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Numero d'incarto:
14.1998.42
Data decisione, Autorità:
29.05.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00042
Lugano
29 maggio 1998 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 marzo 1997
da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il fallimento di __________ sulla base della comminatoria di
fallimento 31 gennaio 1997 emessa dall'UEF di Mendrisio;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con
sentenza 2 aprile 1998 ha così deciso:
“1. E' pronunciato il
fallimento __________, a far tempo da oggi alle ore 14.00.
-
Sono ordinate le
comunicazioni e le pubblicazioni di rito.
-
La tassa di
giustizia, comprensiva delle spese, in fr. 60.--, è posta a carico della massa
fallimentare"
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 9 aprile 1998 ha
postulato l'annullamento della dichiarazione di fallimento;
con
osservazioni 11 maggio 1998 la parte appellata non si è opposta alla revoca del
fallimento;
rilevato
che con decreto presidenziale 16/20 aprile 1998 è stato accordato effetto
sospensivo parziale all'appello;
ritenuto
in fatto:
A. In
data 31 gennaio 1997 l'UEF di Mendrisio ha emesso una comminatoria di
fallimento nell'esecuzione n. __________ promossa da __________ nei confronti
di __________, a cui è stata notificata il 10 febbraio 1997.
B. Sulla
base della citata comminatoria e dell'istanza di fallimento 10 marzo 1997 il
Segretario assessore della Pretura di Mendrisio Sud ha pronunciato, in data 2
aprile 1998, il fallimento di __________ i.
C. Con
ricorso 9 aprile 1998 __________ postula l'accertamento di nullità della
comminatoria di fallimento e l'annullamento della dichiarazione di fallimento.
Egli riunisce nello stesso atto due gravami che competono alla CEF, uno quale
autorità di vigilanza, l'altro quale seconda istanza giudiziaria.
Per
quel che riguarda la dichiarazione di fallimento __________ sostiene di aver
completamente tacitato il creditore istante e di aver reperito ultimamente
un'importante somma che permetterebbe di far fronte agli impegni più importanti
dell'azienda.
D. Con
osservazioni 11 maggio 1998 la controparte non si è opposta all'annullamento
del fallimento.
Considerato
in
diritto: 1. a) Ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF
l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento
se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e
prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli
interessi e le spese, è stato estinto.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione,
già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto
sospensivo (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1997, § 37 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG,
p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo
1994).
b) In
casu l’appellante ha prodotto due dichiarazioni del creditore datate 9 e 14
aprile (doc. B e G) in cui viene confermato il pagamento del credito posto in
esecuzione oltre agli interessi maturati.
Essendo
il pagamento avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento 2 aprile 1998,
trattasi di un fatto nuovo in senso proprio, per cui il debitore deve rendere
verosimile la sua solvibilità.
Dalla
documentazione prodotta si evince che sono in corso delle trattative per il
risanamento della ditta di ____________________Nulla di concreto è stato però
provato e il lungo tempo trascorso dall'inoltro del gravame senza che il
fallito abbia potuto sostanziare l'avverarsi degli avvenimenti prospettati non
parla certo a favore della solvibilità di __________ Egli ha poi omesso di
produrre l'estratto UEF a lui riferito. La sua solvibilità non può quindi per
nulla essere considerata verosimile.
- L’appello
di __________ va quindi respinto.
Di
conseguenza ne va dichiarato il fallimento.
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art.
171, 172 e 174 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso [recte:appello] 9 aprile 1998 di __________, è respinto.
1.1 Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, a far tempo da
__________ alle ore 14.00.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 90.--, già anticipata da __________ resta a suo
carico.
-
E`
ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC
e sul FUSC.
-
Intimazione:
– __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Mendrisio-Sud.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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