AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1999.00016
Data decisione, Autorità:
04.05.1999, CEF
Incarto n.
14.99.00016
Lugano
4 maggio 1999/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale
Autorità giudiziaria superiore dei concordati
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 giugno 1997
alla Pretura del Distretto di Riviera da
postulante
il beneficio del concordato;
sulla
quale istanza il Pretore ha così pronunciato, per quanto qui di rilievo, l'11
febbraio 1999:
"1. Il
concordato ordinario proposto ai propri creditori da __________, è omologato
alle seguenti condizioni:
-
pagamento
integrale del credito di 1. classe entro 30 giorni dalla crescita in giudicato
della presente decisione;
-
pagamento
di un dividendo del 10,9% ai creditori di 3. classe entro 30 giorni dalla
crescita in giudicato della presente decisione;
- Al
creditore __________ è assegnato un termine di 20 giorni per promuovere azione
dinanzi alla Pretura di Riviera, intesa all'accertamento del suo credito,
insinuato per fr. 23'607.15 ed integralmente contestato, sotto comminatoria che
in caso di omissione perderà il diritto alla garanzia del dividendo";
sentenza
tempestivamente dedotta in appello dalla
Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG/AD, Bellinzona
con atto
22 febbraio 1999 chiedente:
"1. Il
ricorso è accolto.
- Di
conseguenza, la sentenza impugnata viene annullata, affinché il Pretore proceda
all'accertamento dell'ammontare dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF
dovuti per il periodo della moratoria concordataria, segnatamente l'anno 1998 e
1999, quest'ultimo fino alla prolazione della successiva sentenza. L'importo verrà
conglobato tra i creditori della massa. Nessuna spesa ulteriore verrà
considerata.
I
creditori di terza classe aventi diritto al dividendo corrispondono a fr.
377'038.05 anziché fr. 570'686.30, come indicato nella sentenza impugnata.
Il
dividendo spettante ai creditori __________ e __________ non verrà prelevato dall'importo
messo a disposizione della società, pari a fr. 96'356.70, ma dovrà essere corrisposto
con versamento supplementare, a titolo di garanzia, su un conto bancario intestato
alla società __________ ";
ritenuto
IN
FATTO
A. Con
istanza 5 giugno 1997 __________ ha chiesto una moratoria per concordato ordinario
sulla base di documentazione contabile al 31 dicembre 1996, attestante una
perdita riportata di complessivi fr. 449'411.02 su un capitale azionario di fr.
50'000.--.
In
sede di discussione, il patrocinatore dell'istante ha prospettato un dividendo
concordatario superiore al 20%, "ritenuto che da parte di alcuni azionisti
vi è la rinuncia o perlomeno la proposta di rinuncia al credito figurante alla
posizione correntisti" (cfr. verbale 18 giugno 1997). Nella stessa
circostanza era stato evidenziato come di recente il capitale azionario fosse
stato portato a "fr. 100'000.-- mediante compensazione di un credito
vantato da __________ ", con contestuale stralcio del credito
corrispondente.
Il
20 giugno 1997 il Pretore ha concesso una moratoria di sei mesi, poi prorogata
di altri sei mesi con decreto 23 dicembre 1997.
B. Con
sentenza 11 febbraio 1999, resa poco meno di otto mesi dopo la scadenza del
termine di moratoria di un anno, l'Autorità giudiziaria inferiore dei
concordati ha ritenuto raggiunta la doppia maggioranza richiesta per
l'omologazione secondo la prima ipotesi dell'art. 305 cpv. 1 LEF, avendo
aderito 10 creditori di terza classe, su 18, rappresentanti fr. 244'693.35,
corrispondenti - anche se solo per poco più di fr. 400.-- - almeno ai due terzi
dell'ammontare complessivo dei crediti entranti in linea di conto, nel caso di
specie fr. 244'287.96 (su fr. 366'431.95).
Il
primo giudice ha ammesso al beneficio del dividendo concordatario anche il
credito "mutuanti" per fr. 146'576.70 di creditore innominato,
credito "desunto dal bilancio provvisorio 30 aprile 1998 per fr.
429'398.37, ridotto a fr. 146'576.70 a seguito della rinuncia da parte di un
creditore ad un mutuo di fr. 282'821.67 facente parte di questa posizione,
rinuncia vincolata all'omologazione del concordato (doc. G)".
a) Il
citato doc. G, prodotto contestualmente alla relazione 19 giugno 1998 del
Commissario del concordato avv. __________ si compendia nella dichiarazione
resa da __________ - amministratore con __________ ta della __________ - al
Commissario in questi termini: "riferendoci alla società summenzionata [n.d.r.:
__________] le confermiamo che a titolo fiduciario siamo disposti a rinunciare
integralmente al prestito di fr. 282'821.67 accordato alla __________, in caso
d'omologazione del concordato".
b) Merita
approfondimento la questione connessa alla rinuncia di far valere un credito di
fr. 282'821 da parte di creditori innominati.
