuzione e fallimenti therefore struck the appeal from the docket as moot. Applying the rule that the party causing mootness bears the costs, the court ordered a CHF 200 court fee against the appellant and denied any compensation to the respondent, who had not yet been called upon to respond.

Regest

Appeal withdrawn; proceedings become moot and are struck from the docket. Under settled case law, the party who renders the proceedings moot bears the costs unless the parties agree otherwise. If the appeal has not yet been served on the respondent, no party compensation is due. Court fees on withdrawal are fixed proportionately to the steps already taken and the value in dispute (Art. 21 LTG).

Gesamter Gesetzestext

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2001.00057

Data decisione, Autorità: 21.06.2001, CEF

Incarto n. 14.2001.00057

Lugano 21 giugno 2001 /CJ/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 aprile 2001 da


rappr. dall’avv. __________

contro


rappr. dall’avv. __________

chiedente l’annullamento del sequestro di cui al decreto 12 aprile 2001 emanato dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città;

visto l’appello 5 giugno 2001 interposto dal __________ contro la sentenza 25 maggio 2001 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città (inc. EF.2001.146),

preso atto che con scritto 13 giugno 2001 l’appellante ha comunicato di ritirare l’appello, chiedendo l’emanazione del relativo decreto di stralcio senza ulteriori formalità;

considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto;

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, ciò che non è il caso nella presente causa;

atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);

ritenuto che l’atto di appello non è ancora stato notificato alla controparte, che pertanto non ha presentato osservazioni e non ha diritto ad indennità;

pronuncia:

  1. L'appello 5 giugno 2001 __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

  2. La tassa di giustizia di fr. 200.--, non ancora anticipata dall'appellante, è posta a suo carico. Non si assegna indennità.

  3. Intimazione a: - __________;

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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