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Numero d'incarto:
14.1998.2
Data decisione, Autorità:
21.08.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00002
Lugano
21 agosto 1998/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 31 ottobre
1997 da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 12/15 settembre 1997 dell’UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
18 dicembre 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è
respinta.
- La tassa di giustizia e le spese di complesssivi
fr. 170.-- sono a carico della parte istante, la quale rifonderà alla
controparte fr. 550.-- per ripetibili.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 7 gennaio 1998
ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con
osservazioni 13 febbraio 1998 la parte appellata si è opposta al gravame,
protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________
del 12/15 settembre 1997 dell’UEF di Bellinzona __________ ha escusso
__________ i per l’incasso di fr. 42’974.80 oltre interessi al 5% dal 25 aprile
1997, indicando quale titolo di credito: “Per lavori eseguiti - conferma
d’ordine 29.11.1996 + lavori di regia.”
Interposta tempestiva
opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al
Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su una conferma d’ordine 29 novembre 1996 (doc.
A) per lavori di posa di pavimenti presso il nuovo __________ di __________ per
l’importo di fr. 93’187.50, recante l’indicazione “__________ ” , la firma
dell’escusso ed il timbro “__________, Tel __________ Fax ”. La
conferma d’ordine prevede inoltre che eventuali lavori a regia sarebbero stati retribuiti
con una tariffa oraria di fr. 50.-- per l’operaio e di fr. 45.-- per il
manovale. Le ore a regia sono documentate dai bollettini da doc. B1 a B10,
intestati con il nome dell’escusso e recanti l’indicazione scritta a mano
“ ”. Con l’istanza di rigetto dell’opposizione il procedente ha
ridotto l’importo posto in esecuzione da fr. 42’974.80 a fr. 36’877.70. Questo
importo si compone come segue: fr. 93’187.50, di cui al doc. A, dedotti fr.
60’000.-- versati come acconto, ossia Fr. 33’187.50 più fr. 3’690.20 per le 77
ore di lavoro a regìa alla tariffa di fr. 45.-- all’ora, di cui ai doc. da B1 a
B10.
C. All’udienza di contradittorio
l’escusso ha negato la sua legittimazione passiva argomentando che i lavori
eseguiti da __________ presso il __________ sono stati appaltati dal __________
alla __________ (in seguito: ), la quale a sua volta li ha
subappaltati al procedente. Il debitore ha rilevato che dai doc. B prodotti da
__________ risulta infatti oltre all’intestazione __________ la scritta a mano
“ ”. I verbali delle riunioni di cantiere, alle quali era presente
anche il procedente, indicano inoltre chiaramente la __________. Non vi è
quindi identità tra la persona escussa e chi realmente ha subappaltato i
lavori.
Replicando il procedente
ha contestato di avere ricevuto l’incarico dalla __________, infatti il doc. A
dimostra la conclusione di un contratto con l’escusso stesso. __________ avesse
voluto distinguersi non avrebbe apposto in aggiunta alla sua firma anche il
timbro della sua società individuale. L’escusso dispone della firma collettiva
a due per la __________, mentre evidentemente ha potere di firma individuale
per la propria società, per cui il contratto, di cui al doc. A, è stato
validamente concluso. Prova ne è tra l’altro il versamento di acconti per fr.
60’000.--.
Con la duplica l’escusso
ha rilevato che non è possibile subappaltare lavori, per l’esecuzione dei quali
non si è ricevuto nessun incarico. Chi ha ricevuto l’incarico è infatti la
__________. Pure gli acconti sono stati versati al procedente dopo che la
società appaltante aveva a sua volta ricevuto acconti dal comittente.
D. Con sentenza 18
dicembre 1997 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha respinto
l’istanza, argomentando che nonostante la conferma d’ordine doc. A sia
sottoscritta a nome __________ (indicazione d’altro canto apposta dall’istante
che ha redatto la conferma d’ordine), l’escusso ha reso sufficientemente
verosimile con la produzione della documentazione inerente tutta l’opera, che
controparte contrattuale era la __________ Il fatto che __________ abbia solo
firma individuale (recte: collettiva a due) per la __________ non può essere
decisivo, poichè anche il contratto di appalto e il relativo capitolato recano
solo la sua firma. In via abbondanziale è stato poi rilevato che in ogni caso
se si avesse dovuto considerare vincolante la firma sul doc. A, non sarebbe
stato l’escusso personalmente ad essere obbligato, ma la sua ditta.