Nella
relazione del Commissario per l'assemblea dei creditori del 25 maggio 1998 già
era messo in rilievo che alla voce passiva "prestiti" si registra una
somma di fr. 146'576.70, quando "in realtà tale posizione era
contabilizzata per fr. 429'398.37, ritenuto come alcuni titolari dei prestiti
hanno rinunciato alla somma di fr. 282'821.67".
Dal
verbale dell'assemblea dei creditori del 25 maggio 1998 emergono le risposte
date dal Commissario avv. __________ all'avv. __________, patrocinatore di
alcuni creditori, nel senso che:
-
"a domanda il Commissario precisa che tra coloro che hanno
rinunciato alla somma di fr. 282'821.67 non figurano persone rappresentate
dall'avv. __________ ";
-
"il Commissario non si esprime sulla domanda a sapere chi sono i
terzi o coloro che assicurano il finanziamento del concordato in ragione di fr.
32'500.-- come previsto nella relazione";
-
"il Commissario del concordato precisa, così richiesto, che la
gestione della liquidità, in particolare degli incassi è stata curata dalla
__________, a far tempo dalla sua nomina come Commissario, precisando altresì
di essere sempre stato in contatto con i responsabili di detta Fiduciaria. Egli
precisa inoltre, che così sono pure stati gestiti i debiti della massa, tant'è
che di essi non vi è traccia nella relazione. L'avv. __________ meri si riserva
di esperire gli accertamenti che ritiene necessari al riguardo. Il Commissario
ne prende atto, osservando di non aver mai avuto nessun motivo di esperirli
egli stesso".
c) Dal
contratto leasing 21/28 giugno 1994 con __________ risulta che __________ ha
l'indirizzo postale __________
C. Il
primo giudice ha poi ammesso un credito di fr. 18'590.-- di __________ e
__________, peraltro dovuto sulla base di un pronunciato pretorile in materia
di rigetto provvisorio dell'opposizione.
I
debiti di massa sono stati cifrati in complessivi fr. 24'768.15, con
riferimento al doc. DD da cui si rileva che a tale titolo sono stati ammessi a
favore della ricorrente Cassa cantonale di compensazione i contributi:
totale fr. 5'782.45
D. La
ricorrente avversa l'omologazione pretorile sostanzialmente per tre motivi:
a) i
debiti di massa per contributi paritetici alle assicurazioni sociali riferiti
ai salari versati nel 1998 e fino all'11 febbraio 1999 non sono stati
considerati, la sentenza di omologazione riprendendo i dati commissariali della
relazione datata 4 settembre 1998 e il Commissario avendo omesso di allestire
le corrispondenti distinte dei salari;
b) nel
computo delle maggioranze è stato erroneamente considerato il credito di fr.
18'590.-- vantato da __________ e __________ a titolo di deposito in garanzia
per il contratto di locazione;
c) il
Pretore ha considerato erroneamente crediti chirografari per complessivi fr.
570'686.30 in luogo di fr. 366'431.95, donde un dividendo concordatario ben
superiore al prospettato 10,9%. Infatti agli atti non vi è alcuna insinuazione
dei titolari dei prestiti di fr. 146'576.70 e di conseguenza sono sconosciuti i
beneficiari del dividendo; va altresì dedotto l'importo di fr. 73.40 riferito
alla creditrice __________, essendo dovuti solo fr. 10'606.10 in luogo di fr.
10'679.50.
E. Con
osservazioni 22 marzo 1999 __________ ha chiesto la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili, ritenuto che:
-
non vi è stata alcuna negligenza del Commissario, ritenuto che __________
ha provveduto in data 9 dicembre 1998 all'invio alla Cassa cantonale di
compensazione della dichiarazione dei salari riferiti al 1998 e che i salari
fino all'11 febbraio 1999 formeranno oggetto di dichiarazione alla fine del
1999;
-
il credito di fr. 18'590.-- vantato da __________ e __________ è fondato
sulle pattuizioni contrattuali e trova conforto nella decisione pretorile di
rigetto;
-
il prestito di fr. 146'576.70 al portatore innominato va riconosciuto
perché il Commissario ha desunto questo debito della società dalla contabilità
che gli è stata messa a disposizione: egli ha potuto accertarne la fondatezza
perché dal rapporto di revisione all'ultima assemblea degli azionisti risultava
che la contabilità era tenuta in modo corretto e ogni posizione contabile era
giustificata. Va pure rilevato che "parte dei correntisti al portatore
hanno rinunciato al loro credito ai fini di giungere all'omologazione del concordato"
e che la carenza d'identità dei correntisti per fr. 146'576.70 è inidonea a
negarne il riconoscimento, "anche perché l'autorità fiscale ha sempre
accettato questa posizione contabile così come presentata".
