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Numero d'incarto:
14.2000.124
Data decisione, Autorità:
29.12.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00124
Lugano
29 dicembre
2000
/FC/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile in materia di
procedura concordataria connessa alla moratoria concessa il 4 maggio 2000 dalla
Pretura di Locarno–Campagna a
richiamata la sentenza 24 novembre 2000 del Pretore di
Locarno–Campagna che non ha omologato il concordato proposto da __________
sentenza
tempestivamente impugnata da
con appello 6 dicembre 2000 chiedente l'omologazione del concordato
con abbandono dell'attivo, previo annullamento della sentenza pretorile;
ritenuto
in fatto: A. Il 13
aprile 2000 il Pretore di Locarno–Campagna ha revocato per rinuncia del debitore
una prima moratoria di 6 mesi concessa a __________ l'11 ottobre 1999, con
__________ quale commissario.
B. Con
istanza 2 maggio 2000 __________ ha chiesto una nuova moratoria, prospettando
un dividendo dal 40 al 50% (cfr. istanza p. 3) fondato su attivi per fr.
253'563.– (già dedotti fr. 330'000.– di debito ipotecario sul fondo n.
__________ RFD di __________ e fr. 20'000.– per le spese di vendita del fondo)
e passivi per fr. 429'480.93.
C. Con
decreto 4 maggio 2000 il Pretore ha concesso una moratoria di quattro mesi,
designando l'avv. __________ quale commissario.
D. Il
16 agosto 2000 il Commissario ha chiesto al Pretore l'autorizzazione alla
mutazione del tipo di concordato – da ordinario a concordato con abbandono
dell'attivo – ottenendola implicitamente con il decreto pretorile di egual data
con cui la moratoria è stata prorogata di altri due mesi.
E. Nella
relazione 2 ottobre 2000 del Commissario ai creditori viene prospettata una
realizzazione degli attivi tale da consentire un dividendo del 15,12% (cfr.
classificatore, relazione, p. 6), sulla base di un valore peritale di fr.
472'300.– del fondo n. __________ RFD di __________ (cfr. relazione, p. 6 con
riferimento alla perizia dell'arch. __________) e con il rilievo che tale
__________ si è interessata all'acquisto per fr. 350'000.– e che "ancora
questa settimana il signor __________ di __________ si è dichiarato interessato
ad acquistare il fondo per fr. 460'000.–" (cfr. relazione, p. 4). Nelle
sue considerazioni finali il Commissario rilevava che "una procedura
fallimentare avrebbe inoltre quale effetto che gli attivi verrebbero comunque
alienati, secondo una procedura di vendita all'asta pubblica, dal competente
organo esecutivo. Evidentemente, molto verosimilmente, la vendita forzata non
tutelerebbe i creditori come una vendita a trattative private che risulta
possibile solo con questa procedura. In altri termini la mancata accettazione
del presente concordato non permetterebbe ai creditori di trarre un maggior
ricavo. Al contrario l'accettazione del concordato permetterebbe al signor __________
di salvarsi dal tracollo finanziario e di ripartire da zero" (cfr. relazione,
p. 7).
F. Il
2 ottobre 2000 il debitore __________ ha rilasciato procura a __________ affinché
abbia a rappresentarlo all'assemblea dei creditori del 6 ottobre 2000 (cfr. classificatore).
G. Il
16 ottobre 2000 si è svolta l'assemblea dei creditori, che ha designato –
nell'ipotesi di omologazione del concordato – il Commissario quale liquidatore
e __________ in qualità di Delegazione dei creditori (relazione 30 ottobre 2000
del Commissario, p. 2, n. 1.2).
H. Dalla
relazione 30 ottobre 2000 del Commissario al Pretore emerge – oltre a quanto
già indicato nella pregressa relazione del 2 ottobre 2000 (cfr. supra, ad E) –
che:
– "l'unica
persona che ha dimostrato un interesse particolare e offerto un prezzo
ragionevole" è tale __________ che "il 2 ottobre 2000 si è dichiarato
interessato ad acquistare il fondo [n. __________ RFD di __________] per la
somma di fr. 460'000.–, attestando tale sua volontà per iscritto" (cfr.
relazione p. 5);
– il fondo
n__________ RFD di __________ è stato stimato dal Commissario prudenzialmente
in fr. 400'000.– a fronte di fr. 472'300.– indicati nella perizia dell'arch.
