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Numero d'incarto:
14.1999.00057
Data decisione, Autorità:
05.08.1999, CEF
Incarto n.
14.99.00057
Lugano
5 agosto 1999
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 aprile
1999 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 27 novembre 1998/12 febbraio 1999 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 28
maggio 1999 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e
di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr. 160.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di
rifondere a controparte fr. 280.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta
tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 4 giugno 1999 ha
dichiarato di non avere ricevuto la citazione all’udienza di contraddittorio;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________
del 27 novembre 1998/12 febbraio 1999 dell’UE di Lugano __________ ha escusso
__________ per l’incasso di Fr. 8’600.-- oltre interessi, indicando quale
titolo di credito: “Pigioni scoperte come da conteggio del 7.8.98 fr. 8’400.--
- tassa di giustizia e ripetibili di fr. 200.--.”
Interposta tempestiva
opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al
Pretore.
B. Con ordinanza 22
aprile 1999 la Pretore del Distretto di Lugano ha citato le parti per il
contraddittorio per il 28 maggio 1999 alle ore 11.00. La raccomandata n.
__________con la citazione destinata all’escusso non è stata notificata. Dalla
busta si evince che non è stata distribuita, ma è rimasta in giacenza presso la
Posta di __________, dove non è stata ritirata.
C. Nell’incarto della
Pretura si trova la raccomandata n. __________che, scaduto il periodo di
giacenza, le è stata rinviata in data 6 maggio 1999.
Considerato
in diritto:
a) Per
l’art. 326 lett. a CPC la parte appellante può chiedere l’annullamento della
sentenza e il rinvio della causa al Pretore per un nuovo giudizio se in suo
pregiudizio siano stati fatti degli atti nulli (art. da 142 a 146 CPC).
b) Per
l’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC si ha nullità dell’atto procedurale se la parte
contro la quale l’atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere,
ritenuto che per il cpv. 2 siffatta nullità deve essere rilevata d’ufficio.
c) La
citata norma procedurale di diritto cantonale altro non è se non la
realizzazione del diritto di essere sentito dedotta dall’art. 4 Cost.
E`
principio giurisprudenziale indiscusso (cfr. DTF 96 I 188 cons. 2b, 94 I 109
cons. 5 e 92 I 264; CEF 27 novembre 1990 in re W.P.V.A. c. G. SA cons. 1 e 2
aprile 1987 in re B. c. I.L. cons. 3) che tale diritto è di natura
essenzialmente formale: di conseguenza la sua violazione determina
l’annullamento della decisione impugnata, a meno che l’appellante, che non è
stato sentito avanti il primo giudice, abbia avuto la possibilità di esprimersi
in seconda sede e che l’autorità d’appello non sia limitata nel suo potere di
cognizione (cfr. DTF 96 I 188, 94 I 108 cons. 3, 93 I 656, 87 I 340 e 76 I 47).
d) Per
l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di
addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni: a __________ è quindi preclusa la
possibilità di far valere i propri mezzi di difesa.
e) L’escusso
ha sostenuto di non avere ricevuto la citazione all’udienza di contraddittorio.
Come risulta dalla narrativa fattuale sub B e C la raccomandata contenente la
citazione in questione non è stata notificata, atteso che è rimasta in giacenza
presso la Posta ed è poi stata rinviata alla Pretura.
f) Al
primo giudice va ricordato che secondo l’art. 124 cpv. 2 CPC e avuto riguardo
alle peculiarità del processo esecutivo sommario quando un’intimazione a mezzo
posta non è riuscita si deve procedere alla notifica per mezzo di usciere
comunale o agente della polizia cantonale o comunale.
g) Ne
consegue la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile 28 maggio 1999
per violazione del diritto di essere sentito.
h)
L’incarto è retrocesso alla Pretore perché proceda ad un nuovo giudizio,
previa udienza di contraddittorio ritualmente citata.
- Per
le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia (art.
61 cpv. 1 OTLEF) e dall’assegnare indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF), in mancanza
di petitum in tal senso e d’altro canto nulla potendosi imputare al creditore.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
142 cpv. 1 lett. b e 326 lett. a CPC
pronuncia: 1. L’appellazione
4 giugno 1999 __________ è accolta.
1.1. Di
conseguenza è annullata la sentenza 28 maggio 1999 della Pretore del Distretto
di Lugano, Sezione 5.
1.2. L’incarto
è retrocesso alla prima giudice perché proceda ad un nuovo giudizio previa
udienza di contraddittorio.
-
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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