AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1998.00124
Data decisione, Autorità:
23.07.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00124
Lugano
23 luglio 1999/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 agosto
1998 da
Contro
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 3/10 agosto 1998 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 9
ottobre 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e
di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria per fr. 30’314.-- oltre interessi al 7% dal 1.
dicembre 1997 su fr. 3’483.--, dal 1.1.98 su fr. 3’833.--, dal 1.2.98 su fr.
3’833.-- dal 1.3.98 su fr. 3’833.--, dal 1.4.98 su fr. 3’833.--, dal 1.5.98 su
fr. 3’833.--, dal 1.6.98 su fr. 3’833.-- e dal 1.7.98 su fr. 3’833.--
- La tassa di giustizia
in fr. 210.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte
convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 450.-- a titolo di
indennità”.
Sentenza dedotta
tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 3 novembre 1998 ha
postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 7 dicembre
1998, la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e
ripetibili;
rilevato che con ordinanza
14/15 dicembre 1998 l’istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata
irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________del 3/10 agosto 1998 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso
__________ per l’incasso di fr. 35’491.50 oltre interessi al 7% di
fr.
3’483.-- dal 1. dicembre 1997,
fr.
3’833.-- dal 1. gennaio 1998,
fr.
5’177.50 dal 1. gennaio 1998,
fr.
3’833.-- dal 1. febbraio 1998,
fr.
3’833.-- dal 1. marzo 1998,
fr.
3’833.-- dal 1. aprile 1998,
fr.
3’833.-- dal 1. maggio 1998,
fr.
3’833.-- dal 1. giugno 1998
fr.
3’833.-- dal 1. luglio 1998,
indicando
quale titolo di credito: “1/9 contratto di locazione relativo ai locali
commerciali ubicati in _________, PT, int. 2 (compreso archivio e box) -
pigioni e spese accessorie dicembre 1997 a luglio 1998; conguaglio spese
accessorie 1997”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore limitatamente a fr. 30’314.-- oltre interessi al 7% di
fr.
3’483.-- dal 1. dicembre 1997
fr.
3’833.-- dal 1. gennaio 1998
fr.
3’833.-- dal 1. febbraio 1998
fr.
3’833.-- dal 1. marzo 1998
fr.
3’833.-- dal 1. aprile 1998
fr.
3’833.-- dal 1. maggio 1998
fr.
3’833.-- dal 1. giugno 1998
fr.
3’833.-- dal 1. luglio 1998
B. La
procedente fonda la sua pretesa su un contratto di locazione stipulato il 18
ottobre 1996 con __________con cui a quest’ultimo ha locato vani commerciali
nello stabile denominato __________ in via __________ a __________ per un
canone di locazione mensile di fr. 3’183.-- più fr. 350.-- per le spese
accessorie, fr. 100.-- per il locale archivio e fr. 200.-- per la locazione di
un box, da pagare anticipatamente all’inizio di ogni mese (doc. A). Al 31
luglio 1998 risultavano scoperti i seguenti importi: fr. 3’483.-- per la
pigione dicembre 1997, fr. 24’381.-- per le pigioni da gennaio a luglio 1998
più fr. 2’450.-- per le spese accessorie per il periodo da gennaio a luglio
1998, complessivamente fr. 30’314.-- oltre gli interessi.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha sollevato l’eccezione di compensazione,
sostenendo che il credito posto in esecuzione è da considerarsi estinto. Il
precettato ha prodotto copia di una petizione 8/9 ottobre 1998 ed i relativi
documenti da A a HH (plico doc. 2), inoltrata alla Pretura del Distretto di
Lugano, sostenendo di vantare nei confronti della __________ una contropretesa
di fr. 168’266,40, la quale, detraendo l’importo complessivo di fr. 55’341.95
posto in esecuzione dalla procedente, si riduce a fr. 112’924.40.
Replicando
la creditrice si è opposta alla produzione dei documenti relativi alla causa di
merito. Essa ha sostenuto che i crediti vantati dall’escusso non sono
comprovati da alcun documento atto a renderli verosimili. I piani concernenti
__________ che costituirebbero la causa della pretesa posta in compensazione,
non sono mai stati commissionati a__________, né mai le sono stati consegnati.
La fattura fatta valere dall’escusso si ricollega alla conclusione dei lavori -
dalla quale sono trascorsi ormai 4 anni -, ed è relativa ad un progetto di
massima concernente il porto di __________ Dall’art. 7 del relativo contratto
(doc. AA), si evince che, se anche il porto fosse stato realizzato ovvero
progettato in via definitiva, a__________ nulla sarebbe stato dovuto oltre alla
somma pattuita, regolarmente ed integralmente versatagli in gran parte in
anticipo. La procedente ha poi prodotto la corrispondenza del suo
rappresentante legale inviata ai rappresentanti dell’escusso (doc. BB, CC e DD)
relativa ai piani per il progetto di __________, che l’escusso avrebbe eseguito
a carattere personale.
Duplicando
l’escusso ha ribadito l’eccezione di compensazione. In merito al progetto
concernente __________o, all’origine della fattura di fr. 120’000.--, l’escusso
ha prodotto una dichiarazione 4 settembre 1998 dell’impresa __________ (doc.
3). In relazione al progetto riguardante il porto di __________ egli ha
rilevato che lo stesso è stato progettato su fondi che non coincidono con
quelli indicati nel contratto di appalto prodotto da controparte quale doc. AA.
Egli ha poi inoltrato quale doc. 4 lo schizzo planimetrico per l’insediamento
di un porto galleggiante, commissionatogli dalla __________, su fondi appunto
diversi rispetto a quelli indicati nel predetto doc. AA.
D. Con
sentenza 9 ottobre 1998 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
accolto l’istanza, argomentando che la documentazione prodotta dalla procedente
costituisce in linea di principio valido riconoscimento di debito ex art. 82
LEF. L’eccezione di compensazione sollevata dall’escussa per presunte contropretese
vantate nei confronti della __________ per asserite prestazioni professionali
eseguite a suo favore è stata respinta. La petizione inoltrata alla Pretura di
Lugano l’8 ottobre 1998 tendente all’accertamento del credito di fr. 114’000.--
circa (doc. 1), corredata dai documenti da doc. A a doc. HH (doc. plico 2), non
è stata ritenuta atta a rendere verosimile l’eccezione di compensazione.
Infatti i documenti allegati alla medesima non costituiscono, secondo la prima
Giudice, riscontri oggettivi, necessitando di un’approfondita indagine di
merito.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso con atto 3
novembre 1998 appellando correttamente i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza
pretorile di cui all’inc. n. __________. Nella motivazione a p. 3 n. 2 egli ha
tuttavia scambiato l’importo, evidentemente per errore, con l’importo rubricato
sotto l’inc. ________ Per il resto si è riconfermato in sostanza nelle sue
allegazioni di prima sede.
F. Delle
argomentazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p.
330).
c) Il
contatto di locazione doc. A costituisce in linea di principio valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF per gli importi
posti in esecuzione.
a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p.
228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée
provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Il
debitore può opporre in compensazione un credito, ancorché contestato, che egli
ha contro il procedente, l’opposizione deve essere confermata, nella misura in
cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 36 n. 7 p. 80). Incombe all’escusso di rendere verosimile non solo
il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di
giustificativi, la causa e l’importo del credito (Panchaud/Caprez, op. cit., §
36 n. 2 p. 81). La compensazione può avvenire nel caso in cui l’importo e
l’esigibilità della contropretesa è documentata liquidamente da documenti (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 36 n. 1). Se la pretesa posta in esecuzione risulta da semplici
fatture e da uno scritto del precettato dimostranti che ci sono state
discussioni tra le parti a questo proposito, l’eccezione di compensazione va
respinta (Panchaud/Caprez, op. cit. , § 36 n. 8 p. 81; SJ 1966 p. 21).
c) In
casu l’escusso ha sollevato l’eccezione di compensazione versando agli atti
copia della sua petizione 8 agosto 1998 (doc. 1) e la relativa voluminosa
documentazione (plico doc. 2) inoltrata alla Pretura di Lugano, con cui ha
chiesto che la __________ venga condannata a versargli l’importo di fr.
112’924.45 pari alla differenza fra il proprio credito di fr.168’266.40 per sue
prestazioni professionali e il credito complessivo vantato dalla procedente in
relazione al contratto di locazione in esame ammontante a fr. 55’341.95.
L’appellante ha sostenuto di intrattenere con la __________ oltre al rapporto
di locazione, anche relazioni professionali, per le quali non è stato pagato. A
questo riguardo ha prodotto la corrispondenza scambiata dalle parti e le
fatture emesse per le sue prestazioni (plico doc. 2 doc. da B a H) così come
numerosi progetti e piani (plico doc. 2 doc. da M a HH). Dalla predetta
corrispondenza non emerge tuttavia nessun riconoscimento da parte della
__________ delle contropretese fatte valere dall’escusso. La procedente ha
infatti integralmente contestato i crediti posti compensazione dall’arch.
_________, rilevando di avere già pagato le fatture che la concernevano e di
non avergli conferito incarico alcuno in relazione ai piani risp. ai progetti
di cui alla documentazione prodotta. Nemmeno dalla dichiarazione 4 settembre
1998 dell’impresa di costruzione __________ (doc. 3), in cui quest’ultima in
merito all’edificazione del mappale __________di __________ ha affermato di
avere calcolato la sua offerta, ora in possesso della __________, sulla base
dei piani elaborati dall’arch. ________, non si può dedurre che quest’ultimo
sia stato incaricato dalla procedente di allestire tale progetto e, se del
caso, che la creditrice non l’abbia pagato per le sue prestazioni. Lo stesso
vale per il piano doc. 4, concernente l’insediamento di un porto galleggiante a
__________ su fondi - ha rilevato l’appellante - che non coincidono con quelli
indicati nel contratto di appalto doc. AA, prodotto dalla procedente. Infatti
anche se questo progetto riguarda un altro fondo, non compreso nel contratto
doc. AA, non risulta da alcun atto che l’appellata abbia incaricato
espressamente l’escusso di allestire i piani relativi a tale progetto e, se del
caso, che non l’abbia ancora retribuito.
Come
si evince dalle precedenti considerazioni la documentazione prodotta dal
debitore non fornisce i necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile
le contropretese poste in compensazione. La corrispondenza e le fatture
dimostrano che vi sono state discussioni in merito, questi documenti non
permettono tuttavia di ammettere l’eccezione di compensazione sollevata
dall’appellante. La petizione e la relativa documentazione versata agli atti
necessitano infatti dell’indagine approfondita del giudice ordinario. Il potere
di cognizione del giudice del rigetto è infatti limitato e permette di
accogliere l’eccezione di compensazione solo nel caso in cui l’importo e
l’esigibilità della contropretesa sono documentati in termini di sufficiente
liquidità.
Il
contratto di locazione doc. A costituisce pertanto, come correttamente ritenuto
in prima sede, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82
cpv. 1 LEF. La sentenza pretorile va di conseguenza confermata.
- L’appello
3 novembre 1998 __________ va quindi respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
-
L’appello
3 novembre 1998 __________ , è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 315.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico dell’__________ __________, il quale rifonderà alla __________ fr.
500.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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