AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.2000.99
Data decisione, Autorità:
18.06.2001, CEF
Incarto n.
14.2000.00099
Lugano
18 giugno
2001 /EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanze 16 agosto 2000 e 22 agosto 2000 da
patr. dallo studio legale __________
contro
patr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio delle
opposizioni interposte da ____________________ ai PE n. __________del14/17
luglio 2000 e n. __________del 2/3 agosto 2000 dell’UEF di Mendrisio;
sulle quali istanze la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord
con sentenza 22 settembre 2000 ha così deciso:
“1. L’istanza
16 agosto 2000 __________ è respinta.
-
La
tassa di giustizia in fr. 420.--, comprensiva delle spese e da anticipare
dall’istante, resta a suo carico con l’obbligo di rifondere alla convenuta la
somma di fr. 2’400.-- a titolo di indennità.
-
L’istanza
22 agosto 2000 __________ è respinta.
-
La
tassa di giustizia in fr. 390.--, comprensiva delle spese e da anticipare
dall’istante, resta a suo carico con l’obbligo di rifondere alla convenuta la
somma di fr. 1’800.-- a titolo di indennità”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con
atto 6 ottobre 2000 ha postulato l’accoglimento delle istanze, con protesta di
spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata ha presentato le sue osservazioni il
3 novembre 2000, postulanti la reiezione del gravame;
ritenuto
in fatto:
A.
Con PE n. __________del 14/17 luglio 2000 dell’UEF
di __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ (in seguito:
__________ ) per l’incasso di fr. 515'000.-- oltre interessi al 7% dal 1.
maggio 1998, indicando quale titolo di credito: “Locazione locali commerciali
siti in __________. Locazione periodo 01.04.1998-31.07.1999 fr. 775'000.-- -
acconto spese 01.04.1998-31.07.1999 fr. 40'000.-- ./. acconti del 24.11.98 di
fr. 200'000.-- e del 01.04.1999 di fr. 100'000.-- / Totale scoperto fr.
515'000.--“.
Con PE n. __________in via di realizzazione di un pegno
manuale del 2/3 agosto 2000 dell’UEF di Mendrisio __________ha poi escusso
__________per l’incasso di:
-
fr. 607'500.-- oltre interessi al 7% dal 1. settembre 1999;
-
fr. 437.--;
indicando quale titolo di credito:
“1) Locazione locali commerciali in __________ - __________.
Locazione periodo 01.08.1999/30.06.2000 fr. 577'500.-- - acc. spese periodo
01.08.1999-30.06.2000 fr. 30'000.-- = Totale scoperto fr. 607'500.--.
- Spese verbale DR N.
__________ del 18.07.2000”.
Interposte tempestive
opposizioni dall’escussa, la procedente ne ha chiesto alla Pretura di Mendrisio-Nord
il rigetto provvisorio.
B.
La procedente fonda la propria pretesa sui
contratti di locazione del 24 dicembre 1996 di cui al doc. A e del 30 gennaio
1995 con relativa aggiunta 7 marzo 1995 di cui al doc. B.
Con il
contratto di locazione del 24 dicembre 1996 all’escussa sono stati locati nello
stabile denominato __________ in via __________, determinati locali (uffici,
magazzino, porticato, posteggi, magazzino/rifugio/servizi PC) per uso
commerciale. Il canone di locazione è stato stabilito in fr. 40’000.-- annui,
pagabili in rate mensili anticipate di 3'333.-- cadauna, oltre a fr. 500.--
quale anticipo spese.
Con il
contratto di locazione del 30 gennaio 1995 e relativa aggiunta del 7 marzo
1995, all’escussa sono stati locati altri spazi commerciali nel medesimo
stabile, il cui canone di locazione è stato stabilito a partire dal 1. febbraio
1998 e sino al 31 gennaio 1999 in fr. 530'000.-- annui e poi in fr. 560'000.--
annui dal 1. febbraio 1999 al 31 gennaio 2000, oltre a fr. 24’000.-- quale anticipo
spese.
