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Numero d'incarto:
14.1998.38
Data decisione, Autorità:
04.06.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00038
Lugano
4 giugno 1998
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del presidente giudice Cometta,
astenutosi)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare promossa con istanza 17 marzo 1998 presentata da
__________ rappr. dal __________
contro
patr.
dall'avv. __________
sulla quale istanza il Pretore di Bellinzona con sentenza 23 marzo
1998 ha
così pronunciato:
“1. È pronunciato il fallimento del signor
__________ a.
1.1. Il fallimento ha effetto alle ore 14.00 del 23
marzo 1998.
2./3./4. omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto 31 marzo 1998 ha
chiesto che venga annullata la decisione di fallimento e decretata la nullità
dell’istanza di fallimento 17 marzo 1998 presentata __________, con protesta di
spese e ripetibili;
con
osservazioni 17 aprile 1998 la parte appellata si è opposta al gravame,
protestate spese e ripetibili;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 2/7 aprile 1998 all’appello è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con
istanza 17 marzo 1998 __________ ha chiesto il fallimento di __________
fondando la sua richiesta sulla sentenza 6 marzo 1998 di questa Camera, quale
Autorità giudiziaria superiore dei concordati, con cui è stato accolto
l’appello __________ e riformato il giudizio di prima sede, nel senso che la
domanda 16/22 dicembre 1997 di __________ di seconda proroga della moratoria
concordataria è stata respinta e revocata la moratoria concessagli il 22
gennaio 1997.
B. Con
decisione 23 marzo 1998 il Pretore del Distretto di Bellinzona, ritenuto che
sull’istanza di fallimento ex art. 309 LEF il giudice pronuncia senza obbligo
di contraddittorio, ha pronunciato il fallimento di __________
C. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ argomentando
che l’istanza 17 marzo 1998 è stata presentata su carta intestata della
succursale di __________ dell’__________ sottoscritta da __________ funzionari
dell’istituto, ai quali non compete alcun potere di rappresentanza per la
succursale e tanto meno per la sede principale. Qualora una persona giuridica è
parte in una procedura, lo ius postulandi che le compete può venire esercitato
esclusivamente dagli organi statutari (o quanto meno di fatto) della società.
Nel caso di specie i __________ non rientrano nel novero degli organi
(statutari o di fatto) __________ né possono venire considerati patrocinatori
in grado di assicurare alla banca una valida rappresentanza processuale ex art.
64 e 64bis CPC. Addirittura non compete loro nessun potere di rappresentanza
iscritto a RC relativo alla succursale di __________ rispettivamente alla sede
principale di __________.
L’appellante
ha poi eccepito la nullità della precedente procedura concernente la proroga di
ulteriori 12 mesi della moratoria concordataria in un primo tempo concessagli,
il relativo atto di appello essendo stato non solo presentato dal __________
per il Ticino in rappresentanza della succursale di __________, ma tale atto
essendo anche stato sottoscritto da due consulenti giuridici interni
all‘istituto di credito, nemmeno loro organi della banca, ai quali comunque non
compete nessun potere di rappresentanza iscritto a RC con riferimento alla
succursale di __________ o alla sede principale di __________.
D. Delle
osservazioni __________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Ex
art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza. Trattasi di prove e fatti, già
esistenti anteriormente alla decisione di prima sede, che non essendo stati
presentati per qualsivoglia motivo, possono essere fatti valere illimitatamente
in sede di impugnazione (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1997, § 36 n. 57 p. 293).
b) Ex
art. 97 n. 4 CPC l’indagine giudiziale sulla legittimazione dei rappresentanti
di una parte deve avere luogo solo se il giudice ha motivo di dubbio.
c) La
persona giuridica esercita la capacità processuale tramite gli organi
autorizzati a rappresentarla (art. 54/55 CC). Finché il tribunale o la
controparte non giunge a conoscenza di una modifica dei rapporti di
rappresentanza, determinante è l’iscrizione a Registro di commercio (Sträuli/Messmer,
Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, Zurigo 1982, § 27/28 n. 4 p.
58/59)
Ex
art. 718a cpv. 1 CO le persone autorizzate a rappresentare la società possono
fare, in nome di essa, tutti gli atti conformi al fine sociale.
d) L’istanza
di fallimento 17 marzo 1998 è stata sottoscritta dai due procuratori
. Dall’estratto del Registro di commercio del Canton Zurigo, prodotto
dall’ validamente ex art. 174 cpv. 1 LEF con le osservazioni
all’appello, trattandosi di prova già esistente anteriormente alla decisione di
fallimento, risulta che __________ e __________ sono iscritti a RC, quali
procuratori con procura collettiva e diritto di firma a due, dal 23 febbraio
1998 risp. dall’11 marzo 1998 (doc. 2), ossia anteriormente all’istanza di
fallimento. L’iscrizione è riferita alla sede centrale __________ di
o, per cui il loro potere di rappresentanza copre anche le succursali
della banca. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la procedura
di fallimento è stata promossa con un’istanza sottoscritta da due procuratori
validamente legittimati a rappresentare l’ e le sue succursali.
D’altro
canto le argomentazioni di __________ in merito alla pretesa nullità della
precedente procedura concernente la proroga della moratoria concordataria sono
improponibili in questa sede. L’appellante avrebbe infatti, se del caso, dovuto
proporle in sede di ricorso contro la relativa sentenza 6 marzo 1998 di questa
Camera.
- L’appello
31 marzo 1998 di __________ va quindi respinto.
Essendo
stato concesso l’effetto sospensivo parziale, si impone la dichiarazione di
fallimento di __________.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 171 e 174 cpv. 1 LEF
pronuncia
- L’appello
31 marzo 1998 di __________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da
venerdì
5 giugno 1998 alle ore 14.00.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 90.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di
__________, che rifonderà __________ Fr. 100.--a titolo di indennità.
-
E`
ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivio sul FUC
e sul FUSC.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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