Considerato
IN
DIRITTO
- Contro
il giudizio di omologazione del concordato è data facoltà d'appello alla CEF
quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati (cfr., tra le tante, CEF 9
luglio 1991 in re A. R., in Rep. 1992, p. 306; CEF 24 marzo 1989 in re L. SA;
CEF 20 maggio 1987 in re A.M., in Rep. 1989, p. 208 cons. 1; Rep. 1985, p. 39).
I
creditori che si sono opposti all'omologazione in sede di udienza sono
legittimati all'impugnazione ex art. 307 LEF (Flavio Cometta, La procedura
concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della legge federale sulla esecuzione
e sul fallimento, Collana CFPG vol. 16, Lugano 1996, n. 11.1.1.c, p. 150).
Nel
caso di specie la Cassa cantonale di compensazione, nella sua qualità di
creditrice che si è opposta all'omologazione, è legittimata all'impugnazione.
-
In
sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni
(art. 22 cpv. 4 LALEF e contrario; Cometta, op. cit., n. 11.1.4. p. 153).
-
Va
dapprima esaminata la censura sulla liceità dell'ammissione del credito di fr.
18'590.-- vantato da __________ e __________: infatti, se fondata,
determinerebbe la non omologazione del concordato per carenza del presupposto
dell'adesione da parte della maggioranza dei creditori rappresentanti almeno i
due terzi dell'ammontare complessivo dei crediti entranti in linea di conto (art.
305 cpv. 1 LEF, prima ipotesi, la seconda essendo già d'acchito esclusa).
a) Per
l'art. 305 cpv. 3 LEF il giudice del concordato decide se e per quale somma si
debbano computare anche i crediti contestati, senza che ne rimanga pregiudicata
la questione della consistenza dei medesimi.
b) Tenuto
conto del principio di celerità che informa anche la procedura concordataria
(Rep. 1990, p. 309, il giudice deve valutare i crediti entranti in linea di
conto secondo un criterio di verosimiglianza che non occorre raggiunga il grado
richiesto per il giudizio sul riconoscimento di debito ex art. 82 LEF
legittimante il rigetto provvisorio dell'opposizione.
Infatti,
sulla base delle conclusioni che il commissario deve esprimere nella sua
relazione (cfr. CEF 18 agosto 1994 in re M. & Cie SA cons. 8c e 5 luglio
1994 in re B. S. cons. 3; sentenza 18 aprile 1983 della Schuldbetreibungs- und Konkurskommission
del Tribunale d'appello del Canton Lucerna, in: LGVE 1983 I, p. 83, n. 48; Hans
Glarner, Das Nachlassvertragsrecht nach schweizerischem SchKG, Zurigo, 1967, p.
52 s.), il primo giudice è tenuto a procedere secondo il criterio della
verosimiglianza prima facie o verosimiglianza apparente, il cui grado è più
facilmente raggiungibile della verosimiglianza in senso stretto secondo l'art.
82 LEF: ove ancora sussistessero dubbi, sarà opportuno optare per l'ammissione
del credito contestato, per evitare che non vi sia sufficiente copertura al
momento dei riparti relativi ai crediti contestati (cfr. sentenza 7 agosto 1969
della Schuldbetreibungs- und Konkurskommission del Tribunale d'appello del Canton
Lucerna, in: Max. XI, p. 742, n. 723; Cometta, op. cit., n. 7.2.b, p. 143; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3. ediz.,
Zurigo 1993, § 74 n. 7).
c) Se
il commissario non ha ammesso il credito solo perché il debitore l'ha
contestato senza dare alcuna spiegazione e se agli atti nulla vi è a sostegno
dell'apodittica contestazione, è dovere dell'autorità giudiziaria inferiore dei
concordati valutare se vi sono elementi tali da far superare alla tesi creditoria
l'asticella della verosimiglianza apparente: siffatto apprezzamento rientra
negli ampi poteri che la discrezionalità gli consente, ritenuto che si tratta
di valutazione prima facie in procedura che in linea di principio non consente
particolari approfondimenti istruttori e avuto altresì riguardo alla massima
secondo cui, in questa fase procedurale, il dubbio profitta al creditore (cfr.