C. Con
le istanze di rigetto dell’opposizione __________ ha evidenziato che l’escussa
a far tempo dal 1. aprile 1998 avrebbe versato solo parzialmente le pigioni e
le relative spese accessorie. Dal mese di aprile 1998 al mese di luglio 1999 la
convenuta avrebbe versato solo fr. 300'000.--, lasciando quindi scoperti
affitti per fr. 515'000.--.
A
partire dal 1. agosto 1999, __________ non avrebbe invece più versato alcunché,
per uno scoperto complessivo di fr. 607'500.--.
D. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha asserito di aver
proceduto unilateralmente, a partire dal mese di aprile 1998, alla trattenuta
di parte delle pigioni a titolo di compensazione parziale con le sue pretese di
riduzione della pigione e di risarcimento danni.
La
convenuta ha sollevato l’eccezione di inadempimento contrattuale.
ha evidenziato che la procedente, già con scritto del 14 settembre 1995,
ritenendo “più che giustificate” le sue preoccupazioni, avrebbe ammesso
l’esigenza di “un approfondito esame da parte di tecnici specializzati, alfine
di trovare una soluzione atta a garantire la perfetta impermeabilità del
tetto".
Malgrado
le promesse, nulla sarebbe stato intrapreso dalla locatrice e nel mese di
giugno del 1996, a seguito di abbondanti infiltrazioni d’acqua, causate, oltre
che da straordinarie precipitazioni, dai difetti dei tetti, si sarebbero
verificati gravissimi danni. Con scritto del 7 agosto 1996 (doc. 4) l’istante,
riconoscendo i danni subiti e il nesso di causalità con i difetti, avrebbe
promesso un pronto intervento di risanamento completo del tetto. Tale
intervento sarebbe poi stato effettuato dalla ditta __________. Esso, tuttavia,
non avrebbe eliminato i difetti, le cui conseguenze si sarebbero col tempo
addirittura aggravate, tanto che successivamente sarebbero state riscontrate
importanti infiltrazioni d’acqua anche in concomitanza di semplici
precipitazioni (doc. 5).
ha evidenziato che nell’autunno del 1997 la _____________su mandato della
__________, ha rassegnato una perizia tecnica sugli interventi di risanamento
effettuati l’anno precedente dalla ditta __________, constatando senza riserve
la difettosità dell’intervento e rilevando in particolare che l’involucro di
schiuma sarebbe stato, a quel tempo, già notevolmente danneggiato (doc. 7). La
__________ avrebbe raccomandato la rimozione della schiuma applicata, nonché
l’installazione di strutture di protezione contro la neve e la grandine oltre
ad un radicale risanamento del tetto.
Dalla
perizia eseguita del laboratorio tecnico sperimentale della SUPSI sulle cause
delle infiltrazioni di acqua attraverso le coperture dei capannoni adibiti a
fabbrica e a magazzino (doc. 8), emergerebbe, per l’escussa, un cattivo stato
di conservazione delle coperture all’origine delle infiltrazioni.
Malgrado
le chiare risultanze della perizia e le numerose segnalazioni di __________,
succedutesi anche nel corso degli ultimi dodoci mesi, nulla di risolutivo
sarebbe stato intrapreso dall’istante per eliminare i difetti (cfr. doc. da 11
a 15).
Per
quanto concerne gli spazi completamente inagibili e i danni subiti da
__________quale conseguenza dell’inadempienza della locatrice posteriormente al
- ottobre 1998, la convenuta avrebbe trasmesso il relativo conteggio (cfr.
doc. 16, 17 e 18). L’importo a carico dell’istante al 17 agosto 2000 ammonte-rebbe
a fr. 830'223.70, cifra nella quale le pretese di riduzione della pigione non
sarebbero comprese che parzialmente.
L’escussa
ha pure contestato, in via abbondanziale, gli importi posti in esecuzione,
ritenuto che sommando gli importi dei due precetti esecutivi si avrebbe un
importo complessivo di fr. 1'122'500.--, mentre nella comunicazione fax del 4
luglio 2000 (doc. 9), il legale dell’istante avrebbe indicato in fr. 1'092'500
il totale scoperto. Inoltre il conteggio delle spese accessorie dal 1. agosto
1999 al 30 giugno 2000, non sarebbe esatto, contemplando lo stesso dodici mesi
in luogo degli undici ammessi dall’UEF di Mendrisio. L’escussa ha pure
contestato il tasso di interesse richiesto.
