Bankruptcy annulled because family maintenance debts cannot proceed by bankruptcy

14.1999.00048Übriges Gericht05.07.1999Granted

Zusammenfassung

The debtor appealed a bankruptcy judgment entered on a maintenance claim. He produced a receipt showing payment and the creditor withdrew the bankruptcy request. The appellate court held that, in any event, bankruptcy enforcement is excluded for periodic family maintenance claims under Art. 43 no. 2 SchKG, which must be pursued only by seizure or pledge realization. It therefore annulled the bankruptcy declaration and charged the court fees and bankruptcy-office costs to the creditor, without awarding compensation.

Regest

Art. 43 no. 2 SchKG; enforcement of periodic family maintenance claims cannot proceed by bankruptcy. Claims for maintenance or support arising under family law are excluded from the bankruptcy route and may be enforced only by seizure or realization of pledged assets. Where a bankruptcy declaration has been pronounced for such a claim, it must be annulled ex officio as lacking a legal basis (consid. 1). The unsuccessful party bears the court fees; no indemnity is awarded absent a separate basis (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1999.00048

Data decisione, Autorità: 05.07.1999, CEF

Incarto n. 14.99.00048

Lugano 5 luglio 1999/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 12 marzo 1999 presentata da


Contro


sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 aprile 1999 ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da 23 aprile 1999 alle ore 14.00.

2./ 3./ 4. omissis”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 6 maggio 1999 da __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 10/11 maggio 1999 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A. Con istanza 12 marzo 1999 __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 2’930.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti, in seguito al mancato pagamento degli alimenti.

B. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha proposto di saldare il suo debito con versamenti rateali di fr. 150 .-- al mese.

C. L’appellante adduce di avere pagato il suo debito, producendo una ricevuta 5 maggio 1999 della creditrice, in cui quest’ultima conferma l’avvenuto pagamento e dichiara di ritirare la domanda di fallimento.

D. La creditrice non ha formulato osservazioni.

Considerato

in diritto:

a) Ex art. 43 n. 2 LEF l’esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per contributi periodici di mantenimento o d’assistenza in virtù del diritto di famiglia.

Per queste pretese l’esecuzione può essere proseguita solo in via di pignoramento oppure in via di realizzazione del pegno (DTF 118 III 14 s.; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 9 n. 8 e 10 p. 66).

b) Trattandosi in casu di una procedura per alimenti rimasti impagati, l’esecuzione non poteva ex art. 43 n. 2 LEF essere proseguita in via di fallimento.

Il fallimento di __________ va quindi annullato.

  1. La tassa di giustizia è posta a carico della parte soccombente.

Vista la motivazione dell'appello non si assegnano indennità.

Le spese dell’Ufficio fallimenti sono a carico di chi ha chiesto erroneamente la declaratoria di decozione.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 43 n. 2 LEF

pronuncia

I. L’appello 6 maggio 1999 __________, è accolto.

  1. La dichiarazione di fallimento 23 aprile 1999 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,________, nei confronti di __________ è annullata.

  2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

  3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________.

II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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