__________;
– se il fondo n.
__________ RFD di __________ fosse venduto a trattative private per fr.
460'000.– a __________ ne risulterebbe un dividendo dell'8,3% [recte:
"dell'8% circa che, dedotte le spese, potrebbe fissarsi attorno al
6%", cfr. relazione p. 10] per i creditori chirografari, mentre se il
fondo fosse venduto al valore di fr. 400'000.– attribuitogli dal Commissario
rimarrebbero scoperti anche i creditori privilegiati (cfr. relazione p. 8);
– hanno già aderito
al concordato 12 creditori per complessivi fr. 220'492.90 (tra cui il
__________ per fr. 34'054.15) a fronte di 20 creditori con diritto di voto per
complessivi fr. 328'318.57, con la soglia quantitativa richiesta fissata in fr.
218'879.05 (corrispondenti ai 2/3 dell'importo totale entrante in linea di
conto).
I. Il
10 novembre 2000 si è svolta l'udienza di omologazione.
L. Il
13 novembre 2000 il Commissario ha reso noto ai creditori aventi diritto di
voto che, contrariamente a quanto prospettato, __________ aveva rinunciato
all'acquisto per fr. 460'000.– "motivando pretestuosamente questa sua
decisione con il fatto che il prezzo era troppo caro". Di conseguenza i
chirografari – che avevano aderito alla proposta di concordato sulla base
dell'imminente vendita per fr. 460'000.– del noto fondo – sono stati invitati a
comunicare entro 5 giorni se mantenevano la loro adesione.
M. Con
lettera 14 novembre 2000 il __________ ha comunicato di considerare nulla la
sua adesione del 13 ottobre 2000.
N. Con
atto 21 novembre 2000 il Commissario ha reso noto al Pretore che, con il ritiro
del __________, è venuta a mancare la maggioranza richiesta in capitale.
O. Con
sentenza 24 novembre 2000 il Pretore non ha ammesso il concordato, mancando il
requisito dell'adesione dei 2/3 dei crediti computabili. Per il primo giudice,
l'adesione data può essere revocata secondo __________ /__________ fino alla
decisione di omologazione, ritenuto che per __________ è necessario che il creditore
invochi un vizio di volontà, presupposto che nel caso di specie risulta adempiuto.
P. Con
ricorso 6 dicembre 2000 __________ è dell'avviso che il __________ non possa
più ritirare l'adesione già data, ritenuto che contrariamente all'opinione da esso
espressa resta ancora possibile la vendita del noto fondo a trattative private.
Considerato
in diritto: 1. Contro
il giudizio di non omologazione del concordato è data in linea di principio
facoltà d'appello alla Camera di esecuzione e fallimenti quale Autorità
giudiziaria superiore dei concordati, ora anche in conformità dell'art. 18 cpv.
2 LALEF (cfr., tra tante, CEF 18 maggio 1999 in re M. P. E. SA cons. 1;
2 giugno 1995 in re H. J. S.; 9 luglio 1991 in re A. R., in: Rep. 1992
p.306; 24 marzo 1989 in re L. SA; 20 maggio 1987 in re A. M., in: Rep.
1989 p.208 cons. 1; Rep. 1985 p.39; Flavio Cometta, La procedura
concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della legge federale sulla
esecuzione e sul fallimento, Collana CFPG rossa vol. 16, Lugano 1996, p. 150,
n. 11.1.1.a; d’altro avviso, ma errato, Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1993,
§71 n.5, p.591).
-
Il
debitore è legittimato a ricorrere contro la decisione di non omologazione del
concordato emessa dall'Autorità giudiziaria inferiore dei concordati.
-
Le
maggioranze richieste per l'omologazione del concordato sarebbero state raggiunte,
se un creditore non avesse ritirato l'adesione prima della decisione del Pretore.
a) Sulla liceità del ritiro dell'adesione, le opinioni dottrinali
divergono.