CEF 5 luglio 1994 in re B. S. cons. 4: nel caso esaminato, il pretore non aveva
ammesso un credito fatto valere con petizione e confortato da un documento che,
preso a sé stante in procedura sommaria, sarebbe stato suscettibile di
costituire riconoscimento di debito; per contro, le considerazioni di risposta
di parte avversa, riconvenzionale inclusa, erano ben lungi, già ad un esame
prima facie, dal raggiungere un grado di pari verosimiglianza apparente).
d) Nel
caso di specie, decisivo è il fatto che il credito di fr. 18'590.-- su cui vi è
disputa già ha formato oggetto della decisione pretorile 20 gennaio 1997 di rigetto
provvisorio dell'opposizione: ne consegue che non solo è stata raggiunta la
soglia della verosimiglianza prima facie - già sufficiente per il cons. 3b
sopra ricordato - ma anche quella superiore della verosimiglianza in senso
stretto secondo l'art. 82 cpv. 1 LEF, supportata anche da pronunciato giudiziale
cresciuto in giudicato formale.
Il
primo giudice si è pertanto determinato correttamente, riconoscendo il credito
di fr. 18'590.-- a favore di __________ e __________ quale posta computabile ai
fini dell'omologazione del concordato.
Altra
questione - che qui non occorre approfondire - è invece la contabilizzazione di
tale importo dopo il suo versamento, ritenuto comunque che si avrà in tal caso
la sua attivazione quale posta debitori.
- Sono
stati considerati debiti di massa per complessivi fr. 24'768.15 (doc. DD), tra
cui fr. 4'097.15 e fr. 1'685.30 per contributi paritetici alle assicurazioni
sociali per i periodi da giugno a dicembre 1997 e dal 1. aprile 1998 al 30
giugno 1998.
Limitatamente
ai contributi paritetici, la Cassa cantonale di compensazione ha evidenziato
come l'importo complessivo riconosciutole in fr. 5'782.45 non corrisponda a
quanto le spetta, già per il fatto che in tutta evidenza mancano i contributi
riferiti al 1. trimestre 1998 e quelli per il periodo dal 1. luglio 1998 all'11
febbraio 1999.
L'appellante
chiede pertanto che il computo esatto dei contributi venga fatto sulla base
degli stipendi versati ai dipendenti e che tale importo venga riconosciuto
quale debito di massa e pagato integralmente.
La
__________ è invece dell'avviso che non vi è stata alcuna negligenza del
Commissario, ritenuto che essa ha provveduto in data 9 dicembre 1998 all'invio
alla Cassa cantonale di compensazione della dichiarazione dei salari riferiti
al 1998 e che i salari fino all'11 febbraio 1999 formeranno oggetto di
dichiarazione alla fine del 1999.
a) È
incontestato che i contributi paritetici alle assicurazioni sociali, calcolati
sugli stipendi versati ai dipendenti della __________ durante il periodo della
moratoria concordataria, costituiscono debito di massa da pagare integralmente.
Rientra nei doveri del Commissario comunicare alla Cassa cantonale di
compensazione la massa salariale versata fino al momento topico, affinché
quest'ultima possa provvedere all'esatto computo di tali contributi fino al
momento dell'omologazione e l'autorità giudiziaria inferiore dei concordati
deve verificare se siffatta incombenza è stata ossequiata.
Nel
caso di specie la questione non è stata correttamente compresa, non potendosi
attendere - come erroneamente prospettato da __________ - la fine del 1999 per
calcolare e pagare i contributi paritetici riferiti al periodo fino all'11
febbraio 1999, con il rischio che in caso di mancato pagamento potrebbe darsi
la decadenza del concordato (sulla nozione, cfr. Cometta, op. cit., n. 12, p.
156 s.), in particolare la sua revocazione limitata nei confronti della creditrice
Cassa cantonale di compensazione.
b) Il
principio del divieto dei nova in sede di impugnazione in materia di procedura
concordataria non consente di determinare l'ammontare dei contributi paritetici
costituenti debito di massa. L'incarto deve pertanto essere retrocesso al primo
giudice perché proceda al loro computo, ritenuto che dovrà altresì vegliare
affinché vi siano disponibilità finanziarie sufficienti a garantire che
l'importo stabilito possa anche essere effettivamente versato, con la comminatoria
che in caso contrario non potrà darsi corretta omologazione del concordato.
- Resta
da esaminare se è ammissibile riconoscere il dividendo concordatario a
creditore innominato.
a) Il
primo giudice ha ammesso al beneficio del dividendo concordatario anche il
credito "mutuanti" per fr. 146'576.70 di creditore innominato,
credito "desunto dal bilancio provvisorio 30 aprile 1998 per fr.
