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Numero d'incarto:
14.1998.00020
Data decisione, Autorità:
10.06.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00020
Lugano
10 giugno 1998/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 16 gennaio
1998 da
contro
per
ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________
del 12/13 gennaio 1998 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore del Distretto di Lugano ha così deciso il
18 febbraio 1998:
-
L'istanza
è accolta e, di conseguenza, l'opposizione interposta al precetto esecutivo n.
__________ del 12/13 gennaio 1998 dell'UE di Lugano è respinta in via
definitiva per fr. 22'630.-- oltre interessi al 5% dal 9 gennaio 1998.
-
TG
in fr. 210.--, da anticipare dall'istante, è a carico della parte convenuta che
rifonderà alla controparte Fr. 400.-- di indennità;
decisione
tempestivamente dedotta in appello il 2 marzo 1998 dalla parte escussa che ha
chiesto la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
mentre
la precettante con osservazioni 20 marzo 1998 ha chiesto la reiezione
dell'appello, protestate spese e indennità;
ritenuto
in fatto:
A. __________
procede contro __________ per il titolo di "tasse di giustizia, spese e
ripetibili assegnate in procedure varie". Al precetto esecutivo n.
__________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano l'escussa ha interposto
opposizione.
B. La
precettante ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione con riferimento a
tasse di giustizia, spese e indennità per complessivi fr. 22'630.-- così
riassunte:
a) sentenza
pretorile 12.12.1996 di rigetto provvisorio nell'esecuzione n. __________ (doc.
C)
aa) tassa
esecutiva fr. 1'500.--
bb) indennità fr. 12'000.--
fr. 13'500.--
b) sentenza
pretorile 13.01.1997 sulla domanda di formazione dell'inventario (doc. D)
aa) tassa
esecutiva fr. 700.--
bb) indennità fr.
7'000.-- fr. 7'700.--
c) sentenza
pretorile 1. febbraio 1997 sulla domanda di cauzione processuale nell'azione di
disconoscimento di debito riferita all'esecuzione n. __________ (doc. E)
aa) tassa
di giustizia e spese fr. 430.--
bb) ripetibili fr.
500.-- fr. 930.--
d) sentenza
della II CCA 9 giugno 1997 sulla cauzione processuale nell'azione di disconoscimento
di debito riferita all'esecuzione n. __________ (doc. F)
aa) ripetibili fr. 500.--
Totale fr. 22'630.--
C. Per
l'escussa l'istanza di rigetto definitivo va respinta perché contro la sentenza
di rigetto provvisorio, che ha originato le varie procedure sommarie, è tuttora
pendente l'azione di disconoscimento di debito per fr. 4'031'625.-- oltre
accessori, con le contestuali domande di conferma dell'opposizione al PE n.
__________ e conseguente protesta di spese e ripetibili riferite anche alla
pregressa procedura di rigetto dell'opposizione.
D. Con
sentenza 18 febbraio 1998 la Segretaria Assessore del Distretto di Lugano ha
rigettato in via definitiva per Fr. 22'630.-- con interessi al 5% dal 9 gennaio
1998 [momento della domanda d'esecuzione] l'opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ atteso che per quanto qui di rilievo le quattro
sentenze costituiscono titolo di rigetto definitivo.
E. Con
tempestivo appello, __________ è dell'avviso che "pendente l'azione di
disconoscimento, il dispositivo del decreto di rigetto non cresce in giudicato
nemmeno per quanto attiene le tasse di giustizia e le ripetibili assegnate
nella procedura di rigetto".
F. Con
osservazioni 20 marzo 1998 __________ evidenzia che solo fr. 13'500.-- si
riferiscono alla procedura di rigetto provvisorio, mentre gli importi di
complessivi fr. 9'130.-- hanno altre cause. Per la precettante, vi è
sostanziale distinzione tra procedura sommaria di rigetto e ordinaria di
disconoscimento, atteso che "per ormai consolidata giurisprudenza
l'accoglimento di un'azione di disconoscimento non porta seco né l'annullamento
della procedura esecutiva né quello della decisione di rigetto, che pertanto
cresce in giudicato (formale) con l'ultima decisione (evt. a seguito di
impugnazione) del giudice del rigetto".
Considerato
IN DIRITTO
- Il
debitore, uscito perdente dalla procedura di rigetto provvisorio ormai divenuta
inimpugnabile, ha un ultimo mezzo di difesa: l'azione di disconoscimento del
debito ex art. 83 cpv.2 LEF che gli consente due obiettivi:
a) prolungare
gli effetti solo provvisori del pronunciato di rigetto provvisorio dell'opposizione;
b) sottoporre
la vertenza al giudizio di merito in procedura ordinaria.
