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Numero d'incarto:
14.2000.108
Data decisione, Autorità:
29.12.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00108
Lugano
29 dicembre
2000
EC/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 25 agosto 2000 presentata da
__________,
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di __________ con
sentenza 31 ottobre 2000 ha così deciso:
"1. È
pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da martedì 31 ottobre 2000
alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis".
Sentenza dedotta tempestivamente in appello il 6 novembre 2000 da
__________ che ne ha postulato l'annullamento;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
richiamato il decreto presidenziale 7 novembre 2000 che ha accordato
all'appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 25 agosto 2000 __________ Fondazione per la previdenza professionale ha
chiesto il fallimento di __________ per fr. 3'009.85 oltre accessori.
B. All'udienza
di contraddittorio del 4 ottobre 2000 nessuna delle parti è comparsa.
C. Il
31 ottobre 2000 la Pretore di __________ ha pronunciato il fallimento di __________
a far tempo da martedì 31 ottobre 2000 alle ore 14.00.
Con
tempestivo atto d’appello 6 novembre 2000 __________ ha postulato la declaratoria
di nullità del pronunciato pretorile, adducendo di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento e producendo una ricevuta datata 27
ottobre 2000 in cui la __________ Assicurazioni ha dichiarato in relazione al
contratto LPP n. __________ di avere ricevuto l'importo di fr. 3'800.–,
comprensivo delle spese di esecuzione.
considerato
in diritto: 1. Giusta
l'art 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore
provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese è stato
estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L'appellante
ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento
costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento dell’importo dedotto in
esecuzione ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex
art. 174 cpv. 1 LEF.
- La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L'appello
6 ottobre 2000 di __________ è accolto e di conseguenza il giudizio di prima
sede è così riformato:
"1. La dichiarazione di fallimento del 31
ottobre 2000 pronunciata dalla Pretore del Distretto di __________ inc.
FA.__________, nei confronti di __________ è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.––, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________.
-
Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di
__________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.––, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a:
– __________;
– __________ Fondazione
previdenza professionale,
– Ufficio
dei fallimenti di __________;
– Ufficio
esecuzione di __________;
– Ufficio
dei registri di __________;
Comunicazione alla Pretura
di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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