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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1999.95
Data decisione, Autorità:
11.10.1999, CEF
Incarto n.
14.99.00095
Lugano
11 ottobre 1999 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 giugno
1999 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 16 giugno 1999 dell’UEF di Riviera;
sulla
quale istanza il Segretario assessore del Distretto di Riviera con sentenza 14
settembre 1999 ha così deciso:
“1. L’istanza
è respinta.
- La
tassa di giustizia di fr. 250.--, già anticipata dall’istante, rimane a suo
carico. L’istante rifonderà inoltre a controparte fr. 50.-- a
titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal
procedente;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto
-
che
con sentenza 14 settembre 1999 il Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Riviera ha respinto l’istanza di __________;
-
che
con atto 16 settembre 1999 __________ si é aggravato contro il pronunciato
pretorile;
-
che
forma e contenuto dell’appello sono disciplinati all’art. 309 CPC che al cpv. 2
elenca, tra l’altro, sub:
e) le
domande d’appello;
f) i
motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;
-
che
l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di
cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;
-
che
per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la
declaratoria di nullità dell’appello;
-
che
l’appellazione si riduce alla semplice manifestazione di dissenso contro la
"vostra del 14.9.99 dell'inc. EF. 99.00105 (specie di sentenza)";
-
che
ne consegue per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF
30 settembre 1996 in re I. T. SA c. A. P.; CEF 4 luglio 1989 in re V.R. c.
H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio 1980 in Rep 1981 p. 411 e 17
marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre 1988 in re A. c. B., 15 aprile
1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep 1984 p. 167; I CC 12
gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);
-
che
l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto di
appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC,
applicabile anche alla CEF);
-
che
viste le peculiarità del caso, si prescinde dal prelevare la tassa di
giustizia;
per i quali motivi,
richiamati i disposti citati, in
particolare l’art. 309 CPC
pronuncia
-
L’appello
16 settembre 1999 __________ è dichiarato nullo.
-
Non
si preleva la tassa di giustizia
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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