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Numero d'incarto:
14.1998.106
Data decisione, Autorità:
03.11.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00106
Lugano
3 novembre 1998
/FC/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 maggio
1998 di moratoria concordataria alla Pretura di Locarno-Città da
(patr. dall'avv.
richiamata
la sentenza 10 settembre 1998 del Pretore di Locarno-Città che ha respinto
l’istanza di moratoria concordataria;
sentenza
tempestivamente dedotta in appello da
con
ricorso 21 settembre 1998 chiedente la concessione di una moratoria concordataria;
richiamata
l'ordinanza vicepresidenziale 24 settembre 1998 di concessione dell'effetto
sospensivo;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto
che
il 1. luglio 1998 è stata concessa alla __________ una moratoria provvisoria di
due mesi, con __________ quale commissario provvisorio;
che
nel rapporto 31 agosto 1998 il commissario ha evidenziato - come rilevato dal
primo giudice - che "per salvare la situazione venutasi a creare servirà
un lasso di tempo che oscillerà in un intervallo tra i due e i tre anni" e
"a condizione che le promesse di versamento dell'amministratore unico
vengano mantenute";
che
dal citato rapporto è pure emerso che "al momento dell'assegnazione del mandato,
mi è stata consegnata della documentazione che si basava unicamente su delle
informazioni di carattere sommario, e non su fatti certi. La contabilità della
società era incompleta" (p. 2);
che
dalla dichiarazione 6 agosto 1998 della __________ (allegato 5 al rapporto)
risulta che "__________ erhält nur dann eine Kommission auf
den Lieferantenumsätzen (Eingang zu Einstandspreisen), wenn der neu
ausgehandelte Einstandspreis mit dem Lieferan-ten eine höhere Marge zulässt als
bei der seinerzeitigen Vereinbarung mit __________. Diese höhere Marge (Margendifferenz
zwischen Geschäft mit __________ bzw. mit dem Lieferanten direkt) kommt vollumfänglich
__________ zugute";
che
il Pretore ha rettamente richiamato i principi giurisprudenziali e dottrinali
in tema di concessione della moratoria (cfr. sentenza p.2 e 3, cui si rinvia);
che
il primo giudice non ha concesso la moratoria concordataria oltre la fase provvisoria,
non sussistendo "ragionevoli e serie prospettive, al di là di evanescenti
promesse verbali", ritenuto in sostanza che:
– il commissario ha
dovuto ricercare la documentazione necessaria all'allestimento della
contabilità, avuto riguardo alle carenza d'ordine contabile in contrasto con i
principi dell'art. 957 ss. CO;
– la
redditività appare aleatoria;
– le prospettive di
versamenti suppletivi per fr. 600'000.-- e i proventi societari riferiti al
1999-2001 evidenziano una situazione troppo poco concreta, tanto più in quanto
estesa in termini temporali ben oltre i limiti della moratoria;
– non vi è alcuna
effettiva - e credibile - previsione di versamento di fr. 600'000.-- indicati
quale capitale rigeneratore;
– l'ipotesi di
immissione di utili della __________ alla __________ manca di dati affidabili;
– gli attivi societari
sono pure aleatori nella misura in cui considerano crediti verso la __________,
ditta nel frattempo fallita;
che
con tempestivo ricorso __________ ha chiesto l'accoglimento della domanda di
moratoria, ritenuto che:
– il commissario ritiene
che "la trasformazione della moratoria provvisoria in definitiva sia cosa
giusta";
– il commissario ha
potuto raccogliere la contabilità per poi redigere i bilanci;
– la __________, per
statuto, doveva chiudere la propria contabilità al 31 dicembre 1997 per cui la
stesura dei bilanci era prospettata per giugno 1998;
– le valutazioni del
commissario - "terza persona, indipendente dalle parti e senza interessi
nel caso in esame" - sono più credibili di quelle del giudice;
– davanti all'ipotesi
del fallimento di una società senza attivi, ma con dei presupposti positivi per
un concordato, si darà la possibilità ai fornitori di recuperare parte dei
crediti, limitando loro delle perdite;
– il commissario ha
accertato la possibilità di risanare la società ed ha qualificato tale stato di
fatto come non del tutto remoto;
– benché il caso non sia
di facile e limpida soluzione, il commissario ha intravisto quegli elementi
indispensabili che, uniti ad altri elementi realizzabili nei prossimi mesi,
giustificano la concessione della moratoria;
che
in tema di moratoria concordataria è data in linea di principio facoltà
d'appello alla Camera di esecuzione e fallimenti quale Autorità giudiziaria
superiore dei concordati (Cfr., tra tante, CEF 2 giugno 1995 in re H. J. S.; 9
luglio 1991 in re A. R., in: Rep.
