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Numero d'incarto:
14.2000.00111
Data decisione, Autorità:
30.07.2001, CEF
Incarto n.
14.2000.00111
14.2000.00112
Lugano
30 luglio
2001
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabili
(EF., risp. EF.) promosse con istanze 27 luglio 2000 da
contro
tendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle
opposizioni interposte da __________ alle esecuzioni n. __________, risp.
__________ dell’UEF di Bellinzona;
viste
le sentenze 31 ottobre 2000 del Segretario Assessore della Pretura di
Bellinzona che respingono (recte: dichiarano irricevibili) le suddette istanze
a motivo che le stesse sono state sottoscritte da persone la cui legittimazione
non è stata comprovata in alcun modo,
preso
atto degli appelli interposti da __________ in data 13 novembre 2000 nonché
delle osservazioni 11 dicembre 2000 della controparte;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
gli appelli di ____________________, quand’anche riferiti a due sentenze (ed
esecuzioni) diverse, riguardano decisioni di analogo contenuto fattuale e
giuridico e contengono le stesse conclusioni e motivazioni;
che
le cause inc.14.00.111 e 14.00.112 vanno quindi considerate come connesse ai
sensi dell'art. 320 CPC (per rinvio dell’art. 25 LALEF) e possono essere
congiunte ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel
senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente;
che
sulla legittimazione processuale degli avv. __________ e __________ ad
interporre gli appelli in esame, va ricordato che secondo la giurisprudenza
della I. e della II. Camera civile del Tribunale di appello (cfr. CCA
[11.95.045] 19 agosto 1996, p. 5, citata in: Cocchi/Trezzini, CPC commentato, Lugano 2000, n. 11 ad
art. 64; II CCA 11 ottobre 1999, cons. 6, in: Rep. 1999, n. 65), sono
validi gli atti processuali compiuti da persone che rappresentano una società
conformemente alle prerogative loro attestate dal registro di commercio;
che
tuttavia, come peraltro rilevato nelle sentenze sopracitate, il solo diritto di
firma – individuale o collettivo – non basta a conferire la qualità di organo
(cfr. Forstmoser/Maier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, p. 443 n. 17 con richiami);
che
vi è quindi da chiedersi –come lo allega peraltro l’appellato– se alle persone
a cui è stato concesso il diritto di firma ma che non possono essere
considerate quali organi della società, non dovrebbe essere vietato il diritto
di rappresentare la società in giudizio;
che,
in particolare, appare dubbio che si possa qualificare di organo della società
un semplice procuratore, quand’anche iscritto a Registro di commercio, già per
il significato della parola “procuratore”;
che,
infatti, il potere conferito ad un procuratore ai sensi degli art. 458 ss. CO
non è altro che un potere di rappresentanza convenzionale, con la particolarità
che la legge prevede una protezione accresciuta dei terzi (cfr. Rolf Watter, Basler Kommentar zum OR, 2.
ed., Basilea/Francoforte-sul-Meno 1996, vol. I, n. 1 e 6 ad art. 458) in quanto
limita la facoltà di restringere il potere di rappresentanza del procuratore
nei confronti dei terzi in buona fede (cfr. art. 460 CO);
che,
giusta l’art. 64 cpv. 1 CPC, la rappresentanza convenzionale delle parti in
lite è esclusivamente riservata agli avvocati iscritti all’Albo (principio del
monopolio degli avvocati, cfr. art. 1 LAvv e Cocchi/Trezzini, op.
cit., nota 206, p. 181);
che
il fatto che il procuratore possa essere ritenuto organo di fatto della società
appare inoltre irrilevante per la questione in esame;
che
la nozione di organo di fatto è stata sviluppata in relazione con la
problematica della responsabilità della società e delle persone che partecipano
alla sua amministrazione, a favore dei terzi che entrano in relazione giuridica
con siffatte persone;
che
il rinvio all’art. 55 CC contenuto all’art. 64 cpv. 1 CPC non può essere
considerato incondizionato (è stato in particolare statuito che il revisore di
una società anonima non è legittimato a rappresentare questa in giudizio, cfr. CCC
23 luglio 1998 W. SA c/ B, in: Rep. 1998, n. 54, citata da Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 13 ad art. 64);
che
per motivi tratti tanto dal principio della buona fede (apparenza efficace)
quanto dalla necessità di chiarezza processuale, non si vedono motivi per
ammettere la rappresentanza processuale di persone (ad es. azionista unico
senza funzione ufficiale nella società) che per scelta propria o della società
non sono organi formali;
che
ciò posto, risulta tuttavia dal confronto degli art. 462 cpv. 2 CO
(interpretato a contrario) e degli art. 459 e 460 CO che il procuratore
commerciale sia abilitato, in virtù del diritto federale, a stare in giudizio a
nome e per conto del “principale” (proprietario – persona fisica o giuridica –
del negozio, della fabbrica o dello stabilimento commerciale rappresentato dal
procuratore);
che
per il principio della forza derogatoria del diritto federale (art. 49 Cost.)
il diritto cantonale – qui l’art. 64 CPC – non può controvvenire al diritto
federale o limitarlo;
che
quindi l’art. 64 CPC non può escludere il potere di rappresentanza di persone
abilitate secondo il diritto federale a rappresentare il principale in giudizio
(in tal senso: Angelo Olgiati,
Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, tesi Zurigo
2000, p. 324), nello stesso modo che non può essere negato all’ufficio
cantonale previsto dall’art. 290 CC, in base al diritto cantonale di procedura,
la facoltà di rappresentare il fanciullo creditore nelle cause in materia di
contributi di mantenimento (cfr. DTF 109 Ia 72 ss.);
che
anche il Tribunale federale sembra riconoscere al procuratore dell’art. 459 CO
la legittimazione processuale ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 OG (cfr. DTF 97
II 95 i.f. a contrario);
che
di conseguenza il diritto di firma collettiva a due di cui godono gli avv.
