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Numero d'incarto:
14.1998.00050
Data decisione, Autorità:
04.08.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00050
14.98.00052
Lugano
4 agosto 1998/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 aprile
1998 da
contro
tendente
ad ottenere l’inventario preventivo ex art. 83 cpv.1 e 162 LEF dei beni della
__________, protestate spese e ripetibili;
istanza
ammessa dal Pretore del Distretto di Lugano che il 4 maggio 1998 ha ordinato
all'Ufficio esecuzione di Lugano di procedere all'inventario di tutti i beni
della __________
sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 12 maggio 1998 (inc. n. 14.98.50) da
__________ che ha chiesto la reiezione della domanda d'inventario, protestate
spese e ripetibili;
richiamato
il decreto presidenziale 19 maggio 1998 di accoglimento parziale della domanda
12 maggio 1998 di effetto sospensivo formulata da __________;
vista
l'ulteriore sentenza 13 maggio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano che
"annulla e sostituisce la decisione del 4 maggio 1998 a seguito errore di
elaborazione dati";
preso
atto dell'ulteriore appello 18 maggio 1998 (inc. n. 14.98.52) di __________
contro il secondo pronunciato pretorile del 13 maggio 1998;
viste le
osservazioni 29 maggio 1998 di __________;
ritenuto
in fatto:
A. Con
sentenza 17/23 aprile 1998 (doc. A) questa Camera ha respinto l'appello di
, confermando il pronunciato pretorile di rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da __________ al PE n. dell’UE di Lugano
per fr. 146'970.-- oltre accessori emesso contro di essa da __________.
Con
sentenza 21/23 aprile 1998 (doc. B) la Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello ha respinto il ricorso per cassazione di ,
confermando il pronunciato pretorile di rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta da __________ al PE n. dell’UE di Lugano per fr. 6'390.--
oltre accessori emesso contro di essa da __________.
Le
due sentenze non sono state oggetto di ulteriore impugnativa.
B. Con
atto 16 aprile 1998 (doc. C) la Pretura del Distretto di Lugano ha citato
__________ per l'udienza del 27 maggio 1998 per il contraddittorio sulla
domanda di fallimento presentata da __________.
C. Con
domanda d'inventario 29 aprile 1998 __________ ha chiesto al Pretore di
ordinare all’UE di Lugano di allestire l’inventario dei beni della __________,
ritenuto che "la situazione finanziaria della convenuta è a livello
fallimentare".
D. Con
decreto 4 maggio 1998 - in sostanza solo rettificato il 13 maggio 1998 con la
sostituzione della nuova normativa dedotta dalla LALEF in luogo di quella pregressa
derivata dal CPC ma di identico tenore - il Pretore ha ordinato l'inventario di
tutti i beni di __________, ritenuto che le due sentenze di rigetto provvisorio
cresciute in giudicato, la litispendenza di una domanda di fallimento formulata
da un altro creditore e il fatto notorio dell'esistenza di numerose esecuzioni
promosse contro __________ giustificassero il provvedimento conservativo.
E. Con
tempestivi appelli 12 e 18 maggio 1998 contro i due pronunciati pretorili
sostanzialmente identici, __________ ha chiesto l'annullamento dell'ordine
pretorile di allestimento dell'inventario dei suoi beni, ritenuto che il
giudizio pretorile si fonda esclusivamente sul fatto che sia pendente
un'istanza di fallimento presentata da un ex dipendente dell'escussa per un
importo "non significativo nel contesto della presente vertenza" che
comunque verrà saldato integralmente prima dell'udienza del 27 maggio 1998. Per
__________ non vi sono indizi né oggettivi né soggettivi tali da legittimare la
misura dell'inventario, atteso che "l'appellante ha sempre soluto i suoi
debiti, mentre non si può dire altrettanto dei propri clienti che si dimostrano
vieppiù poco propensi a solvere puntualmente e integralmente le fatture
staccate da __________ ".
F. Con
osservazioni 29 maggio 1998 la creditrice ha chiesto la reiezione del gravame
con considerazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
- L’inventario
preventivo è misura di natura esclusivamente conservativa e costituisce un provvedimento
incidentale nella procedura di fallimento.
Il
suo scopo è di meglio tutelare i creditori, mettendoli al riparo da manovre
scorrette che debitori alle soglie del fallimento potrebbero commettere.
- Vi
sono due specie di inventario preventivo in funzione del momento procedurale
(cfr. Flavio Cometta, L’inventario preventivo nell’esecuzione in via di
fallimento - art. 83 cpv.1 e 162 LEF -, in: Rep. 1993 p. 123):
a) alla
crescita in giudicato formale della sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione
(art. 83 cpv.1 LEF);
b) contestualmente
alla notificazione della comminatoria di fallimento (art. 162 LEF).