E. Contro la sentenza
pretorile si è tempestivamente aggravato __________ confermandosi in sostanza
nelle sue allegzioni di prima sede.
F. Delle osservazioni
della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
a) La nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv.
1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il limitato potere di
cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a
stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia
sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice
ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).
c) Il riconoscimento di
debito giustifica il rigetto dell’opposizione contro colui che il titolo
designa quale debitore (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 20
p. 45).
d) Per l’art. 82 cpv. 2
LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il
debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare
il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la
verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la
giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente
ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a
conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso
convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella
sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3;
CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p.
26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire,
FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
e) L’appellante ha
prodotto quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione la conferma
d’ordine doc. A, controfirmata da __________, concernente la posa di pavimenti
presso il cantiere del __________ a __________. Questo documento costituisce in
linea di principio valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF da parte di
__________ nei confronti del procedente.
Contrariamente a quanto
sostenuto dall’escusso, il fatto che il 31 luglio 1996 sia stato concluso un
contratto di appalto (doc. 8) tra il __________ e la __________ per l’esecuzione
di “pavimenti tecnici rialzati - Lotto 2” presso il __________ a , è
in casu ininfluente. Infatti dalla conferma d’ordine doc. A non risulta alcun
indizio atto a indicare che l’escusso non agiva in nome proprio, ma in
rappresentanza della . Al contrario l’appellato non solo ha
sottoscritto la conferma d’ordine doc. A, sotto l’indicazione “ ”, ma
vi ha apposto anche il suo timbro. D’altro canto i bollettini doc. da B1 a B10,
prodotti dal procedente, concernenti i lavori a regia eseguiti presso il
__________ di , sono stati redatti su carta intestata con il nome
“ ”, mentre la menzione ivi apposta a mano “ ” non
costituisce nel caso di specie alcun valido indizio atto a indicare il ruolo di
rappresentante __________, atteso che tale menzione poteva indicare il cantiere
dove andavano eseguite le opere di posa dei pavimenti, ma non necessariamente
un rapporto di rappresentanza tra __________ e la __________. Le allegazioni
dell’escusso non costituiscono pertanto sufficienti riscontri oggettivi atti a
rendere verosimile che la firma sulla conferma d’ordine doc. A è stata apposta
da __________ non per sè stesso.
Il doc. A costituisce
pertanto valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per fr.
33’187.50 oltre interessi al 5% dal 6 maggio 1997, ritenuto che secondo la
fattura 25 aprile 1997 (doc. C) l’escusso aveva un termine di pagamento di 10
giorni, per cui gli interessi di mora hanno iniziato a decorrere trascorso
detto termine.
L’istanza va invece
respinta per l’importo di fr. 3’690.20, non essendovi riconoscimento di debito
ex art. 82 LEF. Infatti al momento della firma della conferma d’ordine doc. A,
l’importo preteso non era ancora determinabile, essendo fissata la tariffa oraria,
ma non le ore a regìa da eseguire.
La sentenza pretorile va
pertanto riformata.
- L’appello 7 gennaio
1998 di __________ va di conseguenza parzialmente accolto.
Tassa di giustizia e
indennità seguono la soccombenza nel rapporto di 9/10 e 1/10 (art. 48, 49, 61
cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
I. L’appello 7 gennaio
1998 di __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
18 dicembre 1997 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è così
riformata:
“1. L’istanza
31 ottobre 1997 di __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza
l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 12/15 settembre
1997 dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria per l’importo di fr.
33’187.50 oltre interessi al 5% dal 6 maggio 1997.
- La
tassa di giustizia di fr. 170.--, già anticipata dall’istante, è posta per 1/10
a carico di __________ e per 9/10 a carico di __________, il quale rifonderà a
__________ fr. 440.-- quale parte di indennità.
II. La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 250.--, già anticipata dall’appellante,
è posta per 1/10 a carico __________ e per 9/10 a carico di __________, il qaule
rifonderà a __________ fr. 440.- quale parte di indennità.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura
di Bellinzona
per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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