1992 p.306; 24 marzo 1989 in re L. SA; 20 maggio 1987 in re A. M., in: Rep. 1989 p.208 cons.1; Rep. 1985 p.39; Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto,
in: La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento,
Collana CFPG vol. 16, Lugano 1996, p. 128 s., n. 3.5; d’altro avviso, ma
errato, Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1993, §71 n.5, p.591);
che
il debitore iscritto a registro di commercio è legittimato a ricorrere contro
la decisione di non concessione della moratoria, dopo la fase provvisoria, da
parte dell'Autorità giudiziaria inferiore dei concordati;
che
il debitore che vuole ottenere un concordato deve presentare al giudice una domanda
motivata e una proposta di concordato, allegandovi il bilancio e il conto di
esercizio o un documento equivalente, da cui si possa conoscere il suo stato
patrimoniale e il suo andamento reddituale, come pure l'elenco dei suoi libri
di commercio, se è obbligato a tenerne (art. 293 cpv.1 LEF);
che
la domanda di moratoria concordataria deve essere accompagnata da un progetto
che, per poter essere credibile, va sostenuto da un bilancio dettagliato
stabilito al momento del deposito della domanda di moratoria e dai libri
contabili, se il debitore ha l’obbligo di tenerli. Un bilancio non aggiornato
non è in linea di principio sufficiente, salvo nel caso in cui dalla data
d’approvazione non vi siano stati mutamenti nella situazione reddituale e di
sostanza del richiedente. La violazione dell’obbligo di tenere correttamente i
libri contabili impone particolare rigore nell'esame della domanda;
che
il debitore deve anche indicare all’autorità dei concordati i mezzi finanziari
di cui dispone per garantire le spese d’esecuzione del concordato, nell’ipotesi
che si giunga all’omologazione secondo la proposta formulata nella domanda
introduttiva (Cometta, op. cit.,
p. 122 s., n. 3.1.2.1);
che
la proposta di concordato deve essere seria e rispettosa anche dei diritti dei
creditori;
che
nel caso di specie nemmeno si indica verso quale concordato si tenda;
che,
mancando qualsivoglia dato numerico affidabile in vista di un dividendo concordatario,
le minori spese connesse alla liquidazione fallimentare già farebbero
propendere per la non concessione della moratoria;
che,
nell'ipotesi di un concordato con abbandono dell'attivo, va resa verosimile
l'esistenza di un residuo attivo che consenta non solo il pagamento dei crediti
privilegiati ma anche di un dividendo concordatario ai creditori chirografari.
Quando già con la domanda si dà certezza che non vi sarà attivo, la
moratoria non può essere concessa, ritenuto che la procedura si esaurirebbe in
uno sterile esercizio giurisdizionale, capace solo di determinare l’aumento del
passivo quale conseguenza delle maggiori spese procedurali e della notula del
commissario;
che
nel caso concreto, per mancanza di dati, nulla è possibile ipotizzare in
termini affidabili, come rettamente ha peraltro già evidenziato il primo
giudice con considerazioni pertinenti, alle quali si rinvia;
che
la parte ricorrente equivoca tra adempimenti contabili di natura fiscale e
obblighi ex art. 957 ss. CO in relazione all'art. 293 cpv. 1 LEF;
che
la parte ricorrente nemmeno si è accorta di aver già beneficiato di una moratoria
provvisoria per la quale non vi erano le premesse, mancando qualsivoglia dato
contabile affidabile;
che
in sostanza nulla è detto su previsioni di attivi da ripartire tra i creditori
chirografari, ritenuto che ogni prognosi di dividendo si riduce a puro parlato
privo di supporto probatorio;
che
ulteriori motivi di incertezza possono derivare anche dalla dichiarazione 6 agosto
1998 della __________ (allegato 5 al rapporto 31 agosto 1998 del commissario,
citato in precedenza);
che
l'auspicata moratoria, sulla base delle allegazioni e dei riscontri oggettivi
versati agli atti, si esaurirebbe in uno sterile esercizio giurisdizionale,
suscettibile solo di determinare l’aumento del passivo quale conseguenza delle
spese procedurali e della notula del commissario (cfr. CEF 20 aprile 1995 in re
F. J. B. cons. 2);
che
il ricorso va pertanto respinto;
che
il 10 settembre 1998 il Pretore di Locarno-Città, dopo aver respinto la domanda
di moratoria della __________ aveva dichiarato il fallimento della stessa su
istanza 24 aprile 1998 di __________
che
la declaratoria di fallimento non è stata oggetto di impugnativa;
che
con ordinanza vicepresidenziale 24 settembre 1998 al ricorso contro la non
concessione della moratoria era stato accordato effetto sospensivo;
che
di conseguenza la reiezione del ricorso 21 settembre 1998 della __________
determina l'efficacia della dichiarazione di fallimento del 10 settembre 1998,
con il solo rilievo che gli effetti dal profilo temporale sono riportati al 6
novembre 1998, la sospensiva concessa nella procedura concordataria incidendo
in tutta evidenza sul momento topico degli effetti della pregressa declaratoria
di decozione;
che
di questa conseguenza va dato puntuale riscontro nel dispositivo;
richiamati gli art.
171, 173a e 293 ss. LEF,
pronuncia: 1. Il
ricorso 21 settembre 1998 di __________, è respinto.
- È
dichiarato il fallimento di __________, a far tempo da
venerdì 6
novembre 1998 alle ore 10.00.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 300.--, già anticipata dalla ricorrente, resta a
carico di __________
-
È
ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 2. del presente dispositivo sul FUSC e
sul FUC.
-
Intimazione:
– __________.
Comunicazione:
– Pretura
di Locarno-Città, Locarno;
– Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno;
– Ufficio
dei registri di Locarno.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale Autorità
giudiziaria superiore dei concordati
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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