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Numero d'incarto:
14.1998.109
Data decisione, Autorità:
20.05.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00109
Lugano
20 maggio 1999
FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1° maggio
1998 da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto dell’opposizione
interposta al PE n. __________ del 5/10 marzo 1998 dell’UE di Lugano
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Lugano con sentenza 15 settembre 1998 si è così
pronunciato:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione
interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria
per fr. 23’064.20 oltre interessi al 7% dal 4.3. 1998 su fr. 5’314.25.
- La tassa di giustizia in fr. 180.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l'obbligo di rifondere a controparte fr. 380.-- a titolo di indennità.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello da
__________ che con atto 28 settembre 1998 ha postulato la reiezione
dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
Viste le osservazioni 30 ottobre 1998 della parte
appellata che si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
rilevato
che con decreto vicepresidenziale 29/30 settembre 1998 l’istanza per effetto
sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 5/10 marzo 1998 dell’UE di Lugano il __________ ha escusso
__________ per l’incasso di fr. 25’464.20 oltre interessi al 7% dal 4 marzo
1998, indicando quale titolo di credito “ 1) Darlehensvertrag vom
6.4.95
Zins bis 28.2.98
Inkassospesen “.
Interposta tempestiva
opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio
alla Pretore.
B. Il procedente fonda
la sua pretesa sul contratto di prestito per l’importo di fr. 153’761.-- oltre
interessi al 7% dal 1° gennaio 1995, pagabili con l’ottava ed ultima rata,
sottoscritto da __________ e __________ in qualità di condebitori solidali il 6
aprile 1995 (doc. C) e garantito da 7 vaglia cambiari di nominali fr. 20’000.--
cadauno e uno di fr. 40’000.-- sottoscritti a suo favore dai debitori (doc. D).
C. All’udienza di
contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza asserendo di essere a sua
volta creditore della parte istante avendo a quest’ultima versato erroneamente
l’importo di fr. 62’926.05 (doc. 1).
D. Con sentenza 15
settembre 1998 il Segretario assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha
accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 23’064.20 ritenendo i doc.
C. e D validi riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, mentre la somma di fr.
2’400.-- richiesta per le spese d’incasso non è fondata su alcun valido titolo
di rigetto dell’opposizione.
E. Contro la sentenza
pretorile si è tempestivamente aggravato __________ sostenendo che il Giudice
di prime cure non avrebbe tenuto conto delle eccezioni sollevate in udienza e
segnatamente:
“- la
pretesa si basa su un contratto di mutuo e il procedente più volte invitato a
farlo, non è stato in grado di dimostrare di aver versato l’importo di fr.
153’000.-- al signor __________ o a sua moglie.
- il
contratto è chiaramente in connessione con i rapporti di dare ed avere tra
persone estranee al procedimento: la __________ ed il __________. “
F. Con osservazioni 30
ottobre 1998 il __________ chiede la reiezione dell’appello e la conferma del
giudizio impugnato.
Considerato
in diritto: 1. Appellazioni
dirette contro sentenze aventi la stessa parte appellata e riferite a questioni
sostanzialmente del medesimo contenuto sia fattuale che in diritto in
connessione ad un unico rapporto contrattuale possono essere congiunte ex art.
320 CPC ed evase con una sola sentenza (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto
provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989,
p. 334). Nel caso di specie pur essendo il contratto di mutuo sottoscritto da
entrambi i coniugi __________, l’incasso del credito è sfociato in due distinte
esecuzioni la n. __________ UE di Lugano e la n. __________ UE di Lugano,
aventi quali debitori, rispettivamente __________ e __________, con conseguente
emanazione di due sentenze separate per ciascuno degli escussi. Di conseguenza
non essendo l’appellazione riferita alla stessa parte appellata non si giustifica
la congiunzione della presente procedura con quella di cui all’inc. 14.98.110,
così come richiesto dagli appellanti.
-
La nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv.
1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme
di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio
sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, op. cit.,
p. 337/338 con riferimenti).
-
Un contratto di
mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata
più gli interessi quando, cumulativamente, vi è un contratto scritto, risulta
la prova documentale del trasferimento dal mutuante al mutuatario della somma
pattuita e la pretesa di restituzione è esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in
re J./W.SA; Daniel Staehelin in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 1998, n.
120 ad art. 82 LEF, Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 77 e §
78). Il mutuante deve dimostrare il trasferimento della somma mutuata solo nel
caso in cui, nella procedura di rigetto dell’opposizione, il mutuatario
contestasse tale circostanza (cfr. Daniel Staehelin, op. cit., n.119 ad art. 82
LEF).
-
Nel caso in esame
l’escusso con la firma del contratto di mutuo 6 aprile 1995 si è dichiarato
debitore nei confronti del __________ per la somma di fr. 153’761.-- .Il punto
-
del contratto in oggetto recita testualmente: “ Diese Schuldverpflichtung ist
als gewährtes Darlehen seitens des Treuhandbüros __________ zu betrachten “.
Con l’accettazione di tale clausola contrattuale l’escusso ha implicitamente
riconosciuto l’avvenuto trasferimento della somma mutuata. Il punto 6.del
contratto di mutuo che prevede l’esigibilità dell’intera somma in caso di
ritardo nel pagamento di due rate unitamente alla diffida di pagamento 29
gennaio 1998 (doc. 2), è atto a suffragare l’esigibilità della pretesa di restituzione.
Di conseguenza, come sostenuto dal Giudice di prime cure, il contratto di mutuo
6 aprile 1995 (doc. C) costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82
LEF per l’importo di fr. 23’064.20 oltre interessi al 7% dal 4 marzo 1998 su
fr. 5’314.25 come da conteggio dettagliato degli interessi allegato alla
domanda di esecuzione (doc. C).
-
Per l’art. 82 cpv. 2
LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il
debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare
il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la
verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la
giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente
ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a
conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso
convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella
sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3;
CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchK
1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967
n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p.
416).
Sul contratto di mutuo si
legge la dicitura “ __________: Herr __________ Frau
__________ “
Sotto l’indicazione “
__________ “ compaiono poi i nomi dei coniugi __________ con le rispettive
firme. La posizione giuridica dell’appellante traspare quindi chiaramente dal
tenore del contratto che non necessita di interpretazione: __________ risulta
debitore dell’istante e non __________, come sostenuto nel gravame. L’eccezione
sollevata non è quindi stata resa verosimile.
- L’appello 28
settembre 1998 di __________ va quindi respinto.
La tassa di giustizia e
l’indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv.1, 62 cpv.1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 312 ss. CO
pronuncia:
-
L’appello 28
settembre 1998 ____________________, è respinto
-
La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante,
resta a carico __________, il quale rifonderà al __________ fr. 380.-- a titolo
di indennità.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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