AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1998.00011
Data decisione, Autorità:
24.08.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00011
Lugano
24 agosto 1998
/MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria di cui agli
inc.n.__________ e inc.n.OS.__________ della Pretura del Distretto __________,
a dipendenza dell’istanza di sequestro del 7 luglio 1997 di
patr. dall’ avv.
contro
patr. dall’avv__________
e dell’opposizione formulata il 31 luglio 1997
al decreto di sequestro del 21 luglio 1997 emanato dal
Pretore del Distretto di __________ ed eseguito lo stesso giorno dall’Ufficio
di esecuzione del Distretto di __________ (sequestro n. __________);
opposizione respinta in ordine dalla Segretaria
assessore della Pretura __________, __________, che con decisione del 19
gennaio 1998 ha confermato il sequestro caricando tasse, spese e indennità alla
parte opponente;
decisione dedotta in appello da __________, con atto
di appello 30 gennaio 1998 chiedente sia giudicato:
“1.
L’appello 30 gennaio 1998 __________ è accolto.
§
Di conseguenza:
- In
via principale
2.1. La
decisione 19 gennaio 1998 del Segretario assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 4, è annullata, siccome è accertata la facoltà di rappresentanza del
patrocinatore avv. ____________________.
2.2. L’incarto
è rimesso alla Pretura __________, Sezione 4, affinché decida nel merito dell’opposizione
31 luglio 1997/4 agosto 1997 di __________.
2.3. Spese,
tasse e ripetibili di prima istanza e di appello a carico dell’appellata.
- In
via subordinata:
3.1. E’
accertata la nullità della notifica del decreto di sequestro 21 luglio 1997
spiccato dalla Pretura __________
3.2. La
sentenza 19 gennaio 1998 del Segretario assessore della Pretura di __________,
è dichiarata nulla (sub. è annullata) in quanto susseguente a notificazione
nulla del decreto di sequestro 21 luglio 1997.
3.3. Spese,
tasse e ripetibili di prima istanza e di appello a carico dell’appellata.”
Viste le osservazioni 27 febbraio 1998 _______, che si
è opposta al gravame con protesta di spese e ripetibili.
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 7 luglio 1997 contro __________, residenza
indicata come “attualmente sconosciuta”, la __________) ha chiesto alla Pretura
del Distretto __________ il sequestro presso la __________, di “tutti i valori
patrimoniali” del convenuto esistenti presso i due istituti, “in particolare diritti,
crediti, averi in conto, liquidità in moneta nazionale ed estera, oro e altri
metalli preziosi, titoli, diritti alla restituzione derivanti da contratto di
deposito, rapporti fiduciari, contenuti di cassette di sicurezza nonché redditi
futuri prodotti da detti valori patrimoniali, anche nella misura in cui questi
valori patrimoniali spettino al convenuto sotto nome di terzi, numeri o nomi
convenzionali” per un credito di fr. 3’290’912.30 oltre accessori. Quali cause
del sequestro sono state indicati l’art. 271 cpv.1 n.1 LEF (debitore senza
domicilio fisso), l’art. 271 cpv.1 n.3 LEF (debitore di passaggio) e l’art. 271
cpv.1 n.4 LEF (dimora del debitore all’estero).
B. Con decreto 21 luglio 1997 il Pretore del Distretto
__________, Sezione 4, ha accolto l’istanza concedendo il sequestro di quanto
indicato dalla __________, sulla base dell’art. 271 cpv.1 n.4 LEF indicando
quale recapito del debitore “per notifica” lo studio legale __________.
C. Lo
stesso 21 luglio 1997 l’UE __________ ha proceduto come al decreto pretorile.
Copia del verbale di sequestro (n. __________) è stato spedito alle parti il 4
agosto 1997.
D. Con
atto 31 luglio 1997 a nome e per conto __________ l’avv. __________ ha
formulato tempestiva totale opposizione al sequestro, chiedendone la revoca
previo contraddittorio.
E. All’udienza
di discussione del 1° ottobre 1997, l’avv. __________, sempre a nome e per
conto del debitore sequestrato, ha confermato l’opposizione al sequestro,
contestando l’esistenza della causa di sequestro ammessa dal Pretore così come
l’esistenza di un credito non garantito da pegno.
da parte sua ha confermato la propria istanza di sequestro, eccependo in ordine
la carenza di legittimazione del patrocinatore del debitore, formulando contestualmente
l’eccezione di falso della procura versata agli atti quale doc. D (inc. n.