429'398.37, ridotto a fr. 146'576.70 a seguito della rinuncia da parte di un
creditore ad un mutuo di fr. 282'821.67 facente parte di questa posizione,
rinuncia vincolata all'omologazione del concordato (doc. G)".
Come
già è stato evidenziato nelle considerazioni fattuali sub B.a), dalla
dichiarazione 22 maggio 1998 della __________ e per essa del suo amministratore
__________ - prodotta quale doc. G con la relazione 19 giugno 1998 del
Commissario del concordato - emerge una strana rinuncia che si compendia nella
formulazione, non priva di ambiguità per il suo ermetismo, secondo cui "a
titolo fiduciario siamo disposti a rinunciare integralmente al prestito di fr.
282'821.67 accordato alla __________ ".
b) Discutibile
è in questo contesto il fatto che il Commissario abbia potuto ammettere il credito
per "prestiti" per fr. 146'576.70 a favore di creditore innominato.
L'incertezza
su chi si celi dietro lo status di innominato ha stimolato la formulazione di domande
pertinenti in sede di assemblea dei creditori del 25 maggio 1998: il verbale
assembleare sconcerta per il tono evasivo che lo connota. Del tutto inidonee a
perseguire la necessaria trasparenza sono espressioni quali: "il
Commissario non si esprime sulla domanda a sapere chi sono i terzi o coloro che
assicurano il finanziamento del concordato in ragione di fr. 32'500.-- come
previsto nella relazione", o ancora: "il Commissario del concordato
precisa, così richiesto, che la gestione della liquidità, in particolare degli
incassi è stata curata dalla __________, a far tempo dalla sua nomina come
Commissario, precisando altresì di essere sempre stato in contatto con i
responsabili di detta Fiduciaria. Egli precisa inoltre, che così sono pure
stati gestiti i debiti della massa, tant'è che di essi non vi è traccia nella
relazione. L'avv. __________ [n.d.r.: patrocinatore di alcuni creditori, poco
propenso all'ermetismo] si riserva di esperire gli accertamenti che ritiene
necessari al riguardo. Il Commissario ne prende atto, osservando di non aver
mai avuto nessun motivo di esperirli egli stesso".
c) Né
si può seguire __________ quando assevera a p. 4 delle osservazioni che il
commissario ha desunto questo debito della società dalla contabilità e ha
potuto "accertare la fondatezza di questa posizione passiva anche perché
dal rapporto di revisione riferito all'ultima assemblea degli azionisti
risultava che la contabilità era stata tenuta in modo corretto e che ogni
posizione contabile era giustificata". È infatti sufficiente il rilievo
che l'ufficio di revisione procede secondo canoni formali e nulla induce a
ritenere che il prestito dell'innominato fosse anche criptato internamente.
d) L'autorità
inferiore dei concordati non poteva però prescindere, in sede di omologazione,
dal conoscere con esattezza il nome del creditore innominato, anche in
considerazione di ipotizzabili violazioni di norme penali che nel Cantone
Ticino in materia di concordati talvolta sogliono essere disattese.
È
sempre opportuno ripetere che il diritto esecutivo federale è disciplina al
limite di più settori del diritto, di cui presuppone la corretta nozione, sui
quali deve vegliare affinché si dia vigile attuazione del principio del suum cuique
tribuere, correlato a quelli del honeste vivere e del neminem laedere (vivere
onestamente, non ledere nessuno, dare ad ognuno ciò che gli spetta), che sfocia
nella parità di trattamento per creditori e debitori nel rispetto della
legislazione vigente.
Il
sistema del diritto esecutivo federale è in sé (quasi) perfetto e contribuisce
a distribuire a ciascuno quello che gli spetta, a condizione però che ogni
interessato svolga, con attenzione e diligenza, quanto occorra a tutela dei
propri diritti e senza delegare ad altri funzioni di controllo che, purché lo
si voglia, molti sarebbero in grado di svolgere. La cura necessaria va posta
sugli aspetti penali che possono pregiudicare il corretto svolgimento della
procedura di esecuzione forzata. L'aiuto decisivo del diritto penale nel
reprimere i crimini e i delitti nel fallimento e nell'esecuzione per debiti (art.
163-171bis CP), come pure per perseguire le contravvenzioni per inosservanza da
parte del debitore o di terzi di norme della LEF (art. 323-324 CP) o correlate
(inosservanza delle norme legali sulla contabilità, art. 325 CP), senza
omettere la contravvenzione ex art. 292 CP, deve costituire valido deterrente
contro manovre scorrette e fraudolente. In questa direzione si è peraltro già
mosso il legislatore ticinese con l'istituto dell'ispettore di esecuzione e
fallimenti (art. 10 LALEF).