In replica
__________ ha contestato tutte le tesi di _________, asseverando che le
argomentazioni dell’escussa sarebbero manifestamente contraddittorie rispetto
alla posizione assunta nella pendente causa di diritto della locazione presso l’Ufficio
di conciliazione di Mendrisio, nella quale _________ avrebbe contestato la
disdetta chiedendo una protrazione di cinque anni (doc. N).
ha evidenziato di essere intervenuta in ogni occasione in cui la convenuta ha
lamentato l’insorgere di infiltrazioni. Un risanamento del tetto avrebbe avuto
luogo da parte della ditta __________ la quale avrebbe pure fornito una
garanzia per i lavori eseguiti.
La procedente ha
asserito che controparte non avrebbe mai dato la propria disponibilità a concedere
un termine adeguato per poter procedere ad un risanamento del tetto, adducendo
in tutte le occasioni l’impossibilità di interrompere la produzione, ciò che
chiaramente avrebbe limitato i margini di manovra della locatrice (doc. O, P,
Q).
La
parte convenuta in duplica, preso atto che il patrocinatore di controparte
avrebbe dichiarato nell’istanza (ultima pagina) di avere a disposizione la
procura, ha constatato che quest’ultimo documento non è stato prodotto. Per
_________ secondo consolidata giurisprudenza, tale omissione non potrebbe più
essere sanata e comporterebbe la nullità di ogni atto del legale che non è
debitamente legittimato. L’istanza dovrebbe pertanto essere respinta già in
ordine.
L’escussa
ha osservato che la contestazione della disdetta, rispettivamente la richiesta
di protrazione, non è in contraddizione con le legittime pretese fatte valere
nel corso degli ultimi anni ed eccepite in questa sede, perché una fabbrica
delle dimensioni di _________ non potrebbe essere spostata a piacimento da un
momento all’altro.
E. Con sentenza 22 settembre 2000 la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord,
dopo aver congiunto le due istanze, le ha respinte, evidenziando che dalla
documentazione fornita dall’escussa emergerebbe con sufficiente probabilità la
presenza dei difetti da essa lamentati, ovverosia le ingenti infiltrazioni di
acqua con i conseguenti importanti disagi nella produzione e le relative
perdite commerciali.
F. Contro la sentenza della giudice di prime
cure si è tempestivamente aggravata __________ asseverando che la sentenza
difetterebbe di sufficiente motivazione, risulterebbe arbitraria e poggerebbe
su una valutazione erronea delle prove.
Nel
caso di specie, la motivazione addotta dalla Pretore apparirebbe manifestamente
insufficiente in quanto non esporrebbe dettagliatamente le ragioni che l'hanno
indotta a formulare il proprio convincimento, limitandosi la Giudice a rinviare
alla documentazione fornita dall’escussa.
__________ha
asseverato che la procedura di rigetto dell’opposizione consente unicamente la
notifica di prove documentali. Risulterebbe pertanto inaccettabile l’ammissione
quale prova all’udienza del 15 settembre 2000 della registrazione video
prodotta dall’appellata, non costituendo documento nell’accezione comunemente
ritenuta in dottrina e giurisprudenza.
G. Con osservazioni 3 novembre 2000 _________ ha rilevato che la
produzione della procura da parte del patrocinatore dell’appellante in sede di
appello sarebbbe ammissibile esclusivamente quale attestazione della sua
legittimazione quale estensore dell’atto di appello medesimo. Qualora il doc. C
fosse invece stato prodotto nell’intenzione di sanare la carenza di
legittimazione processuale in ordine agli atti precedemente compiuti dal lic. iur.
__________, tale produzione violerebbe l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, secondo
cui la produzione di documentazione, come di ogni altro mezzo di prova, non è
più ammessa in sede di appello.
Tra
i presupposti processuali, il cui esame avviene d’ufficio e in ogni stadio di
procedura, rientrerebbe la legittimazione del rappresentante al patrocinio, il
cui difetto determinerebbe la nullità degli atti dell’asserito rappresentante e
dell’intero procedimento da essi originato. _________ ha pertanto chiesto che venga
accertata la nullità di ogni atto processuale (in modo particolare dell’istanza
di rigetto) compiuto dal lic. __________ di fronte alla prima istanza e che di
conseguenza venga respinta l’appellazione, perché infondata ed inammissibile.
