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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1999.54
Data decisione, Autorità:
21.06.1999, CEF
Incarto n.
14.99.00054
Lugano
21 giugno 1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa fallimentare
dipendente dall’istanza 19 aprile 1999 presentata da
contro
sulla
quale istanza il Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18 maggio 1999 ha
così deciso:
“1. E’
pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da martedì __________ alle
ore 16.00.
2./3./4. omissis .”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale 26 maggio/1° giugno 1999 che ha accordato all’appello
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con
istanza 19 aprile 1999 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per
fr. 1’744.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza
di contraddittorio del 5 maggio 1999 nessuno è comparso.
C. L
‘appellante adduce di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di
fallimento, producendo una ricevuta 17 maggio 1999 relativa al pagamento, presso
l’UE di Lugano, dell’importo di fr. 2’049.20 a saldo dell’esecuzione n.
__________ promossa dalla __________.
D. La
creditrice non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto
- Giusta
l’art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il
debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese,
è stato estinto.
Per
l’art. 174 cpv.1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
ha sostenuto per la prima volta in sede d’appello di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento
costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di
decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparso
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità ( art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174
LEF
pronuncia
- L’appello
20 maggio 1999 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima
sede è così riformato:
“1. La
dichiarazione di fallimento 18 maggio 1999 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.99.00283, nei confronti di __________,
è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________.
-
Le
spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico di __________.” .
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr.120.--, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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