La
Camera di esecuzione e fallimenti non può pertanto limitarsi al solo esame
degli aspetti di diritto esecutivo federale, quando dagli atti dell'incarto
emergono elementi suscettibili di ulteriori sviluppi, siano essi di natura
penale, disciplinare, deontologica e quant'altro. È infatti suo specifico
compito procedere ai necessari adempimenti, ritenuto che le segnalazioni vanno
attuate in termini comprensibili per il destinatario e compatibilmente con le
emergenze fattuali e in diritto già acquisite (Flavio Cometta, Commentario alla
LPR, Lugano 1998, n. 3 agli art. 21-24 LPR, p. 260-262). Sono quindi atti
dovuti quelli imposti all'autorità di vigilanza di trasmettere al Ministero
pubblico per le incombenze penali una copia della sentenza a valere quale
notifica formale ex art. 4 e 181 CPP, in relazione a specifici considerandi che
vanno indicati partitamente e per quanto possibile in modo conforme allo stato
degli atti. Pure imposto - dall'art. 14 cpv. 2 LEF - è il dovere dell'Autorità
cantonale di vigilanza e dell'Autorità giudiziaria superiore dei concordati di
promuovere una procedura disciplinare nei confronti degli organi d'esecuzione
forzata, quando vi siano elementi concreti atti a costituire violazione dei doveri
d'ufficio. Lo stesso vale per il procedimento disciplinare contro un avvocato
iscritto all'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino per infrazione alla LAvv,
al RAvv, alla TOA e alle norme deontologiche: in siffatta evenienza, copia
della sentenza sarà trasmessa alla Commissione di disciplina dell'Ordine.
A
questi adempimenti la Camera di esecuzione e fallimenti si è sempre attenuta
(Cfr., tra tante, CEF 15 dicembre 1998 su ricorso Banca U. SA cons. 2 i.f.; CEF
14 settembre 1998 su ricorsi Ministero pubblico, Banca A. e Banca C. cons. 4;
CEF 15 luglio 1998 in re Stato del Cantone Ticino e Confederazione svizzera c.
G. V. cons. 6c ("La Cassa di compensazione P., cui sarà inviata copia di
questa sentenza, potrebbe altresì attivarsi in ordine all'ipotesi del reato di
conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale ex art. 170 CP");
CEF 16 febbraio 1998 in re C. R. SA cons. 5; CEF 20 maggio 1997 in re Comune di
B. contro i coniugi X. e Y. (sui contenuti, si veda Flavio Cometta, L'incidenza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sul diritto
esecutivo svizzero, in: Il Ticino e il diritto, Raccolta di studi pubblicati in
occasione delle Giornate dei giuristi svizzeri 1997, Collana CFPG blu vol. 2, Lugano
1997, p. 323-326, n. 31), sentenza confermata in STF [CEF] 18 giugno
1997 (inc. 7B.133/1997); CEF 23 aprile 1997 in re W. Z. cons. 5.1.c-d e cons.
5.2.f-g ("A questo stadio di procedura e sulla base degli indizi che
emergono non appena si tenti di approfondire qualche dato di fatto, già
risultano elementi tali da esigere l'intervento dell'autorità penale, in ordine
ai reati di conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale (art. 170
CP), con possibile estensione anche ad eventuali terzi che compiano a vantaggio
del debitore atti tali da indurre in errore sulla situazione patrimoniale del
beneficiario del concordato, come pure - visto il notevole sbilancio tra
passivi (fr. 48'115'843.--) e attivi (fr. 1'250'000.-- che il Commissario conta
di reperire) - per cattiva gestione ex art. 165 CP e, se del caso, omissione
della contabilità ex art. 166 CP"); CEF 18 aprile 1997 in re C. SA c. D.
C. cons. 4 (con il rilievo che la notifica al Ministero pubblico per gli
incombenti di cui al cons. 4 è nel frattempo sfociata nei due decreti d'accusa
6 luglio 1998 contro D. C. e M. B. per conseguimento fraudolento di un
concordato giudiziale); CEF 3 luglio 1996 in re C. P. c. G. R. e D. d. c.,
confermata in DTF 122 III 335-337; CEF 20 aprile 1995 in re F. J. B. cons. 3
(cfr. Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto, p. 140-142); CEF
22 febbraio 1995 in re J. S. cons. 3, 6-8 e 10-11; CEF 24 novembre 1994 in re
V. V. cons. 5 (cfr. Cometta, in: Rep. 1995, p. 38-40, n. 10); CEF 24 marzo 1989
in re Z. c. Conc. L. SA, in: Rep. 1990, p. 309-317 ("Il commissario è un
organo ufficiale dello Stato cui compete l'equanime salvaguardia dei legittimi
interessi dei creditori e del debitore: cura particolare dovrà essere messa
anche nella prevenzione di illeciti penali").