__________), la quale costituirebbe “un manifesto falso prodotto utilizzando
una procura di altra causa sulla quale è stata cancellata in fotocopia
l’indicazione, per aggiungere a posteriori la vertenza (...) in discussione”.
Nel merito __________ si è opposta alle argomentazioni della controparte.
In
merito all’eccezione di falso, l’avv_________ si è limitato a dichiarare di
ritirare dagli atti la procura doc. D, ciò che ne ha comportato l’estromissione
dall’incarto per ordine della Segretaria assessore e il conseguente ritiro
dell‘eccezione di falso da parte di __________.
F. Con
sentenza 19 gennaio 1998 la Segretaria assessore ha respinto in ordine l’atto
di opposizione 31 luglio 1997 per carenza di legittimazione del patrocinatore e
confermato il sequestro, caricando le spese alla parte opponente. In sostanza
il primo giudice ha accolto l’eccezione di carenza di legittimazione della
patrocinatore del debitore sequestrato sollevata da __________, atteso che:
-
con
l’opposizione 31 luglio 1997 l’avv. __________ ha dichiarato di agire per conto
di __________ senza tuttavia allegare la relativa procura;
-
la
procura 21 agosto 1997 prodotta dall’avv. __________ all’inizio dell’udienza di
contraddittorio è stata successivamente ritirata e quindi eliminata dagli atti
per ordine del Segretario assessore;
-
la
procura agli atti quale doc. 3 (inc. n. __________) non può essere “presa in
considerazione in quanto prodotta dal legale di controparte nell’ambito della
(...) eccezione d’ordine sollevata all’udienza”;
-
l’intimazione
per il debitore del decreto di sequestro all’avv. __________ “va semplicemente
considerata quale modalità di notifica del provvedimento al medesimo debitore
sequestrato, così come indicato dalla creditrice con l’istanza di sequestro e
menzionato poi sul relativo decreto di sequestro, e non quale prova
dell’effettiva rappresentanza legale”;
-
infine
della procura conferita il 1° ottobre 1997 __________, inviata dal legale alla
Pretura una prima volta con scritto 1°/2 ottobre 1997 - e ritornata al mittente
con scritto 2 ottobre 1997 “in quanto irrita poiché prodotta in dispregio dell’art.
20 cpv. 2 LALEF (art. 387 cpv. 2 CPC)” - e poi nuovamente inviata alla Pretura
con scritto 22/23 ottobre 1997 “affinché la sentenza possa essere notificata
al suo studio legale”, non può essere tenuto conto se non
“unicamente a livello di notifica”.
G. Con
appello 30 gennaio 1998 __________ postula la riforma del giudizio di prima
sede in via principale nel senso di annullare la sentenza 19 gennaio 1998,
“siccome accertata la facoltà di rappresentanza del patrocinatore avv.
__________, ”, con rinvio dell’incarto alla Pretura “affinché decida nel merito
dell’opposizione 31 luglio 1997/4 agosto 1997 ________ ”, in via subordinata
nel senso di accertare “la nullità della notifica del decreto di sequestro 21
luglio 1997 spiccato dalla Pretura __________, Sezione 4”, nonché dichiarare
nulla (subordinatamente annullare) la sentenza 19 gennaio 1998 “in quanto
susseguente a notificazione nulla del decreto di sequestro 21 luglio 1997”, in
tutti i casi con protesta di spese, tasse e ripetibili di prima e seconda
istanza, argomentando in sostanza che:
-
già
il decreto di sequestro a carico __________ era stato notificato formalmente
all’avv. __________, il primo giudice “riconoscendolo espressamente quale
legale rappresentante dello stesso debitore sequestrato”;
-
anche
la citazione per il contraddittorio sull’opposizione è stata notificata
all’avv. __________;
-
la
stessa controparte avrebbe sempre considerato l’avv. __________ quale
patrocinatore del debitore sequestrato “tant’è che, come tale, egli è stato
altresì designato sull’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione (al
precetto fatto spiccare a convalida del sequestro, n.d.r.) inoltrata in data 22
settembre 1997”;
-
nessun
elemento permette di sostenere la tesi del primo giudice, secondo cui la
notifica del decreto di sequestro all’avv. __________ deve essere considerata
soltanto quale “modalità notifica del provvedimento”;
-
la
giurisprudenza ticinese relativa alla procura processuale sarebbe
particolarmente permissiva, tanto da non considerare la procura ad litem un
vero e proprio documento di causa ed ammetterne pertanto la produzione anche in
sede ricorsuale;
-
sempre
secondo la prassi giudiziaria ticinese la mancanza della procura non
costituirebbe neppure un motivo di nullità dell’udienza e conseguentemente
della sentenza, ma semmai di annullabilità , e sarebbe comunque sanata con la
produzione della procura in sede ricorsuale;
-
in
ossequio ai citati principi il primo giudice non avrebbe potuto pertanto
ritornare al mittente - siccome irrita - la (nuova) procura “prodotta in un
momento immediatamente successivo all’udienza 1° ottobre 1997, comunque lo
stesso giorno”;
-
in
ogni modo “la decisione impugnata deve essere annullata in quanto l’eventuale
vizio risulterebbe perfettamente sanato mediante la produzione (quale doc. E, n.d.r.)