A
mente dell’appellata la Pretore avrebbe motivato la sentenza in modo conciso ma
ineccepibile.
Considerato
in diritto:
-
Secondo
l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro
domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di
perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero
già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In sede di appello è
esclusa la produzione di nuovi documenti (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Flavio Cometta, Il rigetto
provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). La procura datata 14 agosto 2000 e prodotta
da __________ con l’atto d’appello quale doc. C può quindi essere considerata
unicamente quale attestazione della legittimazione del rapresentante
dell’appellante in sede di appello, ma non quale prova della sua legittimazione
per gli atti compiuti in prima sede.
a) Per
l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se
esistono i presupposti processuali, segnatamente la capacità delle parti e la
legittimazione dei loro rappresentanti, se il giudice ha motivo di dubbio. Se
una parte, in via di eccezione, fa valere l'assenza di un presupposto
processuale il giudice è tenuto a cerziorarsi della sua esistenza.
b) Nel
caso di specie _________ ha sollevato in sede di udienza di contraddittorio
l'eccezione di carenza di legittimazione del patrocinatore di _________. Agli
atti di causa presentati dinanzi alla prima giudice non risulta alcuna procura
di _________ a favore del lic. iur. ___________ dello studio legale
___________.
Dalla
copiosa documentazione prodotta dalla convenuta si evince però che il suo
stesso patrocinatore, quale pubblico notaio, con il brevetto notarile numero
__________5 di data 31 agosto 2000 (doc. 15), con il quale ha constatato varie
infiltrazioni di acqua nello stabilimento di produzione di _________, alla
presenza della Presidente del consiglio di amministrazione dell’escussa signora
__________ e, ha attestato che il lic. iur. __________ rappresentava la qui
procedente _________. Nel brevetto notarile di cui al doc. 15, sottoscritto
anche da __________, il rappresentante legale e la Presidente del Consiglio di
amministrazione dell’escussa hanno qualificato il lic. iur. __________ quale
rappresentante della procedente. A queste condizioni si deve considerare
provata e fuori di dubbio la legittimazione del patrocinatore di _________.
L’eccezione di carenza di legittimazione del patrocinatore, al limite del temerario,
è lesiva del principio della buona fede –che trova applicazione anche nel
diritto esecutivo (cfr. Baumann, Zürcher
Kommentar, 1998, n. 36 ad art. 2 CC), e deve essere pertanto respinta.
a) _________
ha asseverato che la procedura di rigetto dell’opposizione consente unicamente
la notifica di prove documentali. Risulterebbe pertanto inaccettabile
l’ammissione quale prova all’udienza del 15 settembre 2000 della registrazione
video prodotta dall’appellata, non costituendo documento nell’accezione
comunemente ritenuta in dottrina e giurisprudenza.
b) L’art.
art. 20 cpv.2 LALEF stabilisce che all’udienza le parti possono esporre
verbalmente o per iscritto le loro domande, eccezioni d’ordine e di merito e
dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le
rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza
scritta.
La
LALEF non definisce il concetto di documento: conformemente alla più recente
dottrina quali documenti devono essere intesi anche quei filmati atti a
dimostrare dei fatti giuridicamente rilevanti (Leuch/Marbach/Kellerhals/
Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, n. 1b ad art. 229).
Conformemente al principio di celerità e di oralità che informa la procedura
sommaria di rigetto dell’opposizione, l’assunzione di videoregistrazioni può
però avvenire solo se ciò è possibile durante l’udienza di discussione e la
procedura esecutiva non venga in tal modo procrastinata.
In
concreto l’escussa ha messo a disposizione della prima giudice quanto
necessario affinché si potesse visionare immediatamente, in sede di udienza di
contraddittorio, il contenuto di quanto prodotto: pertanto non vi è alcuna
ragione per la quale la prima giudice avrebbe dovuto rifiutare l’assunzione
della prova addotta.
a) _________
ha asseverato che la sentenza difetterebbe di sufficiente motivazione.
