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Numero d'incarto:
14.1998.15
Data decisione, Autorità:
09.12.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00015
Lugano
9 dicembre 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 dicembre
1997 da
patr.
dallo __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16/20 giugno 1997 dell’UE
di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 3 febbraio 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e
di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria.
- La tassa di giustizia
in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte
convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’200.-- a titolo di
indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 16 febbraio 1998
ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che la
parte appellata non ha presentato osservazioni;
preso
atto che con ordinanaza presidenziale 18/20 febbraio 1998 l’istanza per effetto
sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto
A. Con
PE n. __________ del 16/20 giugno 1997 dell’UE di Lugano __________ ha escusso
__________ per l’incasso di fr. 100’000.-- oltre interessi al 9% dal 21 marzo
1991, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito”.
Interposta
tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla
Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su una dichiarazione sottoscritta dalle parti
il 23 giugno 1994 (doc. A), del seguente tenore
“
Schuldanerkennung
Von
__________ (Schuldner) wird hiermit anerkannt den Betrag von
100’000.--
Schweizer Franken (Einhunderttausend)
an
__________, (Schuldgeber) zu schulden.
Der
Schuldbetrag ist ab 21. März 1991 mit 9% Zinsen zu verzinsen. Die Schuld zuzüglich
der angefallenen Zinsen kann vom Schuldgeber mit monatlicher Kündigungsfrist im
Ganzen oder teilweise gekündigt werden. Ebenso kann die Schuld vom Schuldner im
Ganzen oder teilweise plus Zinsen zurückbezahlt werden.”
Il
creditore ha poi prodotto una lettera 2 ottobre 1995 inviatagli dall’escusso
(doc. F) ed un avviso 25 marzo 1991 __________ di addebito sul suo conto
dell’importo di fr. 100’000.-- a favore di __________ (doc. G), così come due
solleciti di pagamento 6 febbraio 1997 (doc. B) risp. 13 giugno 1997 (doc. C).
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha contestato la validità del doc. A, non essendo
stato prodotto in originale o in copia autentica o fotografica. Egli ha poi
affermato di non ricordare, nè di poter confermare di avere sottoscritto tale
documento. D’altro canto non gli è possibile decifrare se la firma apposta sul
doc. A, tra l’altro di scarsa qualità, sia realmente la sua oppure se si tratti
di una falsificazione, ritenuto che il procedente non gli ha versato la somma
di fr. 100’000.--. L’escusso ha poi contestato l’esigibilità del presunto
mutuo, le lettere doc. B e C non essendogli mai state notificate.
D. Con
sentenza 3 febbraio 1998 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
accolto l’istanza ritenendo che non avendo l’escusso eccepito di falso il doc.
A, questo documento è in linea di principio idoneo a costituire titolo di
rigetto dell’opposizione. L’affermazione del debitore di non ricordare di avere
sottoscritto la dichiarazione doc. A è stata ritenuta irrilevante, atteso che
non è stata eccepita falsificazione della firma e che con scritto 2 ottobre
1995 l’escusso ha confermato allo zio di non essere in grado di rimborsare la
somma di fr. 100’000.--, chiedendo nel contempo un ulteriore finanziamento di
fr. 20’000.--, necessario per avviare un nuovo progetto (doc. F). In prima sede
il mutuo è stato ritenuto disdetto sulla base della lettera 2 ottobre 1995,
inviata al procedente dall’escusso, in quanto quest’ultimo facendo riferimento
ad una somma di fr. 100’000.--, ha manifestato la sua volontà di ripagare il
debito, pur non essendo in grado di farlo per mancanza di mezzi. Secondo la
prima giudice è indubbio che l’importo di fr. 100’000.-- si riferisce al mutuo
concesso il 21 marzo 1991, le allegazioni in merito sollevate dall’escusso
essendo prive di qualsiasi riscontro oggettivo. L’eccezione d’inesigibilità del
credito è stata quindi respinta, atteso che le lettere doc. B e C costituiscono
unicamente un’ulteriore messa in mora riferita al mancato rimborso. L’avviso
della __________ doc. G attesta d’altronde l’addebito effettuato il 25 marzo
1991 sul conto del creditore dell’importo di fr. 100’000.--, su ordine di
bonifico 22 marzo 1991, quindi il giorno seguente la data di inizio della
decorrenza degli interessi di ritardo del 9% pattuiti con il riconoscimento di
debito e quindi dalla data di concessione del mutuo, il che dimostra che la
somma mutuata è stata trasferita, la coincidenza di date non lasciando alcun
dubbio sul beneficiario della somma prelevata dal conto del procedente, che
viene d’altronde espressamente indicato nella persona di __________ (doc. G).
In
prima sede l’insieme dei documenti agli atti è stato pertanto considerato
valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
in diritto
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essre dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito.
Pertanto,
indipendentemente dalle allegazioni risp. dalle contestazioni delle parti, la
questione a sapere se è dato un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF
va esaminata d’ufficio.
c) Il
contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della
somma mutuata, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:
-
vi
è contratto di mutuo scritto;
-
vi
è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una
ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale
pattuito;
-
la
pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re J./W.SA).
d) Documenti
prodotti in fotocopia e sostanzialmente non contestati siccome contrari al vero
sono suscettibili di principio, ove ne ricorrano i presupposti ex art. 82 LEF,
di costituire titolo idoneo al rigetto provvisorio dell’opposizione (Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p. 338).
e) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p.
228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée
provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
f) Una
firma su di un riconoscimento di debito è presunta autentica, ossia non falsa.
Se la firma è contestata, ossia eccepita di falso, incombe all’escusso rendere
verosimile che la firma non è la sua (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338; Panchaud/Caprez,
op. cit. § 4 n. 1). Ciò può essere fatto producendo firme, possibilmente coeve,
che consentano il controllo di conformità, ritenuto che se presentano una
struttura sostanzialmente diversa il grado di verosimiglianza dell’eccezione di
falsità richiesto ex art. 82 cpv. 2 LEF è raggiunto. Difformità da lievi a
medie non sono sufficienti, a meno che altri elementi fattuali concorrano a
determinare un giudizio diverso (CEF 10 giugno 1998 in re M. G. c. L.P. cons. 3
b).
g) L’escusso
ha dichiarato di non ricordare di avere sottoscritto il doc. B e di non
riuscire a decifrare se si tratta della sua firma o di una falsificazione. Egli
non ha tuttavia fornito alcun riscontro oggettivo, atto a rendere verosimile
che non si tratta della sua firma - per esempio producendo altri documenti
recanti la sua firma -, che consenta il controllo di conformità. L’eccezione di
falso va quindi respinta.
h) Nel
caso di specie il procedente ha prodotto una dichiarazione sottoscritta dalle
parti il 23 giugno 1994 (doc. A), in cui l’escusso riconosce di dovere al
procedente l’importo di fr. 100’000.-- oltre interessi al 9% dal 21 marzo 1991.
Dalla
notifica di addebito emessa dalla __________ il 25 marzo 1991 (doc. G) emerge
che secondo l’ordine 22 marzo 1991 il conto di __________ è stato addebitato
dell’importo di fr. 100’000.-- a favore di __________. Pertanto, ritenuto che
l’ordine di addebito di fr. 100’000.-- risale al 22 marzo 1991, ossia
esattamente al giorno seguente l’inizio della decorrenza degli interessi
pattuiti con il doc. A e quindi al giorno seguente la concessione del mutuo,
non si può che dedurre che la somma addebitata al procedente a favore
dell’escusso si riferisce al debito riconosciuto in seguito dall’escusso con il
doc. A. In casu vi è pertanto sia contratto scritto che la prova del
trasferimento della somma mutuata al debitore. L’appellante ha contestato anche
l’esigibilità della somma posta in esecuzione, sostenendo di non avere ricevuto
le due lettere (doc. B e C). Il procedente ha però prodotto uno scritto 2
ottobre 1995 (doc. F), inviatogli dall’appellante, in cui __________ esprime la
volontà di ripagare il suo debito, riferendosi ad un importo di fr. 100’000.--,
pur mancandogli i mezzi. Orbene questo importo coincide esattamente con la
somma oggetto del riconoscimento di debito doc. A, mentre l’escusso si è
limitato a contestare la pretesa posta in esecuzione, senza fornire alcun
riscontro oggettivo atto a rendere verosimile che con il predetto scritto doc.
F egli abbia inteso il rimborso di un altro debito di tale importo. La sua
eccezione di inesigibilità va pertanto respinta. Di conseguenza, risultando
adempiuti i requisiti di cui al considerando 1.c), il doc. A costituisce, come
correttamente ritenuto in prima sede, valido riconoscimento di debito ex art.
82 LEF. La sentenza pretorile va quindi confermata.
- L’appello
16 febbraio 1998 di __________ va pertanto respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in
mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato
osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
-
L’appello
16 febbraio 1998 di __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di __________.
-
intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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