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Numero d'incarto:
14.1998.134
Data decisione, Autorità:
13.08.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00134
Lugano
13 agosto 1999/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 agosto
1998 da
patr.
dall'avv. __________
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 10/16 luglio 1998 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 2 novembre 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e
di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 11’486.65 oltre
interessi al 5% dal 23 maggio 1998.
- La tassa di giustizia
in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte
convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di
indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 13 novembre 1998
ha postulato la reiezione dell’istanza;
con osservazioni 18 dicembre
1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e
ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 10/16 luglio 1998 dell’UE di Lugano la __________ ha
escusso la __________ per l’incasso di fr. 11’486.65 oltre interessi al 5% dal
23 dicembre 1997, indicando quale titolo di credito: “Anticipo pagamento
forniture di carburante per la stazione di benzina __________ come a
riconoscimento di debito del 15.5.1998 - 1”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su uno scritto 23 aprile 1998 (doc. C, punto
5), in cui l’escussa ha riconosciuto di dovere alla procedente l’importo di fr.
11’486.65 e che intendeva versarlo entro 30 giorni. La creditrice ha poi
prodotto una lettera 24 giugno 1998 (doc. F), con cui la __________ le ha
comunicato che il predetto debito sarebbe stato saldato solo dopo il 15 luglio
1998.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa ha sostenuto che nel suo bilancio 1997 non è stata
trovata alcuna traccia di un debito nei confronti della creditrice. Inoltre il
conto relativo alla __________, allestito dalla procedente per il 12 dicembre
1997, contempla un considerevole numero di incassi che non figurano nel conto
economico per il 31 dicembre 1997. L’escussa ha dichiarato che si tratta di un
caso di amministrazione infedele, affermando di avere inoltrato denuncia penale
contro l’amministrazione precedente. Quest’ultima avrebbe infatti sottoscritto
dichiarazioni di impegno nei confronti di diverse persone fisiche o giuridiche,
tra le quali anche nei confronti della precettante.
D. Con
sentenza 2 novembre 1998 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo i documenti prodotti (doc. C
e F) validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF. In prima sede sono state
respinte le eccezioni sollevate dall’escussa, essendo state ritenute inidonee
ad infirmare il titolo di rigetto invocato. La decorrenza degli interessi è
stata riconosciuta a partire dal 23 maggio 1998, data entro la quale la
debitrice si era impegnata ad effettuare il versamento
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede e producendo nuovi documenti,
ossia il bilancio 1996/97, il conto economico 1996/97, il conto d’esercizio
1996/97, le schede contabili al 31 dicembre 1997 così come la denuncia penale
15 luglio 1998.
F. Con
le sue osservazioni anche l’appellata si è riconfermata nelle sue
argomentazioni presentate in sede pretorile.
Considerato
in diritto:
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità
di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989 p. 338 con riferimenti).
b) Lo
scritto 23 aprile 1998 (doc. C) con cui l’escussa riconosce nei confronti della
procedente di essere debitrice di un importo di fr. 11’486.65 e di volerlo
saldare entro 30 giorni, così come la lettera 24 giugno 1998 (doc. F) con cui
la __________ ha di nuovo comunicato di potere pagare il suo debito solamente
entro il 15 luglio 1998 costituiscono in linea di principio validi
riconoscimenti di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF.
a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H. B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V. O.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p.
228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée
provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Ex
art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre
nuovi fatti, prove ed eccezioni,
I
documenti prodotti dall’escussa la prima volta in sede di appello (cfr.
narrativa fattuale sub E) vanno quindi estromessi dall’incarto, poiché proceduralmente
irriti, per cui la decisione può essere fondata unicamente sulla documentazione
prodotta in sede pretorile.
c) L’escussa
ha sostenuto che né dal suo bilancio né dal suo conto economico risulta
l’importo che é stato riconosciuto dalla precedente amministrazione quale
debito nei confronti della creditrice. Essa ha poi ribadito che si tratta di un
caso di amministrazione infedele e che di conseguenza ha presentato denuncia
penale. Le eccezioni dell’appellante in merito alla validità dei riconoscimenti
doc. C e F non sono tuttavia corredate dai necessari riscontri oggettivi, atti
a rendere verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF le sue allegazioni, la debitrice
essendosi limitata ad esporre le sue argomentazioni.
I
doc. C e F costituiscono pertanto validi titoli di rigetto provvisorio
dell’opposizione.
La
sentenza pretorile va quindi confermata.
- L’appello
13 novembre 1998 della __________ va quindi respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
-
L’appello
13 novembre 1998 della __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico della __________ la quale rifonderà alla __________ fr. 300.-- a titolo
di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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