Carl Jaeger,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1911, n. 6
all'art. 302 LEF, è dell'avviso che l'adesione manifestata durante o dopo
l'assemblea dei creditori non sia più revocabile ["die in bezw. nach der
Gläubigerversammlung erteilte Zustimmung ist nicht mehr widerruflich", con
riferimento a due sentenze cantonali di Berna e Zurigo in tal senso e con
l'opinione contraria espressa in una sentenza friborghese].
Kurt Amonn/Dominik
Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, 6. ediz., Berna
1997, § 54, n. 67, ritengono per contro che il limite estremo per il ritiro
dell'adesione sia quello fisiologico del momento della decisione di
omologazione ex art. 305 cpv. 1 LEF ["Zuzustimmen kann man bis zum
Bestätigungsentscheid (SchKG 305 I). Bis zu diesem Zeitpunkt darf man seine
Zustimmung aber auch wieder zurückziehen"].
Hans Ulrich
Hardmeier, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 16
all'art. 305 LEF, dopo aver ribadito il principio secondo cui l'adesione non
può più essere revocata (con riferimento a Jaeger [op. cit., n. 6 all'art. 302
LEF], ma con l'errata indicazione aggiuntiva dell'opinione di Pierre–Robert
Gilliéron, Les conditions d'homologation du concordat dans la pratique
judiciaire vaudoise, in: BlSchK 1983, p. 9 [e non p. 428 come erroneamente
riportato], n. 4.2.4., che non si esprime però su ipotesi di ritiro dell'adesione
ma si limita ad affermare che il consenso può essere formulato solo fino al momento della decisione di omologazione ["l'autorité de concordat
doit prendre en considération toutes les adésions qui lui parviennent jusqu'à
la délibération sur le projet de concordat"]), ammette in casi estremi
un'eccezione quando il successivo cambiamento
d'opinione sia giustificato da pregresse carenze nella formazione della volontà
["ein Widerruf könnte m.E. höchstens da zugelassen
werden, wo sich der Gläubiger auf einen Willensmangel (Art. 23 ff. OR) berufen
kann"].
b) Questa Camera
è dell'avviso che si imponga una linea mediana tra gli estremi rappresentati da
___________ e __________ / __________ più incisiva della timida apertura
prospettata da __________, nel senso che l'adesione data possa successivamente
essere revocata ove si realizzi almeno una delle seguenti condizioni alternative:
aa) la
determinazione precedente è stata influenzata da vizi nella formazione della volontà;
bb) sono
subentrati nuovi elementi rilevanti per l'accettazione o il rifiuto della
proposta di concordato.
Nelle
ipotesi evocate la volontà dei creditori non si è infatti potuta esprimere
compiutamente e sulla base di tutti gli elementi disponibili all'Autorità
giudiziaria inferiore dei concordati al momento della decisione di omologazione
o di rigetto.
c) Nel caso di
specie entrambe le ipotesi si sono verificate, atteso che:
aa) il
Commissario aveva prospettato nella sua relazione 2 ottobre 2000 ai creditori
una realizzazione degli attivi tale da consentire un dividendo del 15,12% sulla
base di un valore peritale di fr. 472'300.– del fondo n. __________ RFD di
__________ (cfr. relazione, p. 6 con riferimento alla perizia dell'arch.
__________) a fronte di una valutazione prudente di fr. 400'000.– e con il
rilievo che vi era un acquirente interessato ad acquistare il fondo per fr.
460'000.– a condizione che il trapasso di proprietà avvenisse in tempi brevi.