__________ e __________– non contestato dalla controparte – conferisce loro la
legittimazione per presentare l’appello in esame;
che
si giunge alla stessa conclusione per quanto attiene alla legittimazione
processuale all’udienza di discussione del 17 ottobre 2000 dell’avv. __________
e di __________, i cui diritti di firma non sono contestati dalla controparte;
che
può quindi essere lasciata indecisa, nel caso di specie, la questione di sapere
se la legittimazione processuale debba essere riconosciuta anche alla persona
non iscritta a Registro di commercio quale rappresentante della banca – ad es.
il mandatario commerciale – quando agisce in base ad una procura firmata da
persona/e abilitata/e a rappresentare la banca ed iscritta/e a Registro (per
una risposta positiva: CEF [14.95.051] 22 aprile 1996, cons. 1c;
[14.98.099] 9 agosto 1999, cons. 3; Olgiati,
op. cit., p. 323-324; contra: I CCA [11.95.045] 19 agosto 1996, p. 5; II
CCA 11 ottobre 1999, cons. 4, in: Rep. 1999, n. 65; irrisolta: CEF [14.95.073]
27 luglio 1995, cons. 1 c);
che
il fatto che l’avv. __________ e __________ abbiano, all’udienza di discussione
del 17 ottobre 2000, confermato l’istanza di rigetto dell’opposizione firmata
dai vicedirettori __________ e __________ deve essere considerato come una
ratifica di tale istanza (in questo senso, cfr. la giurisprudenza citata da Cocchi/Trezzini [op. cit., n. 6 ss.
ad art. 65] relativa al difetto iniziale di procura del patrocinatore iscritto
all’Albo; Olgiati, op.
cit., p. 318);
che
la giurisprudenza apparentemente contraria della Camera di cassazione civile,
che considera che l’istanza presentata da persona priva di legittimazione al
patrocinio è nulla, non potendo il diffetto essere sanato nemmeno con la costituzione
all’udienza di discussione della parte stessa (cfr. CCC 14 ottobre 1988
Lorenzo G. c/ Marisa G., cons. 4, in: Rep. 1989, p. 173), non può essere
condivisa senza esporsi alla censura di un eccessivo formalismo (in tal senso: Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 208
p. 183);
che
comunque l’appellante ha provato in seconda sede, con la produzione di un
estratto dal registro di commercio di Zurigo, il diritto di firma dei
vicedirettori __________ e __________, firmatari dell’istanza di rigetto;
che
tale novum, malgrado il testo chiaro degli art. 20 cpv. 2 e 6 nonché 22 cpv. 4
LALEF, è da ammettere, in applicazione della – seppur criticabile – recente
giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale dal dovere del giudice
di esaminare d’ufficio e in ogni sede la questione della capacità processuale
delle parti deriva pure l’obbligo di assegnare un breve termine alla parte
inadempiente per portare la prova della propria legittimazione (cfr. II CC
del TF [5P.475/2000] 8 febbraio 2001);
che
per il resto, l’incarto deve essere retrocesso al primo giudice per
l’emanazione della sentenza di merito, nell’ossequio della garanzia del doppio
grado di giurisdizione;
che
l’appello 13 novembre 2000 va quindi accolto;
che
le spese e le indennità di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 48,
49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Richiamati gli art. 49 Cost.; 25, 84 LEF; 459, 460, 462 CO; 55 CC;
64, 320 CPC; 20 e 22 LALEF,
pronuncia: 1. Le
procedure dipendenti dagli appelli 13 novembre 2000 di __________ contro
__________ relativi alle esecuzioni n. __________ (inc. 14.2000.111), risp.
__________ (inc. 14.2000.112), dell’UEF di Bellinzona sono congiunte.
- L’appello
13 novembre 2000 di __________di cui all’inc. 14.2000.111 è accolto.
2.1. Di
conseguenza, il dispositivo n. 1 della sentenza 31 ottobre 2000 del Segretario
Assessore della Pretura di Bellinzona (inc. EF.__________) è annullato, mentre
il dispositivo n. 2 è riformato come segue:
“2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a
carico di __________ il quale rifonderà inoltre ad __________ fr. 400.-- a
titolo di indennità.”
2.2. L’incarto
viene retrocesso alla Pretura di Bellinzona per l’emanazione del giudizio
sull'istanza di rigetto.
2.3. La
tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è posta a
carico di __________, il quale rifonderà ad __________ fr. 1'000.-- a titolo di
indennità.
- L’appello
13 novembre 2000 __________ di cui all’inc. 14.2000.112 è accolto.
3.1. Di
conseguenza, il dispositivo n. 1 della sentenza 31 ottobre 2000 del Segretario
Assessore della Pretura di Bellinzona (inc. EF.__________) è annullato, mentre
il dispositivo n. 2 è riformato come segue:
“2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a
carico di __________, il quale rifonderà inoltre ad __________ fr. 400.-- a
titolo di indennità.”
3.2. L’incarto
viene retrocesso alla Pretura di Bellinzona per l’emanazione del giudizio
sull'istanza di rigetto.
3.3. La
tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è posta a
carico di __________, il quale rifonderà ad __________ fr. 1'000.-- a titolo di
indennità.
- Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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