della procura nell’ambito del presente ricorso”;
-
inoltre
la Segretaria assessore avrebbe dovuto (almeno) assegnare un termine per la
produzione di una formale procura, in conformità alla giurisprudenza cantonale
secondo cui in caso di dubbio sul contenuto o sull’estensione della procure il
giudice esamina, anche d’ufficio, la legittimazione del rappresentante della
parte, esigendo se necessario il rilascio di una nuova procura, qualora vi
siano indizi tali da far dubitare della sua conformità;
-
in
ogni modo la decisione impugnata risulterebbe inconseguente e contraddittoria;
-
infatti,
non risultando da nessun documento che la notifica del decreto di sequestro,
come pure la successiva udienza di discussione in merito all’opposizione al
sequestro, siano state intimate al patrocinatore “unicamente a titolo di
notifica”, o il patrocinatore viene considerato legittimo rappresentante
dell’appellante fin dall’inizio oppure la rappresentanza legale dell’appellante
pure dall’inizio della procedura è da ritenersi come non suffragata da
alcun documento;
-
in
tale seconda - contestata - ipotesi la notifica del decreto di sequestro
sarebbe allora “avvenuta in maniera assolutamente irrita, ovvero a persona non
legittimata a ricevere tale notifica, (e) dunque nulla”, (...) nessuna norma
del __________ prevedendo la facoltà di intimazione “a livello di notifica”;
-
anche
la sentenza impugnata sarebbe allora da annullare “siccome prolata nell’ambito
di una causa conseguente ad un decreto di sequestro nullo, in quanto notificato
in dispregio delle norme vigenti che disciplinano la notificazione di atti
giudiziari”.
H. Nelle
sue osservazioni __________ solleva in ordine l’eccezione di falso ex art. 216 ss.
__________ anche in relazione al doc .F (inc. n. ) indicato quale
“supposta procura __________ a favore dell’avv. , datata 1° ottobre
1997”, rilevando che all’udienza del 1° ottobre 1997 l’avv. __________ avrebbe
affermato che il signor __________ quel giorno non si trovava in Ticino, mentre
la procura doc. __________ reca la pretesa firma di __________ (in fotocopia),
che secondo la dichiarazione di autentica a tergo del documento sarebbe stata
apposta a __________ il 1° ottobre 1997 “in presenza e vista” del notaio
__________ chiede quindi che il doc (inc e prodotto in
copia quale doc.E in sede di appello) venga deferito all’autorità penale,
rispettivamente al Consigio di disciplina notarile.
Delle
argomentazioni dell’appellata sul merito dell’appello, di cui ne postula la
reiezione, si dirà , se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto:
a) Per
crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere al Pretore del luogo
in cui si trovano i beni da sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv.1 e
16 cpv.3 LALEF), rispettivamente per valori non superiori a fr. 2’000.-- al
Giudice di pace (art. 14 cpv.1 LALEF e art. 5 cpv.1 LOG), il sequestro di beni
del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv.1 n.1 a
5 LEF). La procedura, di natura sommaria (art. 25 n.2 lett.a LEF), è retta dall’art.
19 LALEF che non prevede il contraddittorio. Prima di concedere il sequestro il
giudice esamina, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata
resa sufficientemente verosimile l’esistenza del credito, di una causa di
sequestro nonché di beni appartenenti al debitore (art. 272 LEF).
b) Concesso
il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti può fare opposizione al giudice
del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 278 cpv.1
LEF). In tal caso il giudice, in una procedura pure sommaria retta dagli art.
20ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame, dando agli interessati la
possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv.2 LEF) rispettivamente di addurre
fatti nuovi (cfr. Amonn/Gasser, op.cit.,
§51 n.71, p.420). In caso di tempestiva opposizione al sequestro, il giudice
che lo ha concesso deve chinarsi dunque nuovamente sulla domanda sequestro e
verificare - pur con il medesimo potere di cognizione esercitato in precedenza
(cfr. Gilliéron, op.cit., p. 135)
- se alla luce di quanto emerso dal contraddittorio tutte le condizioni del
sequestro - contestate dall’opponente - risultano ancora sufficientemente
verosimili, se cioè in relazione alle stesse è ancora soddisfatto quel grado
di verosimiglianza necessario per la sua concessione.
c) La
nuova decisione (sull’opposizione) - sia essa di annullamento o di conferma del
sequestro - può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni (art. 278 cpv.3
primo periodo LEF), alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio
dell’appello (art. 22 LALEF e art. 14 e 22 lett.c LOG), rispettivamente, in
caso di valore inferiore agli 8’000.-- franchi, alla Camera di cassazione
civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF e art. 5, 13 e 22 lett.b LOG).
L’autorità superiore deve verificare - sulla base delle allegazioni e dei
documenti prodotti dalle parti ed eventualmente anche dei fatti nuovi di cui le
stesse si possono avvalere (art. 278 cpv.3 secondo periodo LEF) - se nel caso concreto
in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal
creditore - e contestate dalle parti - è raggiunto il grado di verosimiglianza
necessario per la concessione rispettivamente il mantenimento del provvedimento
conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di
prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la
decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie.
a) L’esame dei presupposti processuali avviene d’ufficio
e in ogni stadio di procedura, atteso che relativamente alla loro esistenza non
basta la sola verosimiglianza (cfr. Dominik
Gasser, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen nach revidiertem SchKG,
in: ZBJV 1994, p. 596 e 607 s.). Tra i presupposti processuali rientra la
legittimazione del rappresentante al patrocinio (rappresentanza processuale),
il cui difetto determina la nullità degli atti del rappresentante indebito e
dell’intero procedimento da essi originato.
Per
gli art. 64ss. CPC, applicabili alla procedura di sequestro per il rinvio dell’art.
25 LALEF, quali patrocinatori possono fungere in particolare gli avvocati
ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone (art. 64 cpv.1 CPC)
ed autorizzati dalla parte mediante procura scritta da unire al primo atto di
causa (cfr. art. 65 CPC).
b) In
concreto l’atto di opposizione 31 luglio 1997 costituisce il primo atto di
causa di __________. Esso è stato introdotto e sottoscritto in suo nome
dall’avv. __________, persona abilitata all’esercizio dell’avvocatura nel
Cantone Ticino. Tuttavia all’udienza di discussione 1° ottobre 1997, contestata
dalla controparte la legittimazione processuale del patrocinatore, l’avv.
__________ ha prodotto soltanto copia di una procura sottoscritta da __________,
la quale - eccepita di falso - è stata però ritirata. Soltanto a udienza
conclusa l’avv. __________ ha inviato alla Pretura copia di procura in suo
favore datata 1° ottobre 1997 e sulla quale figura la firma del debitore
sequestrato, con a tergo la dichiarazione di autentica (brevetto n. __________)
dello stesso avv. __________ quale notaio. Copia della prima pagina di tale
documento, pure eccepito di falso dall’appellata, è stata prodotta anche in
sede di appello quale doc. E.
In
sede ricorsuale l’appellante ha pure prodotto copia dello scritto 1° ottobre
1997 indirizzato all’avv. __________ e sottoscritto da __________, del tenore
seguente (cfr. doc. C, terzo foglio):
“Ho preso
atto della posizione che assume la . Alla stessa posso
tranquillamente confermare che lei avv. __________ mi rappresenta ancora nella
citata vertenza (“” come indicato in ingresso, n.d.r.) e mi ha
sempre rappresentato testualmente senza interruzione dalla precedente vicenda
esecutiva terminata davanti al Tribunale d’appello”.