Nelle sue considerazioni finali il Commissario aveva rilevato che in sede di
liquidazione fallimentare non si sarebbe più potuto far capo alla vendita a
trattative private, con conseguente minor introito realizzabile (cfr.
relazione, p. 7). Orbene, la vendita a trattative private di un fondo è possibile
non solo in sede di liquidazione concordataria ma anche nella liquidazione
fallimentare. Per l'art. 256 cpv. 3 LEF i beni di cospicuo valore e i fondi
possono essere realizzati a trattative private soltanto se è stata data la
possibilità ai creditori di formulare offerte superiori. Ne consegue che non
occorreva aderire alla proposta di concordato se la volontà era fondata – come
nel caso del creditore __________ – sull'opportunità della vendita a trattative
private, nella convinzione che le stesse modalità non valessero anche per il
fallimento.
bb) Rilevante per
l'accettazione del creditore __________ è stato il convincimento che già vi
fosse un acquirente per fr. 460'000.– e in tempi brevi. La comunicazione del
ritiro dell'offerta d'acquisto – tempestiva e conforme al diritto esecutivo
federale, correttamente espressa tanto dal debitore che dal Commissario – è
stata costitutiva di un nuovo elemento decisivo per l'adesione o il rifiuto
della proposta concordataria. Lo stesso Commissario ha avuto corretta nozione
di siffatta rilevanza e ha opportunamente risottoposto il novum a tutti i
creditori, che avevano dato la loro adesione sulla base di un elemento nel
frattempo cambiato. Il fatto che il __________ abbia mutato parere sulla base
di un fatto rilevante intervenuto ancor prima della determinazione giudiziale è
del tutto conforme al diritto esecutivo federale. A ben vedere non si tratta di
revoca del consenso ma della prima espressione di volontà sulla base dei nuovi
dati di fatto rilevanti per l'adesione o il rifiuto della proposta di
concordato.
Ne consegue la
liceità della determinazione del __________ con il corrispondente non
conseguimento della doppia maggioranza richiesta ex art. 305 cpv. 1 LEF,
essendo venuto meno il requisito dei due terzi dei crediti entranti in linea di
conto. L'appello va respinto e il giudizio pretorile confermato.
- In
via abbondanziale va ricordato che il concordato già non poteva essere omologato
in difetto del requisito del maggior vantaggio per i creditori del concordato
con abbandono dell'attivo rispetto al fallimento. Per l'art. 306 cpv. 2 n. 1bis
LEF l'omologazione è infatti subordinata anche alla condizione che il ricavo
della realizzazione o la somma offerta dal terzo devono apparire superiori al
prezzo conseguibile mediante una liquidazione in via di fallimento. Si tratta
di presupposto oggettivo per l'omologazione, che dovrà essere reso verosimile
in termini affidabili e tali da consentire di prendere sanzioni, nell'ipotesi che
retrospettivamente si dovesse constatare che in luogo di attivi sono stati abbandonati
in sostanza solo passivi e che lo sbilancio manifesto doveva essere noto anche
al commissario, se solo avesse usato la diligenza richiesta dalle circostanze (Cometta,
op. cit., p. 159, n. 13.2.3.a). Il presupposto secondo cui il concordato deve determinare
maggiori vantaggi ai creditori per raffronto al fallimento codifica un
principio giurisprudenziale che nel Cantone Ticino è stato spesso richiamato
negli ultimi anni – e non solo per il concordato con abbandono dell'attivo (CEF
9 luglio 1991 in re Stato del Cantone Ticino, in: Rep. 1992 p. 306:
"Dovere del commissario di specificare il motivo che rende preferibile il
concordato con abbandono dell'attivo al fallimento") – in connessione con
attitudini manifestamente contra legem di commissari non sempre consapevoli
della loro funzione al di sopra delle parti. Il commissario è infatti un organo
ufficiale dello Stato cui compete l'equanime salvaguardia dei legittimi interessi
dei creditori e del debitore (Rep. 1990 p. 310): il suo dovere
istituzionale non è di giungere ad ogni costo all'omologazione ma di adoperarsi
affinché la procedura si svolga secondo i canoni del diritto esecutivo federale
(Cometta, op. cit., p. 160, n. 13.2.3.b).
a) Il Commissario ha
in sostanza motivato la proposta concordataria con abbandono dell'attivo –
oltre a considerazioni irrilevanti sul vantaggio che il debitore ne potrà
ricavare – per il fatto che con la vendita in tempi brevi del noto fondo per
fr. 460'000.– sarà possibile distribuire un dividendo ancorché minimo (dell'ordine
del 6% netto). L'affermazione, del tutto conforme allo stato degli atti nel
momento in cui è stata espressa, tiene conto della valutazione prudenziale del
fondo che il Commissario aveva situato attorno a fr. 400'000.–. Ne consegue
che, ove si fosse perfezionato l'acquisto secondo le modalità prospettate, il requisito
dell'art. 306 cpv. 2 n. 1bis LEF sarebbe stato adempiuto nel caso di specie in
ragione dell'entità della somma offerta (fr. 460'000.–) e della conseguente
celerità nel pagamento riconducibile all'urgenza manifestata dall'interessato
alla compravendita.
b) Il successivo
cambiamento di rotta operato dall'interessato all'acquisto ha mutato
sostanzialmente le condizioni di fatto su cui fondare la domanda di omologazione.
L'attento Commissario si è tempestivamente reso conto di tale rilevanza ed ha
sottoposto – come era suo preciso dovere istituzionale – la nuova situazione ai
creditori chirografari con diritto di voto affinché si esprimessero per la
prima volta sulla nuova situazione determinata dal rifiuto all'acquisto.
c) A
prescindere dal non conseguimento della doppia maggioranza richiesta ex art.
305 cpv. 1 prima ipotesi LEF, il concordato proposto da __________ non sarebbe
potuto essere omologato anche per carenza del presupposto oggettivo ex art. 306
cpv. 2 n. 1bis LEF che il ricavo della realizzazione o la somma offerta dal
terzo sarebbero dovuti apparire superiori al prezzo conseguibile mediante una
liquidazione in via di fallimento.
- Si
è visto che il 2 ottobre 2000 il debitore __________ ha rilasciato procura a
__________ affinché abbia a rappresentarlo all'assemblea dei creditori del 6
ottobre 2000 (cfr. classificatore). Il 16 ottobre 2000 si è svolta l'assemblea
dei creditori, che ha designato – nell'ipotesi di omologazione del concordato –
il Commissario avv. __________ quale liquidatore e __________ e __________ in
qualità di Delegazione dei creditori (relazione 30 ottobre 2000 del Commissario,
p. 2, n. 1.2).
a) A futura
memoria è opportuno ricordare che nella delegazione dei creditori non può
essere designato un rappresentante del debitore, ritenuto che:
– anche la
delegazione dei creditori nel concordato con abbandono dell'attivo funge da
organo d'esecuzione necessario (DTF 122 III 337) – come il liquidatore – ed
esercita funzioni di diritto pubblico nell'ambito dell'amministrazione della
giustizia. Essa è designata dall'assemblea dei creditori (art. 317 cpv. 2 LEF)
al termine della fase che precede il giudizio pretorile sull'omologazione;
– mentre il
ruolo del liquidatore è in sostanza quello dell'amministrazione fallimentare,
la funzione della delegazione dei creditori è nel concordato con abbandono dell'attivo
ancora più importante di quella svolta dall'organo omologo nel fallimento.