e) È
qui opportuno ricordare la commistione di incombenze che caratterizza
l'Autorità giudiziaria superiore dei concordati e si sviluppa in varie
funzioni, non sempre del tutto evidenti a chi pratichi questa disciplina in
modo solo saltuario, come:
-
autorità giudiziaria d'appello in tema di concessione della moratoria
concordataria;
-
autorità giudiziaria d'appello contro il giudizio pretorile in tema di
omologazione del concordato;
-
autorità di ricorso ex art. 17 LEF contro la decisione pretorile in
materia di determinazione dell'onorario del commissario ex art. 55 cpv. 1
OTLEF;
-
autorità di vigilanza sulla corretta attuazione di ogni questione
d'ordine giuridico-amministrativo in connessione alla procedura concordataria
ex art. 293 ss. LEF. La Camera di esecuzione e fallimenti quando agisce in
funzione di autorità giudiziaria superiore dei concordati può procedere non
solo quale autorità d'appello in materia sommaria ex art. 25 cpv. 2 lett. a LEF
ma anche come autorità cantonale di vigilanza di grado unico, cui compete la sorveglianza
sulla corretta attuazione di ogni questione d'ordine giuridico-amministrativo
in connessione alla procedura concordataria ex art. 293 ss. LEF. In siffatta
qualifica la CEF non è vincolata dalle domande delle parti ed è legittimata a
formulare rilievi di interesse generale per favorire nel Cantone Ticino
l'applicazione uniforme del diritto esecutivo federale e del diritto
processuale cantonale. All'Autorità giudiziaria superiore dei concordati
competono altresì funzioni ispettive nel senso dell'art. 10 cpv. 5 LALEF,
disciplinari ex art. 11 LALEF e oneri formativi e di aggiornamento permanente (art.
10 cpv. 6 LALEF). Va ricordato che con la revisione della LEF, in vigore dal 1.
gennaio 1997, è ora più che mai di fondamentale importanza la funzione del commissario,
come pure il ruolo del giudice del concordato (Cometta, Commentario alla LPR,
n. 3.6.2.3.d all'art. 1 LPR, p. 64).
Nel
caso di specie, avuto riguardo al divieto di nova in questa sede ricorsuale,
occorre rinviare i necessari accertamenti preliminari - volti a determinare se
vi sono le premesse per avviare dapprima un procedimento disciplinare ex art.
14 cpv. 2 LEF - ad altra fase procedurale, il cui primo atto istruttorio
consisterà nel sentire il Commissario e il suo ausiliario, in particolare
l'amministratore della __________.
f) In
attuazione dei principi sopra richiamati, è di immediata comprensione che il
nome del creditore è indispensabile per poterne determinare le modalità di
partecipazione al concordato oltre che per assicurarne, in ultima analisi,
anche la corretta tutela dei diritti procedurali, come pure per garantire gli
interessi di tutti i creditori e i debitori coinvolti nell'omologazione. Dal
profilo penale occorre poi tenere presente che dietro l'innominato potrebbe
anche celarsi il debitore stesso o persona che per il principio di trasparenza
finirebbe con l'identificarsi con esso, ad esempio quale azionista totalitario
o con un consistente pacchetto azionario. L'ipotesi di un conseguimento
fraudolento di un concordato giudiziale ex art. 170 CP può per contro essere
esclusa con facilità quando sono noti tutti gli attori della vicenda concordataria.
Ne
consegue che il credito, ammesso quale chirografario per fr. 146'576.70 a
favore di creditore innominato, va depennato dalle pretese riconosciute e al
beneficio del dividendo concordatario, già per il fatto che non è stato
insinuato nelle forme di rito, atteso che l'eventuale riscontro nei libri
contabili servirebbe solo agli adempimenti ex art. 300 cpv. 1 secondo periodo
LEF (dovere del Commissario di inviare, con lettera semplice, una copia della
pubblicazione ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio,
cfr. Alexander Vollmar, Basler Kommentar zum SchKG, n. 7 all'art. 300 LEF, con
convincente motivazione; d'altro avviso, ma imprecisi nella loro apoditticità, Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ediz.,
Berna 1997, § 54 n. 57, p. 457; Daniel Hunkeler, Das
Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, Friborgo 1996, n. 882, p. 232; Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ediz., Losanna
1993, p. 436).
g) Ai
fini del presente contenzioso, il non riconoscimento di un credito
chirografario di fr. 146'576.70 trae seco l'aumento del dividendo concordatario
riferito ai crediti entranti in linea di conto. Anche per questo motivo,
l'incarto è retrocesso al primo giudice per i necessari adeguamenti.