Non ho
neppure il benché minimo problema a confermare che sono stato io personalmente,
vista la mia assenza dalla Svizzera, ad averla autorizzata ad usare un
formulario di procura, già compilato per altra questione, in maniera tale che
potesse essere utilizzato anche per la vertenza che mi oppone a __________. Non
vedo onestamente che problema vi sia.
Come da lei
richiestomi le ritorno, comunque, un’ulteriore procura per tale vertenza, che
sottoscrivo ora anche a ratifica del rapporto di rappresentanza processuale
sinora svolto” (...).
Ora
a prescindere dal comportamento da un profilo deontologico piuttosto disinvolto
del patrocinatore dell’appellante - che potrà essere eventualmente oggetto di
esame da parte delle autorità competenti - alla luce di tale documento, che
rientra senz’altro tra quelli che possono essere prodotti anche per la prima
volta in sede di ricorso ex art. 278 cpv. 3 LEF per comprovare nuovi elementi,
la questione se all’avv. __________ competa la facoltà di rappresentare
giudizialmente il debitore sequestrato nella presente causa non può che essere
risolta positivamente, __________ avendo ratificato ogni atto precedentemente
compiuto dall’avv. ____________________ in suo nome e per suo conto. In questo senso
l’opposizione al sequestro 31 luglio 1997 va considerata ricevibile e la
sentenza della Segretaria assessore annullata. Per il principio del doppio
grado di giurisdizione si impone il rinvio degli atti al primo giudice perché
si determini sulle questioni di merito dell’opposizione al decreto di
sequestro, il pregresso giudizio essendo limitato agli aspetti formali, ora
superati.
Ne
consegue che l’appello di __________ va accolto e la decisione 19 gennaio 1998
della Segretaria assessore annullata, con rinvio della causa alla prima istanza
perché decida sulll’opposizione.
c) Per
completezza va osservato che l’eccezione di falso sollevata dall’appellata in
relazione al doc. F-inc. __________ (procura 1° ottobre 1997) - documento che
corrisponde in sostanza al doc. E prodotto in appello - non sarebbe stata
comunque proponibile. Infatti gli art. 216-226 CPC relativi all’eccezione di
falso non vanno considerati nella procedura sommaria in materia di esecuzione e
fallimento, ostandovi il principio di celerità immanente al processo sommario
(cfr. art. 20 cpv.6 LALEF). Detto altrimenti, l’istituto dell’eccezione di
falso e della verifica delle scritture secondo il CPC non trova spazio in sede
sommaria ex art. 25 n.1 LEF. Pure l’abrogato art. 387 cpv.3 CPC (ora art. 20
cpv.3 LALEF), applicabile alla presente fattispecie, sanciva del resto
l’inammissibilità dell’audizione testimoniale e della perizia, mezzi di prova
previsti invece dagli art. 216-226 CPC (cfr. CEF 10 giugno 1998, in re
M.G. c. L.M.P., cons.1a).
- Tassa
di giustizia e indennità di appello seguono il grado di soccombenza (art. 48,
61 cpv.1 e 62 cpv.1 OTLEF). Il comportamento processuale dell’appellante, che
ha omesso di documentare convenientemente già in prima sede la legittimazione
processuale del proprio mandante, ha determinato la decisione della Segretaria
assessore: ne consegue che sono a carico di __________ la tassa di giustizia e
le indennità a favore della controparte di primo grado.
Richiamati gli art.
271 ss. LEF e, per le spese, la vigente OTLEF,
pronuncia:
I. L’appello del 12 gennaio 1998 di __________, è
accolto.
§ Di conseguenza la sentenza del 19 gennaio 1998
della Segretaria assessore del Distretto di __________, __________, è così
riformata:
“1. L’opposizione
31 luglio 1997 di __________ è dichiarata ricevibile e la causa è rinviata
all’autorità di prima istanza per la decisione sull’opposizione al decreto di
sequestro.
- La
tassa di giustizia di fr. 1’500.-- è a carico di __________, che rifonderà alla
controparte fr. 2’000.-- a titolo di indennità.”
II. La
tassa di giustizia della presente decisione di fr. 2’250.-- già anticipata
dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà a __________ fr.
2500.-- per indennità di appello.
III. Intimazione
a:
avv. __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster