AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1999.124
Data decisione, Autorità:
26.09.2000, CEF
Incarto n.
14.1999.00124
Lugano
26 settembre
2000
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 26 ottobre 1999 da
patr. dall’avv. __________
contro
patr. dallo Studio legale __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 18/20 ottobre 1999 dell'UE di __________;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di __________ con sentenza 15 novembre
1999 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta nel senso
dei considerandi e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato
precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 86'321.15 oltre
interessi al 5% dal 1.10.1999.
- La tassa di giustizia in fr. 300.--,
da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'000.-- a titolo di indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escusso, che con atto 26 novembre 1999
ha postulato la reiezione dell'istanza e in via subordinata l'accoglimento
dell'istanza limitatamente a fr. 60'321.15, con protesta di spese e ripetibili;
con
osservazioni 31 dicembre 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate
spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________del 18/20 ottobre 1999 dell'UE di __________ la
__________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 111'467.60 oltre interessi
al 5% dal 1. ottobre 1999, indicando quale titolo di credito: "Convenzione
del 3.12.1998".
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sulla convenzione 3 dicembre 1998
(doc. _) conclusa con la __________ e con __________ , in qualità di
condebitore solidale personalmente responsabile, mediante la quale è stato
concordato quanto segue:
"Tra le parti si concorda e
sottoscrive quanto segue:
A) La __________ si impegna formalmente:
a riconoscere il suo attuale debito
verso la __________ in ragione di fr. 88'321.15 (+ fr. 26'000.-- da verificare!!)
a pagare alla __________, al più tardi
entro il 10.12.98, quale acconto per il lavoro già svolto, la somma di almeno
fr. 65'000.--
di saldare alla __________ le
prestazioni 1998 entro e non oltre il 31.1.99"
B) La __________, sulla base del predetto impegno, si impegna
a consegnare alla __________ la
videocassetta entro il 3.12.98;
ad inviare in __________ l'ing.
__________ dal 4.12.98 al 9.12.98
In segno d'accettazione le parti si
firmano:
dr. __________ Ing. __________ dr.
__________ ing. __________
(firma) firma)
firma) (firma)
(personalmente responsabile
solidale) ing. __________
(firma)
dr. __________
(firma)
__________, 3 dicembre 1998"
Con
l'esecuzione in oggetto la procedente pretende il pagamento del saldo di fr.
111'467.60 come al conteggio di cui al doc. _.
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha sostenuto che la
convenzione sottoscritta dalle parti doc. _ è stata estorta ai condebitori
solidali in una situazione di urgenza in quanto necessitavano di una videocassetta
prodotta dalla procedente. Trattandosi di un caso di lesione ex art. 21 CO essi
non intendono mantenere la predetta convenzione, pertanto chiedono la
restituzione di fr. 25'000.-- pagati il 24 agosto 1999 (doc. _). In ogni caso
la convenzione doc. _ contiene unicamente un riconoscimento di debito per
l'importo di fr. 65'000.-- subordinato alla consegna della videocassetta e
all'invio dell'ing. __________ in __________. L'escusso ha poi osservato che
non avendo la procedente provato di avere adempiuto le predette condizioni, non
vi è riconoscimento di debito. In ogni caso dall'eventuale importo riconosciuto
andrebbero dedotti fr. 25'000.-- già versati dalla __________.
Replicando
la creditrice ha respinto l'eccezione sollevata dall'escusso di una presunta
lesione in quanto, ha argomentato, dai doc. _ emerge chiaramente che i rapporti
erano sorti e le prestazioni erano state effettuate già nel corso del 1998, comunque
prima della sottoscrizione della convenzione 3 dicembre 1998. La creditrice ha
poi rilevato che le fatture sono state controllate e verificate, la prova è che
a lato di ogni fattura elencata sul doc. _ risultano gli importi corretti e poi
accettati da entrambe le parti. D'altro canto sia da parte della __________ che
da parte del debitore non sono mai giunte contestazioni o lamentele in merito
alle prestazioni effettuate. Il versamento di fr. 25'000.--, di cui al doc. _,
è la prova che a distanza di mesi é stato riconosciuto il lavoro effettuato e
che gli importi sono stati verificati. Il predetto importo fa parte delle
deduzioni di cui al doc. _. Infatti come emerge da questo documento e dalle
fatture prodotte il mandato complessivo ha comportato un importo fatturato di
fr. 139'467.60, da cui è stato dedotto il predetto importo di fr. 25'000.-- e
un importo di fr. 3'000.-- quale posizione __________ (doc. _ posizioni 1 e 2).
Duplicando
l'escusso ha preso atto che la procedente nulla ha dichiarato circa le
condizioni contenute nel riconoscimento di debito doc. _.
D. Con sentenza 15 novembre 1999 la Pretore del Distretto di __________
ha accolto l'istanza ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento
di debito ex art. 82 LEF per fr. 86'321.15 pari all'importo riconosciuto con la
convenzione di complessivi fr. 114'321.15, dedotti i due versamenti di complessivi
fr. 28'000.-- effettuati da __________ e menzionati nel verbale di
contraddittorio. L'eccezione di lesione sollevata dall'escusso è stata respinta
essendo rimasta allo stadio di puro parlato, non essendo atta in questa sede ad
infirmare la validità del titolo di rigetto e dovendo, se del caso, essere
fatta valere davanti al competente giudice di merito. In prima sede è poi stato
rilevato che la convenzione doc. _ non costituisce riconoscimento di debito
condizionato nella misura in cui il pagamento degli emolumenti è riferito a
prestazioni che già hanno avuto luogo fino alla fine di novembre 1998 e che
sono quindi precedenti alla sottoscrizione dell'accordo, come si evince dalla
convenzione medesima che elenca le fatture e gli acconti per i quali è
richiesto il pagamento. La consegna della videocassetta e l'invio dell'ing.
S__________ in __________ non costituiscono condizioni per il pagamento delle
fatture già scadute, bensì prestazioni aggiuntive a quelle già fornite, per le
quali è richiesto e dovuto il pagamento.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato
l'escusso ribadendo unicamente che subordinare la consegna di una videocassetta
del valore di fr. 10'000.-- (doc. _, punto _) alla sottoscrizione di un
riconoscimento di debito per fr. 88'321.15 più fr. 26'000.-- da
"verificare", costituisce un caso di lesione ex art. 21 CO , essendo
stata sfruttata la grave situazione di bisogno della __________.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
In
diritto:
1.a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il Giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa
(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito (Cometta
in Rep 1989 p. 331).
c) Dal tenore del doc. _ emerge che l'escusso, quale condebitore
solidale con la __________, ha riconosciuto nei confronti della procedente
quale suo attuale debito per lavori effettuati fino al 31 ottobre 1998 fr.
88'321.15, che a questo importo va aggiunto un acconto complessivo, ancora da
verificare, per lavori non ancora fatturati di fr. 26'000.-- e che i debitori
si sono impegnati a pagare alla creditrice, al più tardi entro il 10 dicembre
1998 quale acconto la somma di fr. 65'000.-- e a saldare le prestazioni 1998
entro e non oltre il 31 gennaio 1999. Il doc. _ costituisce pertanto valido
titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ex art. 82 LEF per l'importo
determinato di fr. 88'321.15, mentre non può costituire valido riconoscimento
di debito per fr. 26'000.--, trattandosi di un importo ancora da verificare e
pertanto di un ammontare non ancora determinato e nemmeno determinabile. Dalla
documentazione agli atti (doc. _) e dalle allegazioni delle parti risulta che
sono stati effettuati due versamenti di fr. 25'000.-- risp. fr. 3'000.--,
complessivamente di fr. 28'000.--, che vanno dedotti dall'importo riconosciuto
di fr. 88.321.15, per cui vi è riconoscimento di debito per fr. 60'321.15.
2.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
op. cit., Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980; §26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p.
26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel
Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) L'escusso ha sollevato l'eccezione di lesione ex art. 21 CO
asserendo che la procedente ha subordinato la consegna di una videocassetta, di
vitale importanza per la __________, alla contestuale sottoscrizione della
convenzione di cui al doc. _. Egli ha poi sostenuto che subordinare la consegna
di una videocassetta del valore di fr. 10'000.-- alla sottoscrizione da parte
della __________ e dell'escusso di un asserito riconoscimento di debito per fr.
88'321.15, più fr. 26'000.-- da verificare, implica lo sfruttamento della grave
situazione di bisogno della __________. Senza questa situazione di inferiorità,
sfruttata dalla creditrice, mai la __________ e l'escusso avrebbero accettato
di firmare il doc. _.
Orbene
l'appellante ha sollevato l'eccezione di lesione ex art. 21 CO, senza tuttavia
produrre alcun riscontro oggettivo atto a rendere verosimili le sue
allegazioni. Dall'esame del doc. _ risulta che gli importi ivi indicati si
riferiscono a fatture emesse per prestazioni già effettuate dalla __________ in
precedenza, per le quali dalla parte debitrice non era ancora stato versato alcun
importo. In seguito il 24 agosto 1999 sono stati versati fr. 25'000.-- risp. il
9 febbraio 1999 fr. 3'000.-- (doc. _), senza che i condebitori solidali
avessero fatto valere qualsivoglia sfruttamento della loro asserita situazione
di bisogno e pertanto senza che facessero valere lesione da parte della
creditrice. L'eccezione di lesione va pertanto respinta, non essendo mai stata
sollevata prima del contraddittorio ed essendo rimasta allo stadio di puro
parlato. Di conseguenza l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione può
essere accolta limitatamente a fr. 60'321.15 oltre interessi al 5% dal 1.
ottobre 1999. La sentenza pretorile va quindi riformata in tal senso.
- L'appello 26 novembre 1999 di __________ va quindi parzialmente
accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza nel rapporto di 7/10 e 3/10
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamato
l'art. 82 LEF
pronuncia:
I. L'appello 26 novembre 1999 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 15 novembre 1999 della Pretore del Distretto di
__________ è così riformata:
"1. L'istanza 26 ottobre 1999
della __________ è parzialmente accolta. Di conseguenza l'opposizione
interposta al PE n. __________del 18/20 ottobre 1999 dell'UE di __________ è
rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 60'321.15 oltre interessi al
5% dal 1. ottobre 1999.
- La tassa di giustizia di fr. 300.--, da anticipare
dalla parte istanta, è posta per 3/10 a carico della __________ e per 7/10 a
carico di __________, il quale rifonderà alla __________ fr. 700.-- quale parte
di indennità."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.--, già anticipata
dall'appellante, è posta per 3/10 a carico della __________ e per 7/10 a carico
di __________, il quale rifonderà alla __________ fr. 700.-- quale parte di
indennità.
III. Intimazione a: - avv. __________,
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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