Nel
caso in esame torna applicabile la specie sub a), la sentenza di rigetto
provvisorio essendo cresciuta in giudicato formale e mancando il requisito
della notificazione della comminatoria di fallimento.
-
La
concezione secondo cui l’inventario va ammesso , senza che sia esaminata la
necessità di questa misura, già nella sola ipotesi che il creditore sia al
beneficio di un pronunciato di rigetto provvisorio dell’opposizione cresciuto
in giudicato, è opinione dottrinale ormai superata, oltre che in insanabile
contrasto con la costante giurisprudenza del Tribunale federale a partire da
DTF 82 I 145 ss. (cfr. Cometta, op. cit., p.123-124 con riferimenti).
-
E’
possibile ottenere l’inventario dei beni del debitore quando i fatti e le
ragioni, per i quali si pretende che il debitore metta in pericolo i diritti
del creditore, siano resi verosimili in modo da giustificare l’opportunità
della misura richiesta.
Giurisprudenza
e dottrina concordano nel ritenere l’opportunità dell’inventario quando, ad
esempio, il debitore si prepari alla fuga, distragga i suoi beni, liquidi i
suoi attivi a vil prezzo, cambi domicilio dopo la notifica del precetto
esecutivo e ogniqualvolta vi siano indizi soggettivi o oggettivi tali da
rendere verosimile il rischio di pregiudizio delle ragioni creditorie vantate
dall’istante (cfr. Cometta, op. cit., p.124 con riferimenti).
- Le
due specie di inventario preventivo si differenziano, per quanto è qui di
rilievo, sulla soglia di verosimiglianza richiesta per la concessione del
provvedimento conservativo.
a) Per
l’inventario ex art. 83 cpv.1 LEF occorre che si dia verosimiglianza
qualificata: la possibilità di richiederlo prima che il credito fatto valere
sia definitivamente accertato, impone maggiori cautele per la sua concessione.
b) Per
evitare abusi, o comunque un uso incompatibile con le finalità dell’istituto,
il grado di verosimiglianza deve essere qualificato nel senso che occorre un
cumulo di indizi, tanto oggettivi che soggettivi, tali da legittimare la misura
conservativa: il rischio di pregiudizio delle ragioni creditorie va ricondotto
a elementi fattuali oggettivi di facile riscontro come pure ad attitudini
dell’escusso soggettivamente discutibili (cfr. Cometta, op. cit., p.125).
-
Nel
caso di specie è stata raggiunta la soglia richiesta del grado di
verosimiglianza qualificata, atteso che sono cresciute in giudicato le sentenze
di rigetto provvisorio dell'opposizione per gli importi di fr. 146'970.-- oltre
accessori (doc. A) e di fr. 6'390.-- oltre accessori (doc. B), che con atto 16
aprile 1998 (doc. C) la Pretura del Distretto di Lugano ha citato __________
per l'udienza del 27 maggio 1998 per il contraddittorio sulla domanda di
fallimento presentata da __________ e che il fatto notorio accertato dal primo
giudice dell'esistenza di numerose esecuzioni promosse contro __________ sono
elementi tali da giustificare il provvedimento conservativo. Per contro l'esito
sarebbe stato diverso se l'appellante avesse dimostrato l'avvenuto pagamento
del creditore __________ nella procedura già giunta allo stadio della citazione
per il contraddittorio sulla domanda di fallimento e avesse prodotto la scheda/fedina
esecutiva ex art. 8a LEF volta a confutare il fatto notorio accertato dal primo
giudice dell'esistenza di numerose esecuzioni promosse contro __________: di
tali documenti l'appellante si sarebbe potuta avvalere - a differenza della
controparte - non trattandosi nei suoi confronti di fatti nuovi ex art. 22
cpv.4 LALEF, ritenuto che in prima istanza non vi è stato né poteva esservi
contraddittorio in virtù dell'art. 19 LALEF.
-
Gli
atti d'appello di __________ vanno quindi respinti.
La
tassa di giustizia è a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte
fr. 1'500.-- di indennità.
Richiamati
gli art. 25 n.2 lett.a, 83 cpv.1 e 162 LEF; 19 e 22 LALEF; 61 cpv.1 e 62 cpv.1 OTLEF;
pronuncia
-
Gli
atti d'appello 12 e 18 maggio 1998 __________ sono respinti.
-
La
tassa di giustizia in fr. 450.-- è a carico __________ che rifonderà all'ing.
__________, fr. 1'500.-- di indennità.
-
Intimazione: __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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