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Numero d'incarto:
14.2000.00050
Data decisione, Autorità:
03.11.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00050
Lugano
3 novembre
2000
/CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 9 dicembre 1999 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell’UEF di Bellinzona,
sulla
quale istanza il Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona, con sentenza
25 aprile 2000, ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
-
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr.
370.-- sono a carico della parte istante, la quale rifonderà alla controparte
fr. 1’400.-- per ripetibili.
-
omissis”
sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che, con atto 8 maggio 2000,
ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il rigetto in via
provvisoria dell’opposizione interposta dall’escussa;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 4 giugno 1999 dell’UEF di Bellinzona,
__________ detto __________, ha escusso la società __________per il pagamento
di fr. 712'277.--, oltre interessi al 5% dal 1. marzo 1999, indicando quale
titolo di credito "Saldo stipendio arretrato dall’1.1.1995 al 30.4.1999
oltre le prestazioni sociali a carico del datore di lavoro (6,55). (oss. già
__________)”.
L’escussa ha interposto
opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto, riducendo l’importo
chiesto a fr. 684'422.-- oltre interessi.
B. All'udienza di contraddittorio 10 aprile 2000, la parte istante
si è riconfermata nelle proprie allegazioni e domande, rettificando nuovamente
l’importo richiesto in fr. 684'492.--, oltre interessi al 5% dal 1. marzo 1997.
In risposta,
l’escussa ha in particolare rilevato l’assenza di ogni riconoscimento firmato
dell’asserito credito fatto valere dal procedente.
In replica, l’istante
ha fondato la sua domanda sull’esistenza di un contratto di lavoro, precisando
che tale tipo di contratto non è sottoposto ad alcuna esigenza di forma.
In duplica,
l’escussa ha negato che un contratto di lavoro verbale potesse costituire un
valido titolo di rigetto.
C. Con sentenza
25 aprile 2000, il Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona ha respinto
l'istanza di rigetto, a motivo che non vi era agli atti alcun contratto scritto
di lavoro e che dal raffronto dai documenti prodotti non poteva essere dedotto
un chiaro impegno scritto dell’escussa di versare un determinato salario.
D. Contro la
sentenza pretorile si aggrava __________, ritenendo, in sintesi, che dalla
documentazione agli atti sia possibile dedurre l’esistenza di un contratto di
lavoro nonché l’ammontare del salario dovuto e pagato solo in parte.
L’appellante fonda le sue pretese sul fatto che l’escussa avrebbe ridotto
unilateralmente il suo stipendio da fr. 17'425.-- (doc. U) a fr. 6'000.---
(doc. V) nel 1995. Non avendo risposto alla sua lettera 13 febbraio 1995 (doc.
A1) con la quale l’escutente comunicava all’escussa che egli
considerava l’importo di fr. 6'000.-- lordi, di cui al conteggio 26 gennaio
1995, un acconto di quanto dovutogli in base al contratto, quest’ultima avrebbe
accettato la continuazione del rapporto contrattuale alle previgenti
condizioni. Chiede quindi il pagamento della differenza dall’1. gennaio 1995 al
30 aprile 1999.
E. Nelle sue
osservazioni, l’appellata conclude per la reiezione dell’appello, ribadendo
l’assenza di titolo di rigetto. A titolo sussidiario, essa osserva come il ridimensionamento
dello stipendio dell’appellante è giustificato dal fatto che, a partire dal 1.
gennaio 1995, dopo aver rassegnato le dimissioni quale membro del consiglio di
amministrazione, questi ha svolto le funzioni di contabile anziché quelle di
direttore. L’appellante avrebbe peraltro incassato il suo salario, ridotto,
durante quasi 5 anni senza protesta alcuna.
Considerato
in diritto:
-
Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.
-
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989 p. 338 con rif.). Anche un contratto può costituire in linea di principio
riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di
specie.
2.1. Il contratto
di lavoro costituisce riconoscimento di debito quando è steso in forma scritta,
comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed
è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o
impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (Cometta, op. cit., p. 341; cfr.
pure Daniel Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 126 ad
art. 82; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 44 e 57 ad art. 82).
2.2. In casu, non
figura agli atti alcun contratto scritto di lavoro tra appellante ed appellata.
Dal doc. B (“contratto di compravendita di azioni” del 23 dicembre 1991), e in
particolare dal punto 5, non vi è alcun accenno ad un contratto di lavoro ma
solo ad una pensione, senza tuttavia alcun riferimento all’importo riconosciuto
né rinvio preciso ad un documento figurante agli atti che ne permetta la
determinazione in cifre. Lo stesso vale per i doc. C del 16 aprile 1970 e D
(“patto tra azionisti del mese di novembre 1988).
Vero è che dai
documenti B1 (proposta di previdenza individuale supplementare del
23 dicembre 1996) e L1 (disdetta del 17 giugno 1999) risulta indubbiamente
che l’escussa ha riconosciuto l’esistenza di un contratto di lavoro, senza però
precisare l’importo del salario. Non si può in particolare ritenere che la
parte del salario che l’escutente pretende di non aver percepito e per la quale
ha inoltrato l’esecuzione in esame sia equivalente al valore o al costo della
proposta di previdenza individuale supplementare di cui al doc. B1,
poiché l’escussa l’ha fatta espressamente “a titolo volontario”; la proposta
non è del resto stata accettata dall’appellante (cfr. doc. D1 e F1).
2.3. Certo,
__________ ha dimostrato di aver ricevuto dalla ditta __________ a titolo di
stipendio mensile (cfr. estratti bancari citati sotto): nel 1992, tra fr.
