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Numero d'incarto:
14.1999.00076
Data decisione, Autorità:
31.08.1999, CEF
Incarto n.
14.1999.00076
Lugano
12 dicembre
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura di camera di consiglio dipendente da istanza di
riconoscimento del decreto estero di fallimento presentata il 2 agosto 1999 da
volta al
riconoscimento in Svizzera della "sentenza 14 ottobre 1998 del Tribunale
di __________ con la quale è dichiarato lo stato di insolvenza della società
__________ con sede in __________, località __________";
richiamato il
provvedimento conservativo 31 agosto 1999 di questa Camera;
completata l’istruttoria
di causa;
preso atto
del dispositivo n. 1.1. della sentenza CEF 13 gennaio 2000 [inc. __________] in
re __________, con cui era fatto ordine all'UEF di Bellinzona di versare a
__________ "il provento incassato da __________ a saldo dell'esecuzione n.
__________", con contestuale comunicazione alla CEF dell'esistenza di
un'eventuale eccedenza;
richiamato
lo scritto 6 ottobre 2000 dell'UEF di Bellinzona attestante che non esiste
eccedenza alcuna a favore di __________ sul provento incassato a saldo
dell'esecuzione n. __________";
ritenuto in fatto
e considerando in diritto
che con
sentenza 14 ottobre 1998 il Tribunale di __________ ha dichiarato "lo
stato di insolvenza della società __________ con sede in __________, località
__________", con comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
che con
decreto 11 dicembre 1998 il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ha posta la __________. in "amministrazione
straordinaria", nominando commissario il __________;
che con
istanza 2 agosto 1999 l'avv. __________, in subdelega del Commissario
__________, ha chiesto a nome e per conto della __________. il riconoscimento
in Svizzera della pregressa sentenza 14 ottobre 1998 del Tribunale di __________
di dichiarazione dello " stato di insolvenza";
che con
istanza 18 agosto 1999 l'avv. __________ ha chiesto in via provvisionale, a
nome e per conto ., "la sospensione immediata di tutte le procedure
esecutive in corso [] nei confronti della __________ in particolare
della procedura esecutiva n. __________ dell'UEF di Bellinzona promossa
__________ ";
che con
decreto 31 agosto 1999 questa Camera ha parzialmente accolto l'istanza per
provvedimenti conservativi e ordinato all'UEF di Bellinzona di sospendere -con
provvedimento formale- l'esecuzione n. __________ a convalida del sequestro
promossa da __________ nei confronti di __________;
che con
scritto 27 settembre 1999 l'UEF di Bellinzona ha comunicato a __________ che a
seguito della decisione 31 agosto 1999 della CEF non poteva effettuare il
pagamento dell'importo pignorato;
che con
ricorso 5 ottobre 1999 [inc. __________ ha chiesto l'annullamento del
provvedimento di sospensione dell'esecuzione n. __________, con contestuale
ordine all'UEF di Bellinzona di "provvedere al riparto della somma
ricavata dal pignoramento del credito a favore della creditrice __________
";
che con
sentenza 13 gennaio 2000 la CEF ha accolto il ricorso 5 ottobre 1999 di
__________, ordinando all'UEF di Bellinzona di versare a __________ il provento
incassato da __________ a saldo dell'esecuzione n. __________, con contestuale
comunicazione alla CEF dell'esistenza di un'eventuale eccedenza;
che l'UEF
di Bellinzona ha attestato con atto 6 ottobre 2000 che non esiste eccedenza
alcuna a favore __________ sul provento incassato a saldo dell'esecuzione n.
__________;
che
pertanto l'esistenza di beni in Svizzera __________ è venuta a mancare;
che per
riconoscere il decreto straniero di fallimento nel senso dell'art. 166 LDIP è
competente la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, la cui
giurisdizione è pure data per la pronunzia di provvedimenti conservativi ex art.
168 LDIP (art. 513 cpv. 1 CPC);
che per l'art.
513 cpv. 2 primo periodo CPC, l'istanza di riconoscimento è proposta e trattata
nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio nel senso degli art.
