Bankruptcy annulled after proof of payment before declaration

14.2000.70Übriges Gericht11.07.2000Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The debtor appealed a bankruptcy declaration issued by the Lugano District Court, Section 5, arguing that the debt had been paid before the judgment and filing a receipt showing payment in the enforcement proceeding. The appellate court accepted this new pre-existing fact, held that documentary proof of payment before the bankruptcy declaration required annulment of the bankruptcy, and reformatted the first-instance decision accordingly. It also left the court fees at both instances and the bankruptcy office expenses to the debtor, with no indemnity awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 172 n. 3 LEF, art. 174 cpv. 1 LEF; bankruptcy declaration may be annulled on appeal where the debtor proves by documents that the debt, including interest and costs, was extinguished before the first-instance judgment. New facts are admissible on appeal only if they arose before the challenged decision. Where the debtor failed to appear below, the court fees may be charged to it pursuant to the applicable tariff rules; no indemnity is due absent special grounds.

Gesamter Gesetzestext

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2000.70

Data decisione, Autorità: 11.07.2000, CEF

Incarto n. 14.2000.00070

Lugano 11 luglio 2000/FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa fallimentare dipendente dall’istanza 26 aprile 2000 presentata da


contro


sulla quale istanza il Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 19 giugno 2000 ha così deciso:

“1. E’ pronunciato il fallimento __________ a far tempo da lunedì __________ alle ore 14.00.

2./3./4. omissis .”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello il 20 giugno 2000 dalla __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 26 giugno 2000 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A. Con istanza 26 aprile 2000 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 2’516.10 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All'udienza di contraddittorio del 7 giugno 2000 nessuno è comparso.

C. L ‘appellante adduce di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una ricevuta 15 giugno 2000 relativa al pagamento presso l’UE di Lugano dell’importo di fr. 2’768.70 a saldo dell’esecuzione n. __________promossa dalla __________.

D. La creditrice non ha formulato osservazioni.

Considerato

in diritto

  1. Giusta l’art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.

Per l’art. 174 cpv.1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

  1. L’appellante ha sostenuto per la prima volta in sede d’appello di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

  2. La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparso avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità ( art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

pronuncia

  1. L’appello 20 giugno 2000 __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:

“1. La dichiarazione di fallimento 19 giugno 2000 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2000.00322, nei confronti della __________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.

  2. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________ ”.

  3. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr.120.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

  4. Intimazione: -


Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the bankruptcy declaration should be annulled because the debtor proved payment before the first-instance judgment.

Extrahierter Entscheid

Yes. The receipt proved that the debt, including interest and costs, had been paid before the bankruptcy declaration, so the bankruptcy had to be annulled.

Extrahierte Begründung

Under Art. 172 n. 3 and Art. 174 cpv. 1 SchKG, payment proven by documents and occurring before the first-instance decision prevents bankruptcy; new facts are admissible on appeal if they predate the lower-court judgment.

Kernrechtsfrage

How the court costs and enforcement-office expenses should be allocated.

Extrahierter Entscheid

The appellant had to bear the first- and second-instance court fees and the bankruptcy office expenses; no compensation was awarded.

Extrahierte Begründung

Because the debtor did not appear at first instance, the fees were charged to it pursuant to the applicable OTLEF provisions.

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