Nel
caso di specie, la motivazione addotta dalla Pretore apparirebbe manifestamente
insufficiente in quanto non esporrebbe dettagliatamente le ragioni che l'hanno
indotta a formulare il proprio convincimento, limitandosi la Giudice al rinvio
alla copiosa documentazione fornita dall’escussa.
b) Ex art. 285 cpv. 1 e 2 CPC le sentenze e i decreti sono pronunciati
in nome della Repubblica e Cantone Ticino. Essi devono, a pena di nullità,
contenere tra l'altro l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto.
In caso di vizi di
forma della sentenza del pretore, che non rispetta l'art. 285 CPC, vi è
insanabile nullità del giudizio, rilevabile anche d'ufficio, solo qualora il
vizio sia tale da pregiudicare alle parti e all'istanza superiore la
possibilità di verificarlo, discuterlo e giudicarlo. Ciò non è sicuramente il
caso per quelle manchevolezze puramente formali o a cui si può trovare rimedio
nella lettura degli atti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285 m. 1)
La motivazione della
sentenza può anche essere sommaria, ma in ogni caso occorre poter dedurre per
quale ragione decisiva il Tribunale si sia determinato in un certo modo (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 285 m. 2).
Per quanto concerne i
fatti è sufficiente esporre nella sentenza quelli essenziali che risultano
dall’assunzione delle prove (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 285 m. 2).
Per quanto concerne i
motivi di diritto è sufficiente che il giudice indichi sommariamente le ragioni
della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o
usi commerciali (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 285 m. 2).
Per quanto concerne
le prove, il libero apprezzamento delle stesse comporta per il giudice il
dovere di motivare la propria opinione; non è sufficiente che egli si dichiari
semplicemente convinto di qualche cosa, ma è necessario che esponga
scrupolosamente le ragioni che lo hanno condotto a maturare un determinato
convincimento (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 285 m. 2).
c) In concreto la Pretore, dopo aver puntualmente evidenziato quali
sarebbero le norme legali applicabili alla fattispecie, sebbene sommariamente,
ha anche chiaramente indicato per quale motivo e in base a quali risultanze
documentali è giunta a prolare la decisione impugnata. Per le parti e per
l’autorità d’appello, dalla lettura della decisione di prima sede, risulta
evidente in base a quali considerazioni la Pretore ha respinto l’istanza di
_________. Ne consegue pertanto la reiezione dell’eccezione sollevata
dall’appellante.
a) La nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv.
1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,
op. cit., in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito
indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed
il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989
pag. 331).
c) Il contratto di locazione, firmato dal conduttore, costituisce un
riconoscimento di debito per il canone scaduto (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/
Monaco 1998, Vol. I, n. 114 ad art. 82; Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I. Losanna 1999, n. 49 ad art,
82).
d) Ponendo
in esecuzione con il PE n. __________ canoni di locazione scaduti e non versati
per il periodo da aprile 1998 a luglio 1999, i contratti di locazione
doc. A e B, quest’ultimo con l’aggiunta del 7 marzo 1995, costituiscono, in
principio, validi titoli di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF per
l’importo dedotto in esecuzione oltre interessi al 7%, perché così stabiliti
dalle parti (cfr. doc. A e B n.10), ma non a decorrere dal 1. maggio 1998 per
tutto l’importo dedotto in esecuzione, come richiesto dalla procedente, ma
calcolati nel seguente modo:
dal 6 aprile 1998 su fr. 50'000.--;
dal 6 maggio 1998 su fr. 50'000.--;
dal 6 giugno 1998 su fr. 50'000.--;
dal 6 luglio 1998 su fr. 50'000.--;
dal 6 agosto 1998 su fr. 50'000.--;
dal 6 settembre 1998 su fr. 50'000.--;
dal 6 ottobre 1998 su fr. 50'000.--;
dal 6 novembre 1998 su fr. 50'000.--;
dal 6 dicembre 1998 su fr. 50'000.--;
dal 6 gennaio 1999 su fr. 50'000.--;
dal 6 febbraio 1999 su fr. 52'500.--;
dal 6 marzo 1999 su fr. 52'500.--;
dal 6 aprile 1999 su fr. 52'500.--;
dal 6 maggio 1999 su fr. 52'500.--;
dal 6 giugno 1999 su fr. 52'500.--;
dal 6 luglio 1999 su fr. 52'500.--.
Con il PE n.
_________ ha poi escusso _________ per l’incasso di fr. 607'500.-- oltre
interessi al 7% dal 1. settembre 1999, corrispondenti ai canoni di locazione
per il periodo dal 1. agosto 1999 al 30 giugno 2000, oltre alle spese
accessorie.
Nel
contratto di locazione doc. A il canone di locazione è stato stabilito in fr.
40’000.-- annui, pagabili in rate mensili anticipate di 3'333.-- cadauna, oltre
a fr. 500.-- quale anticipo spese. Nel contratto di locazione doc. B e relativa
aggiunta del 7 marzo 1995 il canone di locazione è stato stabilito a partire
dal 1. febbraio 1999 in fr. 560'000.-- annui (corrispondenti a fr. 46'667.--
mensili) e a decorrere dal 1. febbraio 2000 è stato previsto che la pigione
sarà annualmente adeguata all’indice nazionale dei prezzi al consumo.
L’anticipo annuo per le spese è stato stabilito in fr. 24’000.--. Ritenuto che
agli atti non vi è alcuna attestazione in merito all’adeguamento del canone di
locazione al costo della vita a decorrere dal 1. febbraio 2000, il contratto di
locazione doc. B può costituire titolo di rigetto dell’opposizione solo per gli
importi ivi specificati.
I
contratti di locazione doc. A e B, costituiscono pertanto, in principio, validi
titoli di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF per l’importo di fr.
577'500.-- (ossia: (fr. 3'333.-- x 11) + (fr. 500.-- x 11) + (fr. 46'666..-- x
11) + (fr. 2'000.-- x 11). Anche gli interessi al 7% sono dovuti (cfr. doc. A e
B n.10), ma non a decorrere dal 1. settembre 1999 per tutto l’importo dedotto
in esecuzione, come richiesto dalla procedente, ma calcolati nel seguente modo:
dal 6 agosto 1999 su fr. 52'500.--;
dal 6 settembre 1999 su fr. 52'500.--;
dal 6 ottobre 1999 su fr. 52'500.--;
dal 6 novembre 1999 su fr. 52'500.--;
dal 6 dicembre 1999 su fr. 52'500.--;
dal 6 gennaio 2000 su fr. 52'500.--;
dal 6 febbraio 2000 su fr. 52'500.--;
dal 6 marzo 2000 su fr. 52'500.--;
dal 6 aprile 2000 su fr. 52'500.--;
dal 6 maggio 2000 su fr. 52'500.--;
dal 6 giugno 2000 su fr. 52'500.--;
a) Per l’art. 82
cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno
che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da
infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di
dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo
la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr.
in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale
federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p.
228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire,
FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Anche
nell’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti
sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo
della prestazione anticipata, la scrivente Camera segue in materia di rigetto
dell’opposizione la prassi di Basilea Campagna, condivisa dal Tribunale
federale in STF 13 ottobre 1986, in: Rep 1987, p. 150 s. cons. 3, secondo la
quale l'eccezione di mancato adempimento della controprestazione risp. di non
corretto adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep 1986
p. 112-113; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 348; Daniel Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco n. 105 ad art. 82 LEF).
c) L’escussa ha rilevato di aver trattenuto a partire dal mese di
aprile 1998, a seguito dei difetti dell’ente locato, parte delle pigioni dovute
a titolo di compensazione parziale con le sue pretese di riduzione della
pigione e di risarcimento danni, sollevando l’eccezione di inadempimento
contrattuale.
A
mente dell’escussa in sostanza il tetto dello stabile locato si troverebbe in
tale stato di precarietà da causare importanti infiltrazioni di acqua durante
le precipitazioni, con conseguenti gravi danni al suo processo produttivo.
d) Dalla documentazione agli atti risulta che già con scritto del 14
settembre 1995 (doc. 3) la procedente ha comunicato a _________ di aver
“incaricato chi di dovere di sottoporci una proposta concreta di intervento di
risanamento”, ammettendo in tal modo la necessità di ovviare agli inconvenienti
causati dalle infiltrazioni di acqua dal tetto.