- In
parziale accoglimento del gravame, gli atti vanno pertanto retrocessi
all'Autorità giudiziaria inferiore dei concordati affinché:
a) calcoli con esattezza - con la collaborazione della Cassa cantonale di
compensazione, del Commissario e della __________ - i contributi alle
assicurazioni sociali riferiti ai salari versati nel periodo di computo
entrante in linea di conto (con dies a quo il 20 giugno 1997, quale momento di
concessione della moratoria concordataria, e dies ad quem quello del giudizio
di omologazione dell'11 febbraio 1999) a valere quali debiti di massa da pagare
integralmente con i fondi messi a disposizione ex art. 306 cpv. 2 n. 2 LEF
(corrispondenti a fr. 96'356.70, come risulta dai cons. 8-9 della sentenza
impugnata);
b) depenni il credito chirografario di fr. 146'576.70, erroneamente
riconosciuto a creditore innominato, riducendo di conseguenza i crediti di
terza classe al beneficio del dividendo concordatario - indicati nel cons. 9b
del giudizio impugnato - a fr. 424'109.60 (= fr. 570'686.30 - fr. 146'576.70);
c) ricalcoli - esperiti i due pregressi correttivi - la percentuale concordataria
ai creditori di terza classe, ben superiore al 10,9% indicato al dispositivo n.
1.
-
Le
aritmie procedurali riscontrate già inducono a preannunciare al Commissario e
alla __________ - il cui ruolo sembra essere quello di ausiliario, pur se non è
ancora ben chiaro se solo di fatto o anche di diritto, in particolare per
quanto riguarda il suo amministratore __________ - che la scrivente Camera
approfondirà eventuali aspetti d'ordine disciplinare che vi fossero sottesi,
con riferimento al cons. 5.
-
A
futura memoria va ricordato che, per il principio di celerità che informa la
procedura concordataria (Rep. 1990, p. 309), il giudizio sull'omologazione va
pronunciato a breve termine (art. 304 cpv. 2 LEF) dopo l'udienza di
omologazione, intendendosi con siffatta formulazione in linea di principio una
decina di giorni, riservati casi eccezionali che esigono tempi maggiori. Nel
caso di specie, vi è stata una reiterazione di atti che hanno procrastinato
l'atto conclusivo per oltre sette mesi, giungendo ad un esito non dissimile in
termini temporali da quello censurato nel pronunciato riportato in Rep. 1990,
p. 312 s. cons. 4.
-
La
tassa di giustizia in fr. 750.--, già anticipata dall'appellante, è a carico
della __________.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 14 cpv. 2, 293 ss., 300 cpv. 1, 304 cpv. 2, 306 cpv. 2 n.2 e 307 LEF;
22 cpv. 4 LALEF,
PRONUNCIA:
- L'appello
22 febbraio 1999 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG/AD,
Bellinzona, è parzialmente accolto.
1.1 Di
conseguenza il dispositivo n. 1 dalla sentenza 11 febbraio 1999 del Pretore del
Distretto di Riviera, quale Autorità giudiziaria inferiore dei concordati, è
annullato e riformato nei termini seguenti:
"Il
concordato ordinario proposto dalla __________ è omologato alle seguenti
condizioni:
-
pagamento
integrale dei debiti di massa, previa rettifica come al cons. 6 del giudizio
d'appello, e del credito di prima classe entro 30 giorni dalla crescita in
giudicato del nuovo giudizio pretorile;
-
pagamento
del dividendo concordatario, nella percentuale da determinare come al cons. 6
del giudizio d'appello, ai creditori di terza classe entro 30 giorni dalla
crescita in giudicato del nuovo giudizio pretorile".
1.2 L'incarto
è retrocesso al Pretore del Distretto di Riviera, quale Autorità giudiziaria
inferiore dei concordati, affinché proceda ad un nuovo giudizio nel senso dei considerandi
e provveda alle pubblicazioni di rito sul FUSC e sul FUC.
-
La
Camera di esecuzione e fallimenti quale Autorità cantonale di vigilanza
procederà in via disciplinare preliminare nel senso dei cons. 5 e 7.
-
La
tassa di giustizia in fr. 750.--, già anticipata dall'appellante, è a carico
della __________.
-
Non
si assegnano indennità.
-
Intimazione: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
Autorità giudiziaria superiore dei concordati
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster