AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.1999.72
Data decisione, Autorità:
08.06.2000, CEF
Incarto n.
14.1999.00059
14.1999.00072
Lugano
8 giugno 2000
/CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nelle cause a procedura sommaria appellabili promosse con istanze 21 aprile
1999, risp. 16 giugno 1999 da
Patr.
dall’avv. __________
Contro
tendenti ad ottenere il rigetto
definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e n. __________
dell’UEF di Locarno;
sulle quali istanze il
Pretore di Locarno-Città con sentenza 9 giugno 1999, risp. il Segretario
assessore con sentenza 15 luglio 1999, hanno così deciso:
(nella prima causa: EF
__________, inc. 14.99.59)
“1. L'istanza
è accolta: l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n.
__________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via
definitiva per fr. 15'468.-- oltre interessi al 5% dal 5.10.1998 su fr.
5'156.--, dal 5.11.1998 su fr. 5'156.-- e dal 5.12.1998 su fr. 5'156.--, nonché
fr. 110.-- di spese esecutive.
-
Le
spese et la tassa di giustizia per complessivi fr. 210.--, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà a
controparte fr. 500.-- di ripetibili.
-
omissis.”
(nella seconda causa: EF
__________, inc. 14.99.72)
“1. L'istanza
è accolta: l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n.
__________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via
definitiva per fr. 13’368.-- oltre interessi al 5% dal 5.1.1999 su fr.
4'456.--, dal 5.2.1999 su fr. 4'456.-- e dal 5.3.1999 su fr. 4'456.--, nonché
fr. 100.-- di spese esecutive.
-
Le
spese et la tassa di giustizia per complessivi fr. 200.--, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà a
controparte fr. 500.-- di ripetibili.
-
omissis.”
Sentenze dedotte tempestivamente
in appello da __________ che con atti 9 giugno 1999, risp. 19 luglio 1999, ha
postulato l’annullamento delle istanze di rigetto e il rinvio delle stesse al
Pretore perché dichiari la sua incompetenza territoriale, protestando inoltre
le spese;
richiamate i decreti
presidenziali 22 giugno 1999 e 28 luglio 1999 con i quali sono state dichiarate
irricevibili per carenza di gravamento le istanze per effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 11 dicembre 1998, risp. n. __________ del 18 maggio 1999
dell’UEF di Locarno, __________ ha escusso __________ per il pagamento, nella
prima esecuzione, di tre rate di fr. 5'156.--, oltre interessi al 5% dal 5
ottobre 1998, risp. dal 5 novembre 1998 per le ultime due rate, e nella seconda
esecuzione, di tre rate di fr. 5'156.--, oltre interessi al 5% dal 5 gennaio
1999, risp. dal 5 febbraio 1999 e dal 5 marzo 1999, indicando nei due casi
quale titolo di credito "Sentenza divorzio 22 febbraio 1995 del Pretore di
Locarno-Città", e specificando di quali contributi arretrati si trattava
(mesi da ottobre a dicembre 1998, risp. da gennaio a marzo 1999). L’escusso ha
interposto tempestiva opposizione alle suddette esecuzioni, la procedente ne ha
chiesto il rigetto definitivo al Pretore con istanze 21 aprile 1999, risp. 16
giugno 1999, precisando in quest’ultima che su ogni singola rata di alimenti
dovuta (fr. 5'156.--) andavano dedotti fr. 700.-- che l’istante aveva ricevuto
dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento per il figlio __________ a
titolo di anticipo alimenti, e che gli interessi andavano ricalcolati in questa
misura.
B. All’udienza
di contraddittorio 7 giugno 1999, nessuna parte è comparsa; a quella del 14
luglio 1999, solo la parte istante, che ha ribadito la necessità di dedurre fr.
700.-- per ogni rata.
C. Con
sentenza 9 giugno 1999, il Pretore di Locarno-Città ha accolto la prima istanza
di rigetto, correggendone tuttavia la data di decorrenza degli interessi della
rata di dicembre (5 dicembre invece di 5 novembre). Mediante sentenza 15 luglio
1999, il Segretario assessore ha accolto interamente la seconda istanza.
D. Contro
queste sentenze si è tempestivamente aggravato l’escusso con atti di appello 17
giugno 1999, risp. 19 luglio 1999, chiedendone l’annullamento per mancanza di
competenza territoriale dei giudici autori delle sentenze impugnate. __________
fa valere in entrambi gli appelli che avrebbe notificato al __________ la
propria partenza il 7 febbraio 1991 (produce a questo proposito una cedola di
ricevuta rilasciata dall’ufficio controllo abitanti di Locarno) e sarebbe
tuttora domiciliato a __________. La sentenza di
divorzio 22 febbraio 1995 invocata quale titolo di rigetto dell’opposizione
indica Guido Zampedri come domiciliato a Locarno.
E. Nelle
sue osservazioni 19 luglio 1999, risp. 26 agosto 1999, __________ i fa
valere che l’escusso avrebbe dovuto contestare l’incompetenza territoriale
dell’UEF di Locarno in via di ricorso ex art. 17 LEF e che questa Camera, quale
autorità di appello, non sarebbe competente per esaminare il tema della
competenza territoriale.
Considerato
in diritto: 1. Gli
appelli di __________ sono diretti contro decisioni pronunciate in cause connesse,
sia per l’identità delle parti e del titolo di rigetto invocato che per
l’omogeneità delle domande di appello. Le cause inc.14.99.00059 e 14.99.00072
vanno quindi considerate come connesse ai sensi dell'art. 320 CPC (per rinvio
dell’art. 25 LALEF) e possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza,
pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e
possono essere impugnati anche singolarmente.
- Il
giudice del rigetto esamina d’ufficio i presupposti processuali (“Prozessvorausetzungen”,
v. art. 97 e 98 CPC), segnatamente la propria competenza ratione loci (Daniel
Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 18 e 50 ad art. 84; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 23 ad art. 81). Egli non può accontentarsi di una semplice
verosimiglianza a questo proposito (cfr. Dominik Gasser, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen nach revidiertem
SchKG, in: ZBJV 1994, p. 596 e 607s.).
a) Contrariamente
a quanto sostenuto dall’escutente, questa Camera è quindi competente per esaminare
la questione sollevata dall’appellante, il quale non rimette in causa il foro
esecutivo (ciò che sarebbe effettivamente tardivo e sottratto alla competenza
della CEF quale autorità di appello) bensì solo la competenza del giudice del
rigetto dell’opposizione (cfr. CEF 8 agosto 1958 in re __________ c/ __________,
Rep. 1958, p. 348 ss.; CCC 18 luglio 1989 in re R.S. c/ R.T.S. AG;
Flavio Cometta, Il rigetto
provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, Rep. 1989, p.
343, n. 3; contra CEF 7 agosto 1968 in re Breuhammer, Rep. 1968, p. 278,
consid. 1).
b) Secondo
l’art. 98 CPC, il giudice esamina unicamente su domanda di parte le eccezioni
processuali, segnatamente quella per difetto di competenza territoriale. Ci si
potrebbe chiedere se tale disposizione non è contraria al diritto federale, che
impone l’irricevibilità della domanda quando difetta un presupposto processuale
(v. DTF 121 III 477 consid. 2 [eccezione di res iudicata]; Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts,
4a ed., Berna 1995, §2 n. 38 ss, segn. 46d). La questione può tuttavia essere
lasciata aperta, perché risulta dall’art. 97 n. 3 CPC che il giudice deve
esaminare d’ufficio se è competente quando il foro è inderogabile; orbene, tal
è il caso del foro dell’art. 84 LEF (Cometta,
op. cit., p. 343 n. 3, con rif. in nota 127; Staehelin,
op. cit., n. 19 ad art. 84; Gilliéron,
op. cit., n. 19 ad art. 84). Va riservato il problema del cambiamento di
domicilio dopo la notifica del precetto esecutivo, il Tribunale federale (DTF
115 III 30; DTF 112 III 13) avendo giudicato che il foro al nuovo domicilio non
è imperativo e che di conseguenza il giudice può considerarsi competente
fintanto che l’escusso non solleva l’eccezione di incompetenza (perpetuatio
fori); tale riserva non concerne però la presente fattispecie, poiché
l’asserito cambiamento di domicilio sarebbe anteriore alla notifica del
precetto esecutivo.
c) Il
giudice procederà all’esame d’ufficio della propria competenza solo quando avrà
dubbi seri e concludenti in base ai documenti dell'incarto (cfr. sulle
questioni affini della capacità di una parte di stare in giudizio e della
qualità di soggetto di diritto: DTF 105 III 111; CEF 9.8.1988 in re B.
C. T. c. K.; Kurt Amonn/Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n° 6 ad § 8). In pratica, ciò avverrà
solo quando l’escusso solleverà l’eccezione di incompetenza in sede di discussione
dell’istanza di rigetto o in sede di appello contro la decisione su tale
istanza, il divieto dei nova degli art. 321 cpv. 1 lett. b CPC e 22 cpv. 4
LALEF essendo in tale caso superato dal principio iura novit curia dell’art.
87 cpv. 1 CPC (cfr. riferimenti citati supra al consid. 2b).
d) Altra
è la questione di sapere se l’escusso che contesta la competenza territoriale
del giudice può produrre in sede di appello un documento nuovo (in casu la
cedola di ricevuta 7 febbraio 1991 rilasciata dall’ufficio controllo abitanti
di Locarno) non noto al giudice di prime cure. La questione può tuttavia qui essere
lasciata aperta, dato che anche se la produzione della cedola di ricevuta fosse
ammessa, l’appello andrebbe respinto.
-
Secondo
l’art. 84 cpv. 1 LEF, il giudice competente per pronunciarsi sulla domanda di
rigetto dell’opposizione è il giudice (designato dal diritto cantonale
conformemente all’art. 25 n. 2a LEF) del luogo dell’esecuzione, ossia il
giudice nel circondario del quale si trova l’ufficio di esecuzione che ha
emesso il precetto esecutivo (Staehelin,
op. cit., n. 18 ad art. 84; Gilliéron,
op. cit., n. 22 ad art. 84). Qualora l’escusso non abbia contestato con ricorso
ex art. 17 LEF la competenza ratione loci dell’ufficio esecuzione che ha
notificato il precetto esecutivo o fatto valere un cambiamento di domicilio
(art. 53 LEF a contrario), non gli sarà permesso in seguito di contestare il
foro dell’esecuzione, né quindi la competenza del giudice del rigetto
dell’opposizione (DTF 112 III 11, consid. 2; DTF 76 I 49; CEF 7 agosto 1968 in
re Breuhammer, Rep. 1968, p. 278, consid. 1; Staehelin,
op. cit., n. 20 ad art. 84; Gilliéron,
op. cit., n. 24 ad art. 84). In casu, __________ ha interposto opposizione
senza contestare il foro esecutivo, di modo che la sua contestazione è da considerare
come tardiva.
-
Va
precisato che qualora l’escusso non fosse stato sentito per carenze di notifica
a lui non imputabili, la sentenza potrebbe essere annullata (cfr. art. 142 cpv.
1 lett. b CPC). L’art. 146 CPC (applicabile per il rinvio dell’art. 25 LALEF)
esige però che l’escusso sollevi espressamente la censura in via di appello o
di ricorso per cassazione (cfr. Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile annotato, Lugano 2000, n.1 ad. art. 146). In casu,
__________ non contesta di aver avuto conoscenza sia della citazione
all’udienza di discussione che della sentenza impugnata; anzi lo ha ammesso
implicitamente (cfr. il punto relativo alla tempestività degli atti di appello
nonché la relazione di notifica della citazione all’udienza 7 giugno 1999 fatta
il 14 maggio 1999 a __________ dall’usciere comunale, inc. EF __________).
-
Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi pure
in sede di appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza
e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute: CEF 30 giugno 1972 in ric. Faoro,
Rep. 1972, p. 344, consid. 6; CEF 8 aprile 1974 in ric. De Vittori, Rep. 1975,
p. 101) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito e se vi è il trinomio di identità tra, da una parte, l’escutente,
l’escusso ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, e,
dall’altra parte, il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti
prodotti (Cometta, op. cit., p.
331).
5.1. In
casu, la sentenza di divorzio 22 febbraio 1995 del Pretore di Locarno-Città
(doc. A) costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
solo per una parte delle pretese dedotte in esecuzione.
a) Dalla
sentenza di divorzio (punto 2) risulta in effetti che la figlia primogenita
__________, nata il __________, è diventata maggiorenne il 25 ottobre 1996
(art. 14 CC, entrato in vigore il 1. gennaio 1996). Ci si deve quindi chiedere
se ha ancora diritto alla pensione fissata nella convenzione di divorzio. Essa
non prevede alcunché sulla fine del diritto dei figli alla pensione. Secondo
l’art. 277 cpv. 2 CC, il diritto al mantenimento può, quando il figlio non ha
ancora una formazione appropriata, protrarsi dopo la maggiore età fino al
momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi; esso dipende
inoltre da altre condizioni, tra cui ad esempio la qualità delle relazioni
personali tra genitori e figlio (DTF 120 II 180, consid. 3 c), che devono
essere esaminate nel loro insieme. Secondo la giurisprudenza, la sentenza di
divorzio, per quanto concerne la pensione dei figli, regola il diritto al
mantenimento dei figli ‑ salvo disposizione espressa contraria ‑
solo fino al momento in cui essi saranno divenuti maggiorenni (DTF 107 II 473 ss,
consid. 6b; 109 II 318 ss; 112 II 200 ss.); la situazione non sembra essere
mutata con l’entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio (cfr. Jacques Micheli ed al., op. cit., n. 366-367). La sentenza che non prevede
espressamente la continuazione del diritto al mantenimento dei figli oltre la
maggiore età, come nella presente fattispecie, non costituisce pertanto un
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per gli alimenti dopo i 18 anni
(cfr. Staehelin, op. cit., n. 47
ad art. 80). Ci si potrebbe certo chiedere se, in applicazione dell’art. 13c
del Titolo finale del Codice civile svizzero, gli alimenti fissati prima del 1.
gennaio 1996, quand’anche la sentenza non preveda espressamente che l’obbligo
di mantenimento nei confronti dei figli si estingua al momento in cui essi
divengano maggiorenni, sono dovuti fino al compimento dei 20 anni. La questione
può però rimanere aperta, visto che a prescindere dalla risposta, va ammesso
che il diritto di rappresentanza legale del genitore a cui sono stati affidati
i figli, che autorizza questi ad incassare a proprio nome le pensioni
alimentari ad essi destinate (i figli, seppur minorenni, ne sono in effetti
creditori), si estingue al momento in cui i figli diventano maggiorenni, ossia,
dopo il 1. gennaio 1996, al compimento dei 18 anni. Per quanto concerne gli alimenti
dovuti ad __________, diventata maggiorenne il __________, l’istanza di rigetto
dell’opposizione va quindi interamente respinta, poiché la creditrice indicata
nella sentenza, ossia , non è quella () indicata sul precetto
esecutivo e nell’istanza di rigetto.
b) Il
punto 3.1 della sentenza di divorzio dispone che la pensione mensile fissata
sotto il punto 3 (fr. 3'000.-- per la moglie e fr. 1'000.-- per ognuno dei
figli) è ridotta a complessivi fr. 3'500.-- fin quando la moglie abiterà con i
figli nella villa sita sulla particella n. __________ RFD di __________. Ciò
significa che l’esistenza delle pensioni di cui al punto 3, che sono oggetto
delle esecuzioni in questione, è sottoposta alla condizione sospensiva che i
creditori di alimenti lascino la villa già abitazione coniugale. Orbene, spetta
al creditore dimostrare con documenti che la condizione sospensiva da cui
dipende l’esistenza del proprio credito si è realizzata (Staehelin, op. cit., n. 44 ad art. 80).
In casu, l’istante ha solo affermato di aver cambiato domicilio, senza addurre
alcun documento a comprova di tale fatto. Nel dubbio, le opposizioni di
__________ vanno pertanto rigettate limitatamente all’importo mensile
complessivo di fr. 2'800.--, quale differenza tra l’importo di fr. 3'500.-- di
cui al punto 3.1 della sentenza di divorzio e la parte che, proporzionalmente,
sarebbe spettata alla figlia __________ se non fosse stata maggiorenne (cfr. supra
consid. 5.1 b), ossia fr. 700.-- (1/5 di fr. 3'500.--).
5.2. Il
punto 3.2 della sentenza prevede l’adattamento proporzionale delle pensioni
all’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, la prima volta il 1. gennaio
1996. Secondo dottrina e giurisprudenza, come richiamato sopra, quando
l’esistenza di un credito indicato in una sentenza è sottoposta ad una
condizione sospensiva (in casu modifica dell’indice dei prezzi al consumo),
l’opposizione deve essere rigettata se l’escutente prova con documenti che la
condizione è avvenuta (cfr. Staehelin,
n. 44 e 46 ad art. 80, con rif.) o quando la realizzazione della condizione è
notoria o nota al giudice (“notorisch oder gerichtsnotorisch”). Gli indici
svizzeri dei prezzi al consumo sono da considerare come fatto notorio.
L’indice
del mese di dicembre 1994, in base al quale sono state stabilite le pensioni,
era di 100,8 (base maggio 1993=100; v. http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber05/lik/flik93.htm).
L’indice del mese di novembre 1997, determinante secondo la sentenza per
fissare l’importo delle pensioni per l’anno 1998 (in casu per i mesi di ottobre
a dicembre), era di 103,9. La pensione complessiva determinata nel considerando
che precede (fr. 2'800.--), adattata all’aumento dell’indice (103,9/100,8),
ammonta di conseguenza a fr. 2'886,10. L’indice del mese di novembre 1998,
determinante per fissare l’importo delle pensioni per l’anno 1999 (in casu per
i mesi di gennaio a marzo), era di 103,8. La pensione complessiva fissata in
sentenza, adattata all’aumento dell’indice (103,8/100,8), ammonta di
conseguenza a fr. 2'183.30.--, tenendo conto della deduzione dei fr. 700.--
anticipati dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento per il figlio
__________. Le sentenze di rigetto impugnate vanno pertanto modificate conformemente
ai calcoli che precedono.
- Gli
appelli 17 giugno 1999 e 19 luglio 1999 di __________ vanno quindi ammessi
parzialmente.
Il
grado di soccombenza dell’appellante è, in entrambe le cause, circa del 50%
(2'886/5'156 da una parte e 2'183/4'456 dall’altra). Le tasse di giustizia
vanno pertanto poste a carico di entrambe le parti per metà, compensate le
indennità (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
per i quali motivi,
richiamati gli art. 84
LEF, 22 LALEF nonché gli art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
I. Nella
causa 14.99.00059
- L’appello
17 giugno 1999 di __________ è parzialmente accolto.
1.1 Di
conseguenza, la sentenza 9 giugno 1999 del Pretore di Locarno-Città è riformata
come segue:
“1. L'istanza
è accolta: l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n.
__________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via
definitiva per fr. 8'658,10 oltre interessi al 5% dal 5.10.1998 su fr. 2'886,10
dal 5.11.1998 su fr. 2'886,10 e dal 5.12.1998 su fr. 2'886,10.
La tassa di giustizia in
fr. 210.--, è a carico metà per parte, compensate le indennità.”
- La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 315.--, anticipata da
__________, è a carico metà per parte, compensate le indennità.
II. Nella
causa 14.99.00072
- L’appello
19 luglio 1999 di __________ è parzialmente accolto.
1.1 Di
conseguenza, la sentenza 15 luglio 1999 del Segretario assessore della Pretura
di Locarno-Città è riformata come segue:
“1. L'istanza è accolta: l'opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via definitiva per fr. 6549,90
oltre interessi al 5% dal 5.1.1999 su fr. 2’183.30, dal 5.2.1999 su fr.
2’183.30 e dal 5.3.1999 su fr. 2’183.30.
-
La tassa di giustizia in
fr. 200.--, è a carico metà per parte, compensate le indennità.”
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, anticipata da
__________, è a carico metà per parte, compensate le indennità.
III. Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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