Il 7 agosto 1996
(doc. 4) _________ ha comunicato a _________ che avrebbe proceduto al
risanamento completo della copertura del tetto (doc. 4). Le opere promesse
furono eseguite mediante l’applicazione sulla copertura dello stabile di un
prodotto schiumoso, che però già dopo breve tempo si è rivelato difettoso (doc.
7).
Dal rapporto peritale
del Laboratorio tecnico sperimentale della SUPSI del 28 settembre 1999 (doc.
8), commissionato dalla stessa locataria il 19 aprile 1999, emerge che le
coperture della fabbrica e del magazzino dello stabilimento _________ “si
trovano in cattivo stato di conservazione e che questo è all’origine delle
infiltrazioni d’acqua all’interno dei capannoni”.
Dal rapporto del 24
luglio 2000 ore 22.30 della Società di vigilanza __________ risultano “notevoli
infiltrazioni d’acqua dal tetto nella sala impasto e produzione” (doc. 12). Le
infiltrazioni d’acqua, questa volta estese anche al magazzino, al laboratorio ed
in prossimità di alcune scatole elettriche, sono poi state nuovamente
constatate dalla società di vigilanza alle ore 00.35 del 25 luglio 2001 e
durante le ronde effettuate alle 02.50 e 04.25 dello stesso giorno (doc. 12).
Dal doc. 13, ossia dai due rapporti interni del 4 agosto 2000 trasmessi alla
direzione di _________ dal responsabile controllo qualità e dal responsabile
della produzione, vi è poi nuova conferma delle rilevanti infiltrazioni d’acqua
all’interno dello stabilimento di produzione, che hanno causato, contaminando i
nastri di trasporto in lavorazione, la sospensione della produzione di uno dei
prodotti dolciari dell’assortimento dell’escussa.
Con brevetto notarile
n. __________ del 31 agosto 2001 il notaio avv. __________ (doc. 15) ha poi accertato
presso gli stabilimenti produttivi di _________ la presenza di infiltrazioni di
acqua piovana in dodici punti. In tale sede il notaio ha inoltre personalmente
constatato che, in corrispondenza dei punti di infiltrazione dell’acqua
piovana, “da diverse ubicazioni sulla superficie del tetto dello stabilimento
si infiltrava in modo costante e spesso particolarmente copioso dell’acqua
piovana, la quale precipitava in parte direttamente sul pavimento. Su
quest’ultimo si formavano in tal modo ampie pozze d’acqua, quando la stessa non
era raccolta tramite recipienti posti dalle maestranze in concorrenza dei punti
di maggiore accumolo dell’acqua infiltrata”.
Anche la
documentazione fotografica agli atti -suddivisa in fotografie scattate nel
periodo dal giugno 1996 al 28 agosto 1997 e dal 15 aprile 1998 al 31 dicembre
1999 (doc. 21 c), dal 1 gennaio 2000 al 25 luglio 2000 (doc. 21 b) e dal 26
luglio 2000 al 31 agosto 2000 (doc. 21 a)- e la visione della videocassetta
doc. 22, confermano sostanzialmente quanto sin qui evidenziato, ossia la
presenza, protratta nel tempo, di importanti infiltrazioni di acqua in vari
punti dello stabilimento locato dalla procedente a _________.
I riscontri oggettivi
agli atti hanno quindi reso sufficientemente verosimile, nell’ambito del
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto, l’esistenza degli
importanti difetti sostenuti da _________: l’eccezione di non corretto
adempimento del contratto di locazione da parte della locatrice va pertanto
accolta.
Ne consegue la
reiezione del gravame e la conferma integrale del pronunciato della giudice di
prime cure.
- L'appello
6 ottobre 2000 di __________ è respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 20 LALEF, 97 cpv. 4 e
285 cpv. 1 e 2 CPC
pronuncia:
- L'appello 6 ottobre 2000 di __________, è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 1’215.--,
già anticipata dall'appellante, è a carico di __________, la quale rifonderà a
_________ __________ fr. 3’000.-- a titolo di indennità.
- Intimazione: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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