15'724,25 (gennaio e febbraio) e fr. 15'360,05 (marzo), oltre fr. 31'560,15 per
il mese di dicembre (cfr. doc. U1 e V1); nel 1993, tra
fr. 16'098,55 (gennaio) e fr. 15'906,40 (settembre a novembre), oltre fr.
32'451,40 per il mese di dicembre (cfr. doc. Z1 e A2);
nel 1994, fr. 15'906,65, oltre fr. 16'545.-- quale (verosimilmente) tredicesima
(cfr. doc. B2 e C2). D’altra parte, ciò che non contesta
l’appellata, il salario di gennaio 1995 dell’appellante era di fr. 6'000.--
(cfr. doc. V) e quello mensile valido per tutto l’anno 1998 di fr. 6'060.--,
versati 13 volte all’anno (cfr. doc. D2).
2.4. In assenza di
alcun contratto scritto non appare tuttavia chiaro se il contratto relativo
alla carica di Presidente e membro del consiglio di amministrazione assunta
dall’escutente fino al 1994 fosse di durata limitata o illimitata. Non si ha
quindi la prova che il contratto valido nel 1994, nonché il relativo stipendio,
sarebbe continuato nel 1995. D’altronde, sembra verosimile che le dimissioni rassegnate
dal procedente a fine 1994 (cfr. doc. S), in quanto accettate dall’escussa
(cfr. doc. T), possano essere assimilate ad una disdetta consensuale del
precedente contratto di lavoro, questione che spetta però esclusivamente al
giudice del merito risolvere.
2.5. Inoltre, non
vi è agli atti alcun riconoscimento scritto da parte della società __________
circa l’importo del salario dovuto all’appellante dopo il 31 dicembre 1994. Il
fatto che l’appellata non abbia prodotto alcun documento scritto attestante che
essa avrebbe contestato lo scritto 13 febbraio 1995 (doc. A1)
dell’appellante, con il quale quest’ultimo comunicava alla datrice di lavoro la
sua opposizione alla riduzione del proprio salario, oltre a non escludere
un’opposizione verbale, non costituisce ovviamente un riconoscimento scritto
circa la persistenza dopo il 31 dicembre 1994 dell’accordo salariale antecedente.
La questione di sapere se, da un simile comportamento, possa sorgere una
pretesa contrattuale dell’appellante al pagamento di un salario superiore a
quello effettivamente versato va pure risolta dal giudice del merito. In questa
sede, in ogni caso, il preteso riconoscimento tacito di debito non può essere
considerato un valido titolo di rigetto (cfr. Cometta, op. cit., p. 340; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, n. 13 ad
§ 1).
2.6. Infine, nessun
riconoscimento di debito è deducibile dai doc. E2 e F2
(liste 8 marzo 1999 dei salari al 1. gennaio 1999 allestite per la __________).
Occorre infatti
osservare che lo scopo apparente di questi documenti non era quello di
riconoscere un debito dell’escussa nei confronti dei propri dirigenti bensì di
permettere alla __________destinataria delle attestazioni – la fissazione dei
premi dell’assicurazione collettiva. Orbene, è stato giudicato, in una
fattispecie che si può ritenere analoga a quella in esame, che la dichiarazione
fiscale relativa al versamento di salari costituisce solo eccezionalmente un riconoscimento
di debito, a condizione che si possa dedurre dalle circostanze concrete la
volontà del debitore di impegnarsi sotto questa forma nei confronti del
creditore (cfr. BJM 1977, 190, citata in Panchaud/Caprez, op. cit., n. 20 ad § 1). Nel caso di
specie, non vi sono però elementi concreti per ritenere che l’appellata abbia
riconosciuto in favore dell’appellante un salario annuo di fr. 150'000.--,
peraltro inferiore a quello al quale pretende l’escutente, tanto più che
l’appellata ha continuato a versare fr. 6'060.-- lordi al mese.
D’altronde, pur
volendo ammettere che da questi documenti risulti la volontà di riconoscere un
debito di salario, appare molto dubbio che la società __________ potesse, nella
circostanza – dato che le firme sono quelle del direttore __________ __________
e di __________ (cfr. doc. SS) –, essere validamente vincolata dall’escusso e
dal suo direttore. Non si può infatti non vedere, in una simile ipotesi,
l’esistenza di un evidente conflitto di interessi tra i firmatari e la società
(cfr. Rolf Watter, Basler
Kommentar zum OR, Basilea/Francoforte sul Meno 1996, vol. II, n. 32 ad art.
718; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, p. 351-352).
2.7. È quindi
giocoforza constatare che __________ non dispone di alcun titolo di rigetto
provvisorio, anche parziale, vista l’assenza agli atti di un riconoscimento del
credito di salario vantato che sia constatato mediante “scrittura” privata ai
sensi dell’art. 82 LEF.
- L’appello 8
maggio 2000 di __________ va pertanto respinto.
La totale
soccombenza dell'appellante in seconda sede giustifica che venga posta
interamente a suo carico la tassa di giustizia, con l’obbligo di rifondere a
controparte un'indennità di fr. 1’000.-- (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1 OTLEF).
per i quali motivi,
richiamati gli art.
82 LEF e 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia:
-
L’appello 8 maggio 2000 __________, è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 555.--, già anticipata da __________, rimane a suo carico.
Egli rifonderà inoltre alla ditta __________ a titolo di indennità.
-
Intimazione: _____________
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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