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Numero d'incarto:
14.1998.34
Data decisione, Autorità:
29.05.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00034
Lugano
29 maggio 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 19 febbraio 1998 presentata da
contro
patr.
dallo Studio legale __________
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 20
marzo 1998 ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento della __________ a far tempo da venerdì 20 marzo 1998 alle ore
14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 25 marzo 1998 dalla __________ che ne postula
l’annullamento;
richiamato il decreto
presidenziale 27/31 marzo 1998 che ha accordato all’appello effetto sospensivo
parziale;
rilevato che la parte
appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 19
febbraio 1998 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per
Fr.5’089.40 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio dell’11 marzo 1998 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante
ha rilevato di avere concluso il 17 marzo 1998 un accordo con la creditrice in
merito alle modalità di pagamento ed ha prodotto una lettera datata 17 marzo
1998 della __________ confermante la concessione di una dilazione di pagamento
alla __________ (doc. 2).
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.
3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con
documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver ottenuto dalla creditrice
una dilazione di pagamento prima della declaratoria di fallimento. A sostegno
del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa
fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente della
concessione di una dilazione ante declaratoria di decozione: il fallimento va
quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, siccome non comparsa
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello 25 marzo
1998 della __________ è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è
così riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento 20 marzo 1998 pronunciata
dalla Pretore del Distretto d Lugano, Sezione 5, inc. __________, nei confronti
della __________ è annullata.
-
La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della
__________.
-
Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
– Studio
legale __________;
– __________;
– Ufficio
dei fallimenti di Lugano;
– Ufficio
esecuzione di Lugano;
– Ufficio
dei registri di Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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