361 ss. CPC;
che il
riconoscimento del decreto straniero di fallimento principale determina la sua
esecuzione in Svizzera non secondo le modalità previste dal diritto del luogo
del fallimento principale (cfr. Hans Hanisch, Die Vollstreckung von ausländischen
Konkurserkenntnissen in der Schweiz, in: AJP 1999, p. 27, n. 1), ma secondo
quelle connesse all'apertura in Svizzera di una procedura di fallimento
secondario (detto anche fallimento derivato o fallimento ancillare o minifallimento),
che può sfociare -verificandosene gli ulteriori presupposti- in un fallimento
parallelo. L'istituto è disciplinato dagli art. 166-174 LDIP e rappresenta un
caso di applicazione del principio di assistenza giudiziaria internazionale in
materia esecutiva volto alla sollecita attuazione del diritto (__________,
Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva - Fallimento e
concordato internazionali, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia
civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Collana CFPG vol. 20, Lugano 1999,
p. 186, n. 3.1.1.a);
che il
decreto straniero di fallimento, pronunciato nello Stato di domicilio o sede
del debitore, è riconosciuto in Svizzera a condizione che si realizzino cinque
presupposti cumulativi:
a) declaratoria
di fallimento pronunciata dall'autorità estera competente (art. 166 cpv. 1 periodo
introduttivo LDIP);
b) istanza
di riconoscimento in Svizzera formulata da chi ne ha diritto (art. 166 cpv. 1
periodo introduttivo LDIP);
c) esecutività
del decreto straniero di fallimento nello Stato del foro fallimentare
principale (art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP);
d) inesistenza
di motivi di rifiuto ex art. 27 LDIP (art. 166 cpv. 1 lett. b LDIP);
e) reciprocità
dello Stato estero nel riconoscimento (art. 166 cpv. 1 lett. c LDIP).
che nel
caso di specie si prescinde dall'esame della realizzazione dei citati
presupposti, atteso che, decaduto il provvedimento conservativo ordinato il 31
agosto 1999 e fondato sull'esistenza di beni in Svizzera e segnatamente nel
Cantone Ticino, è stato successivamente accertato con sentenza 13 gennaio 2000
di questa Camera e conseguente atto 6 ottobre 2000 dell'UEF di Bellinzona che
nel Cantone Ticino non vi sono beni appartenenti a __________;
che per
il riconoscimento del decreto straniero di fallimento è data la competenza
territoriale del tribunale del luogo di situazione dei beni in Svizzera (art.
167 cpv. 1 primo periodo LDIP): nel Cantone Ticino, la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello (art. 513 cpv. 1 CPC). Se i beni si trovano
in più luoghi, è competente il tribunale adito per primo (art. 167 cpv. 2
LDIP), ritenuto che la decisione di riconoscimento operata in via principale
nel senso dell'art. 29 cpv. 1 LDIP - e non in via pregiudiziale ex cpv. 3 -
costituisce una sentenza civile con efficacia giuridica in tutta la Svizzera
(cfr. mutatis mutandis ZR 1997, n. 110, p. 229-234, con rif. al cons. 6 non
pubblicato in DTF 118 Ia 118-124 e citato a p. 232 s.; Cometta, op. cit., p.
198 s., n. 3.1.3.1.a). La localizzazione dei crediti del fallito è al domicilio
o alla sede del suo debitore (art. 167 cpv. 3 LDIP);
che la
carenza nel Cantone Ticino di beni appartenenti __________ determina l'irricevibilità
della domanda di riconoscimento in Svizzera della sentenza estera dichiarativa
dello stato d'insolvenza di __________;
che non
si prelevano ulteriori tasse di giustizia e spese oltre a quelle percette in
connessione con il pregresso giudizio sui provvedimenti conservativi;
richiamati gli art. 27 e 166 ss. LDIP; 361 ss. e
513 CPC
PRONUNCIA
-
L'istanza
di riconoscimento della sentenza estera 14 ottobre 1998 del Tribunale di
__________, dichiarativa dello stato di insolvenza della _________), presentata
il 2 agosto 1999 da __________), è irricevibile per carenza di competenza ratione
loci della giurisdizione ticinese.
-
Non
si prelevano ulteriori tasse di giustizia e spese oltre quelle già percette.
-
Intimazione: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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