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14.1999.00035 ΓÇó Appeal struck off as moot after withdrawal of inventory request
14.1999.00035Übriges Gericht22.07.1999Dismissed
The appellate court noted that the parties had jointly withdrawn the request for a provisional inventory and that the enforcement office had taken note of the withdrawal. As a result, the appeal against the first-instance order became moot and was struck from the docket. The court imposed a reduced fee of CHF 50 on the appellant and awarded no party compensation.
Art. 25 LEF; Art. 48, 61 cpv. 1 and 62 cpv. 1 OTLEF: where the underlying request is withdrawn and the contested measure therefore loses its subject matter, the appeal must be struck off as devoid of object. In such circumstances, the court may charge a reduced fee in light of the outcome and the procedural posture, while denying party indemnities when no exceptional grounds justify them (consid. 1-2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.00035
Data decisione, Autorità: 22.07.1999, CEF
Incarto n. 14.99.00035
Lugano 22 luglio 1999 /MR/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Zali e Giani quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria di cui inc.n. __________ della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, a dipendenza delle istanze di erezione di inventario provvisorio 17 marzo 1999 di
nei confronti di
nelle esecuzioni in via cambiaria n.__________ e __________ promosse da __________ .
Istanze parzialmente accolte dal Pretore che con decisione 31 marzo 1999 ha ordinato all’UE di Lugano di procedere all’allestimento dell’inventario preventivo ex art.183 cpv.1 LEF di tutti i beni della __________
Decisione dedotta in appello da __________ Proj__________ct __________ __________ con atto di appello 6 aprile 1999 chiedente sia giudicato:
“1. L’appello è accolto.
Conseguentemente la sentenza 31 marzo 1999 resa dal Pretore di Lugano, Sezione 5, è annullata e in riforma è giudicato come segue:
L’istanza è respinta.
Protestate spese e ripetibili.
Protestate spese e ripetibili della seconda sede.”
Richiamata l’ordinanza presidenziale 9 aprile 1999 con la quale in parziale accoglimento della domanda di concessione dell’effetto sospensivo, è stata ordinata l’esecuzione del decreto d’inventario 31 marzo 1999, tuttavia con deposito presso l’UE di Lugano dell’esemplare – sigillato – del verbale d’inventario per la creditrice;
Preso atto dello scritto 12 luglio 1999 con cui l’appellante comunica che “le parti hanno congiuntamente chiesto il ritiro dell’inventario preventivo contro cui __________ si era appellata” e postula “lo stralcio della procedura ricorsuale senza l’assegnazione di spese e ripetibili”;
Preso pure atto dello scritto 9 luglio 1999 dell’UE di Lugano, indirizzato all’avv. __________ con copia all’avv. __________ e allegato allo scritto 12 luglio 1999 sopra citato, con cui l’Ufficio conferma “la comunicazione del 22.6.99 dell’avv. __________ ” e prende atto “del ritiro della domanda di inventario preventivo”;
Richiamati l’art. 25 LEF e gli art. 48, 61 cpv.1 e 62 cpv.1 OTLEF;
Ritenuto che l’esito della procedura giustifica il prelievo di una tassa di giustizia ridotta e la rinuncia all’attribuzione di indennità alle parti;
pronuncia: I. L’appello 6 aprile 1999 di ___________ è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
II. La tassa di giustizia della presente decisione di Fr. 50.–– è a carico dell’appellante, mentre non si attribuiscono indennità alle parti.
III. Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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