Il
rigetto provvisorio diviene quindi pienamente esecutorio, dopo che il giudizio
sommario è cresciuto in forza di giudicato formale, solo in una delle ipotesi
seguenti:
-
l'escusso
non propone azione di disconoscimento;
-
l'azione
di disconoscimento è respinta;
-
l'azione
di disconoscimento è stata stralciata dai ruoli (ad es. per omessa
anticipazione delle spese, cfr. DTF 113 III 86).
Se
invece l'azione ex art. 83 cpv.2 LEF viene accolta, si ha decadenza di ogni
effetto della o delle decisioni di rigetto come pure dell'esecuzione nel suo
complesso (Jaeger / Walder / Kull / Kottmann, SchKG, 4. ediz. 1997, Art. 83,
n.18; Amonn / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna
1997, §19 n.105).
- Le
spese della procedura di rigetto dell'opposizione come pure le indennità ex art.
62 cpv.1 OTLEF costituiscono spese esecutive (Jaeger / Walder / Kull / Kottmann,
op. cit., Art. 68 n.2; Amonn / Gasser, op. cit., §19 n.20; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §20 n.20),
ritenuto che - se è stata proposta azione di disconoscimento - in tale sede
sarà deciso anche sulle spese connesse alla pregressa procedura sommaria (cfr. BlSchK
1975 p.144) come pure sulle indennità ex art. 62 cpv.1 OTLEF (DTF 47 III
120-121).
La
soluzione contraria, benché ipotizzabile e già attuata (cfr. SJZ 1964, p.272,
n.187), non è opportuna dal profilo dell'economia del diritto poiché determina
un aumento delle dispute giudiziali su questioni ancora suscettibili di
mutamenti: il diritto, come strumento di pace (cfr. Arnold Koller, Der Kampf ums
Recht als Aufgabe des Juristen, in: SJZ 1994 p.109: "die ursprünglichste Funktion
des Rechts ist die Friedensfunktion"), deve pertanto optare - tra più
soluzioni sostenibili - per quella che permette di meglio raggiungere tale
obiettivo purché non vi sia pregiudizio irreparabile per gli altri soggetti di
diritto interessati.
-
Ne
consegue che spese e indennità riferite alla procedura di rigetto provvisorio
dell'opposizione non consentono di ottenere il rigetto definitivo
dell'opposizione quando è ancora pendente, come nel caso di specie, l'azione di
disconoscimento del debito.
-
Anche
dal profilo dogmatico non appare del tutto logico che si possa proseguire
l'esecuzione su un accessorio (spese e indennità della procedura sommaria)
quando sul credito principale vi è ancora disputa di merito (azione ex art. 83
cpv.2 LEF): il principio minus a maiore continetur impone di attendere l'esito
della vertenza sostanziale.
-
Dalla
narrativa fattuale sub B si evince che non può darsi rigetto definitivo
dell'opposizione sulla tassa esecutiva di fr. 1'500.-- e sull'indennità di fr.
12'000.--, per complessivi fr. 13'500.--, per il riferimento alla sentenza
pretorile del 12 dicembre 1996 di rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta al precetto esecutivo nell'esecuzione n. __________ (doc. C), oggetto
della nota azione di disconoscimento del debito.
Nihil
obstat invece al rigetto definitivo sulle altre posizioni (fr. 7'700.--:
formazione dell'inventario, doc. D; fr. 930.--: cauzione processuale, doc. E;
fr. 500.--: cauzione processuale, doc. F), per complessivi fr. 9'130.--, non
strutturalmente connesse con la pregressa procedura di rigetto provvisorio nel
senso che la loro causa non deriva direttamente dal processo sommario di
rigetto ex art. 82 LEF.
- L'appello
dell'escussa deve quindi essere parzialmente accolto. Tassa di giustizia e indennità
nei due ordini di giudizio seguono la soccombenza per 3/5 della __________ e
per 2/5 della __________ (art. 48, 49, 61 cpv.1 e 62 cpv.1 OTLEF).
Richiamati gli art.
80 cpv.1 e 83 cpv.2 LEF
PRONUNCIA
I. L’appello
2 marzo 1998 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 18 febbraio 1998 della Segretaria assessore del
Distretto di Lugano è così riformata:
"1. L'istanza
16 gennaio 1998 della __________ è parzialmente accolta e, di conseguenza,
l'opposizione interposta dalla __________ al precetto esecutivo n. __________
del 12/13 gennaio 1998 dell'UE di Lugano è rigettata in via definitiva per fr.
9'130.-- oltre interessi al 5% dal 9 gennaio 1998.
- La
tassa di giustizia in fr. 210.-- è a carico per 3/5 della __________ e per 2/5
della __________ la __________ rifonderà alla controparte Fr. 200.-- per parte
di indennità".
II. La
tassa di giustizia d'appello in Fr. 300.--, già anticipata dall'appellante, è a
carico per 3/5 della __________ e per 2/5 della __________; la __________
rifonderà alla controparte Fr. 300.-- per parte di indennità.
III. Intimazione
a: __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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