Infatti, l'insieme dei creditori del fallito costituisce nel fallimento la
massa passiva dei creditori, entità giuridica sui generis di diritto pubblico
capace di essere parte (art. 250 cpv. 1 e 260 cpv. 1 LEF; art. 63 cpv. 2 RUF) e
come tale di acquisire diritti (ad esempio per surrogazione ex art. 215 cpv. 2
LEF) e di assumersi obblighi (art. 213 cpv. 2 n. 2 LEF). Per contro, nella fase
di liquidazione del concordato con abbandono dell'attivo, la massa passiva non
svolge in linea di principio alcun ruolo istituzionale (Konrad Baumann, Le rôle
des liquidateurs lors de la réalisation des immeubles compris dans un concordat
par abandon d'actif, in: BlSchK 1990, p. 43; Roland Ruedin, Problèmes
du droit concordataire, in: BlSchK 1978, p. 75) poiché in sostanza è
stata sostituita dalla delegazione dei creditori, organo che è pertanto
chiamato a svolgere una delicata funzione che ne accresce il potere con il
logico corollario di una responsabilità accresciuta. La delegazione svolge una
funzione di controllo e di vigilanza nei confronti del liquidatore e funge
quale autorità di ricorso di primo grado contro i provvedimenti del liquidatore
concernenti la realizzazione dell'attivo; essa deve inoltre dare il proprio
accordo sulle modalità e sul momento della realizzazione determinati dal
liquidatore (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, p. 67
s., n. 3.8.1.b);
– i membri
della delegazione dei creditori svolgono una funzione di interesse generale, volta
all'ordinato corso della liquidazione della procedura concordataria, tenendo in
particolare presente il principio della parità di trattamento di tutti i
creditori (e non solo di quello o quelli che rappresentano). Come organo
pubblico dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni di diritto esecutivo, i
membri della delegazione dei creditori sottostanno all'Autorità cantonale di
vigilanza: a differenza del liquidatore, soggetto alla responsabilità
secondaria ex art. 5 LEF, essi rispondono secondo l'art. 41 CO in prima persona
e direttamente dei danni causati illecitamente, sia con intenzione che per
negligenza (Amonn/Gasser, op. cit., § 55, n. 30, p. 470);
– le norme
sulla ricusazione (art. 10 LEF) e sul divieto di concludere per proprio conto
affari connessi alla funzione esercitata (art. 11 LEF, negozi giuridici
vietati), benché non richiamate espressamente nella LEF, è ovvio che debbano
trovare puntuale applicazione in sede di liquidazione del concordato con
abbandono dell'attivo (DTF 56 III 163 cons. 3; Antoine Favre,
Droit des poursuites, Friborgo 1974, p. 38 s.; Peter Ludwig, Der Nachlassvertrag
mit Vermögensabtretung [Liquidationsvergleich], insbesondere seine Durchführung
gemäss Art. 316a ff. SchKG, Berna 1970, p. 53; Arthur Tschan, Der Nachlassvertrag
mit Vermögensabtretung [Liquidationsvergleich] in der Praxis, in: BlSchK 1955,
p. 40; Ernest Brand, Concordat III – Concordat par abandon d'actif, in:
FJS n. 960 [1946], p. 4, tanto più nella misura in cui coinvolgono i membri
della delegazione dei creditori in qualità di organo di accresciute prerogative
e responsabilità), tanto più nella misura in cui coinvolgono i membri della
delegazione dei creditori in qualità di organo di accresciute prerogative e
responsabilità (Cometta, op. cit., p. 68, n. 3.8.1.d).
b) Ne
consegue che una delle due persone designate nella delegazione dei creditori
(__________) non avrebbe potuto svolgere le sue funzioni istituzionali per
incompatibilità riconducibile a doppia rappresentanza.
Visto
l'esito della procedura concordataria, siffatto errore resta senza effetti
sull'esito della vicenda esecutiva.
- L'appello
va pertanto respinto.
La
tassa di giustizia è caricata all'appellante in quanto parte soccombente (art.
54 e 61 cpv. 1 OTLEF).
Visto
l'esito, la domanda per la concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva
d'oggetto.
Questo
giudizio verrà pubblicato sul FUSC e sul FUC per consentire ad ogni creditore
di esercitare il diritto ex art. 309 LEF di chiedere, entro venti giorni dalla
pubblicazione, l'immediata dichiarazione di fallimento.
Richiamati gli art. 5, 10, 293 ss., 302, 304, 305 cpv. 1, 306 cpv. 2
n.1bis e 317 ss. LEF; 18 cpv. 2 LALEF,
pronuncia: 1. L'appello 6
dicembre 2000 di __________, è respinto.
1.1 Di
conseguenza il giudizio di prima sede viene confermato nel senso che il
concordato con abbandono dell'attivo proposto da __________, non è omologato.
-
Ogni
creditore può chiedere, entro venti giorni dalla pubblicazione, l’immediata dichiarazione
di fallimento di __________.
-
È
ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1, 1.1 e 2 di questa sentenza sul
Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.
-
La
tassa di giustizia in fr. 250.–, comprensiva delle spese di pubblicazione, è a
carico di __________.
-
Intimazione
a __________.
Comunicazione:
– __________
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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