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Numero d'incarto:
14.1999.109
Data decisione, Autorità:
01.09.2000, CEF
Incarto n.
14.1999.00109
Lugano
1 settembre
2000
/LG/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 15 settembre
1999 da
__________ patr. dall’avv. __________
contro
__________ patr. dallo Studio
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 13 luglio 1999 dell'UE di Lugano;
sulla
quale istanza il Pretore della Pretura di Lugano sezione 5 con sentenza 21
ottobre 1999 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
- La tassa di giustizia in fr. 350.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a
controparte fr. 2'500.-- a titolo di indennità".
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escutente che con atto 2 novembre 1999
ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 29 novembre 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate
spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n__________del 13/14 luglio 1999 dell'UE di Lugano
__________ ha escusso la __________ per l'incasso di fr. 200'000.-- oltre
interessi al 5% dal 31 dicembre 1996, indicando quale titolo di credito "Rückzahlung
gekündigte Festgeldanlage gemäss Kündigung vom 22.10.1996 (Konto Nummer
__________1)".
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Il procedente
fonda la sua pretesa su un complesso di documenti che comproverebbero la
costituzione in pegno in favore dell'escussa di un investimento fiduciario di
fr. 200'000.-- di pertinenza del procedente, onde garantire parzialmente un
credito di fr. 1'000'000.--, che l'escussa aveva concesso al nipote del
procedente. In particolare il procedente fonda la sua pretesa sulla sua
disdetta 22 ottobre 1996 dell'investimento messo in pegno (doc. F) e su alcuni
estratti conto (doc. I e L).
C. All'udienza di contraddittorio 21 ottobre 1999 l'escusso ha
contestato la pretesa del procedente, sostenendo che l'investimento finanziario
sarebbe tuttora impegnato, dato che il nipote dell'escutente non avrebbe ancora
saldato il proprio debito con l'escussa e che un estratto conto non firmato di
una banca non può essere considerato valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione.
Le parti si sono riconfermate nelle proprie tesi in sede di replica e di
duplica.
D. Con sentenza 21 ottobre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano
sezione 5 ha respinto l'istanza, ritenendo che né gli estratti conti prodotti dall'escutente
- nemmeno firmati dall'escussa - né la documentazione prodotta dal procedente -
neppure nel suo insieme - costituiscono valido riconoscimento di debito.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato
l'escutente riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
L’escussa ha
nuovamente eccepito l’inesigibilità del credito, a motivo che il credito
garantito non è stato ancora rimborsato; esso ha ribadito inoltre che un
estratto conto con saldo a favore di un cliente della banca non costituisce
valido riconoscimento di debito, non essendo firmato.
Considerato:
1.a) La nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv.
1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento
da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione
ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 p. 337/338
con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa
(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il
debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il
creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (cfr. Flavio Cometta, op. cit.,
pag. 331).
c) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di
volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro;
deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a
interpretazione (Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 p. 3).
d) Un estratto di conto bancario che attesta un saldo a favore della
banca non soddisfa le esigenze imposte dall'art. 82 LEF, se esso non è firmato
dal cliente. Nemmeno l'approvazione tacita di tali documenti, unitamente al
contratto di apertura di conto (sul quale tuttavia figura la firma del cliente),
non costituisce riconoscimento di debito, poiché ovviamente il saldo del conto
corrente non era determinabile al momento della conclusione del contratto (DTF
106 III 97 cons. 4).
Per analogia, se
il saldo del conto presenta un saldo positivo a favore del cliente, anche in
questo caso l’estratto conto non firmato dalla banca, seppur accompagnato dal
contratto di apertura di conto, non può costituire valido riconoscimento di
debito, per gli stessi motivi contenuti nella cennata DTF 106 III 97
cons. 4.
e) In casu l'escutente fonda principalmente la propria richiesta sugli
estratti conto sub doc. L e O e sulla lettera 24 febbraio 1992 sub doc. D della
__________ (predecessore in diritto dell’escussa), con la quale quest’ultima
chiedeva al procedente di costituire in pegno un conto con un saldo attivo di
fr. 200'000.--.
Da un puro punto
di vista teorico, i documenti sin qui citati permetterebbero, in deroga a
quanto previsto nella cennata decisione del Tribunale federale, di concludere
che il credito di fr. 200'000.-- vantato dal procedente è stato più volte
confermato tramite scritti debitamente firmati dell’escussa; l’istanza dovrebbe
pertanto essere accolta.
Sennonché proprio
dalla documentazione prodotta dall’escutente (cfr. in particolare doc. G e H),
si rileva che la banca non ha mai accettato la disdetta del conto corrente,
ricordando al procedente che il conto rimaneva per sua esplicita volontà
impegnato a garanzia di un debito di terzi.
2.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giufichi immediatamente delle
eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe
l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio.
Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere sostanziate in
modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono
esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II
Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B.
c. H. SA in Rep 1987 pag. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. C. V.O.;
Panchaud/Caprez, op.
cit., § 26 pag. 61; BlSchK 1982 pag. 95-97; SJZ 1974 pag. 228 n. 44, 1971
pag. 26-28; BJM 1970 pag. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186
pag. 6; ZBJV 1944 pag. 416).
b) Nonostante l’escutente abbia dimostrato di aver dato la disdetta al
contratto di conto corrente presso l’escussa (cfr. doc. F), egli produce due
lettere di quest’ultima (doc. G e H) che confermano invece che l’escussa non ha
accettato la disdetta, rilevando che il conto in questione rimane impegnato a
favore della banca fino a che il credito garantito non sarà stato ridotto
dell’importo pari a quello della garanzia.
L’escutente
sostiene che il diritto di pegno è estinto, mentre l’appellata che il pegno rimarrà
in essere sino a che il credito da garantire non sarà stato ridotto
dell’importo impegnato. Entrambe le parti adducono comunque motivi di merito
che sfuggono al potere di apprezzamento del giudice del rigetto
dell’opposizione, che notoriamente deve limitarsi alla semplice
verosimiglianza.
Questioni di
merito, come quelle qui in esame, devono essere pertanto sottoposte al giudice
competente.
c) Ne consegue che l’escutente – pur avendo reso verosimile il proprio
credito – non ha fatto emergere elementi sufficienti per inficiare l’eccezione
di inesigibilità sollevata dall’escussa e corroborata oltretutto dai documenti
prodotti proprio da lui.
- Pertanto la sentenza 21 ottobre 1999 va confermata e l’appello
2 novembre 1999 respinto.
La tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia:
-
L'appello 2 novembre 1999 __________ r, è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr. 525.--, già anticipata dall'appellante,
è posta a carico di __________, che rifonderà a __________, fr. 2'000.-- a
titolo di indennità.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla
Pretura di Lugano sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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