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Numero d'incarto:
14.1998.149
Data decisione, Autorità:
11.10.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00149
Lugano
11 ottobre 1999 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 16 ottobre
1998 da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________del 23 settembre/5 ottobre 1998 dell’UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
11 dicembre 1998 ha così deciso:
“1. È
rigettata in via provvisoria per la somma di fr. 10’800.-- oltre interessi al
5% dal 31 agosto 1997 l’opposizione interposta al precetto esecutivo n.
__________dell’UEF di Bellinzona, notificato il 5 ottobre 1998.
- La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 150.--, da anticipare
dall’istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla
controparte fr. 180.-- per ripetibili.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 28 dicembre 1998 ha
postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che la
parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato
in fatto:
A. Con
PE n. __________del 23 settembre/5 ottobre 1998 dell’UEF di Bellinzona
__________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 10’800.-- oltre interessi
al 5% dal 31 agosto 1997, indicando quale titolo di credito: “Convenzione del
20 giugno 1997.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su una convenzione 20 giugno 1997 (doc. A), con
cui ha ceduto all’escusso la sua quota della ditta __________ e __________ al prezzo di fr. 10’800.--. Il
pagamento doveva avvenire in rate di fr. 1’000.-- pagabili mensilmente, la
prima rata il 31 luglio 1997 e l’ultima il 31 maggio 1998.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha dichiarato di non ritenersi vincolato dalla
convenzione doc. A, avendola sottoscritta senza essere al corrente dell’effettiva
situazione contabile della ditta. Egli ha potuto rendersi conto della
situazione solo quando è venuto in possesso della contabilità, che era tenuta
dal procedente.
D. Con
sentenza 11 dicembre 1998 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona
ha accolto l’istanza ritenendo il doc. A valido riconoscimento di debito ex art.
82 LEF, mentre non ha considerato resa sufficientemente verosimile l’eccezione
di errore sollevata dall’escusso in merito al valore effettivo della quota
rilevata.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso postulando la
reiezione dell’istanza. __________ ha
poi rilevato che il doc. A prevede il pagamento di rate mensili di fr.
1’000.--, la prima volta per il 31 luglio 1997 e l’ultima il 31 maggio 1998,
per cui in sede pretorile non potevano essere riconosciuti gli interessi del 5%
a far tempo dal 31 agosto 1997.
Considerato
in diritto:
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) La
convenzione doc. A costituisce in via di principio un valido riconoscimento di
debito ex art. 82 LEF
a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p.
228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée
provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) L’escusso
non ha fornito alcun riscontro oggettivo atto a rendere verosimile un eventuale
errore da parte sua nella sottoscrizione del doc. A.
Per
quel che concerne gli interessi va rilevato che le 11 rate mensili dovevano
essere pagate a partire dal 31 luglio 1997 fino 31 maggio 1998, per cui
l’esigibilità delle singole rate e di conseguenza l’interesse di mora veniva a
scadere alla fine di ogni mese. Pertanto gli interessi di mora al 5% non
potevano essere riconosciuti dal 31 agosto 1997, essendo scadute fino a quel
momento unicamente due rate, bensì dalla scadenza intermedia, ossia dal 15
dicembre 1997.
- L’appello
__________ va quindi parzialmente accolto.
La
tassa di giustizia va a carico dell’appellante, vista la sua pressoché totale
soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di un petitum in
tal senso, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 48, 49,
61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l’art.
82 LEF
pronuncia
I. L’appello
28 dicembre 1998 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 11 dicembre 1998 del Segretario assessore della Pretura
di Bellinzona è così riformata:
“1. L’istanza
16 ottobre 1998 di __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza
l’opposizione interposta __________ al PE n. __________del 23 settembre/5
ottobre 1998 dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria per fr.
10’800.-- oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 1997.
- La
tassa di giustizia di fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico di __________, il quale rifonderà ad __________ fr. 180.-- a titolo di
indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 225.--, già anticipata dall’appellante,
resta a carico di __________.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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