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Numero d'incarto:
14.1997.88
Data decisione, Autorità:
30.10.1997, CEF
Incarto n.
14.97.00088
Lugano
30 ottobre 1997/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 maggio
1997 da
rappr.
da: avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
per
ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________
del 2/9 maggio 1997 dell’UE di Lugano;
sulla quale
istanza la Pretore del Distretto di Lugano ha così deciso il 23 giugno 1997:
-
L'istanza
è parzialmente accolta e, di conseguenza, l'opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ del 2/9 maggio 1997 dell’UE di Lugano è rigettata in
via provvisoria per Fr. 386'482.30 oltre interessi al 10% dal 19 maggio 1996.
-
TG in Fr. 400.--, da anticipare
dall'istante, è a carico della parte convenuta che rifonderà alla controparte
Fr. 2'600.-- di indennità;
decisione
tempestivamente dedotta in appello il 4 luglio 1997 dalla parte escussa che ha
chiesto la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
mentre
la precettante con osservazioni 28 luglio 1997 ha chiesto la reiezione
dell'appello, protestate spese e indennità;
ritenuto
in fatto:
A. __________
procede contro __________ per Fr. 386'482.30 oltre accessori per il titolo di
"conferimento d'ordine del 18.12.1995, fatture secondo distinta annessa
(cfr. lett. __________ / __________, riconoscimento di debito del 18.11.1996;
corrispondenti a Lit. 449'921.215 al cambio odierno di 8.59" (PE, doc. A).
B. La
conferma d'ordine 18 dicembre 1995, stesa su carta intestata dell'escussa, non
è stata firmata dall'amministratore unico della __________ "ma unicamente
presumibilmente da un dipendente della __________ che svolge la parte
amministrativa della società convenuta" (cfr. doc. B e verbale 23 giugno
1997, p.1).
C. La
precettante ha prodotto quale doc. E un plico di 27 fatture attestanti
l'avvenuto invio della merce ivi partitamente indicata e qualifica di
riconoscimento di debito il doc. D (fotocopia della lettera 18 novembre 1996,
redatta su carta intestata dell'escussa ma non firmata dall'amministratore
unico e inviata ad __________ e per conoscenza all'avv. __________, da cui si
evince l'ammissione del "debito di iniziali L. 360'000'000", dedotti
tre acconti di fr. 19'500.-- ciascuno, come pure la speranza che "eventi
positivi (specie nella tenuta del tempo)" consentano di "onorare i
nostri impegni, garantiti in ogni caso dal consistente pacchetto ordini che
__________ prevede per il mattone "Quick Brick" in aggiunta alle
vendite del tradizionale".
D. Il
10 febbraio 1997 __________ ha sollecitato a __________ il pagamento di oltre
130 fatture emesse nel periodo dal 18 dicembre 1995 al 10 febbraio 1997 per
complessive Lire 449'921'215, dedotto l'acconto di Lire 71'563'050 (doc. C). La
sollecitatoria è stata inviata per conoscenza anche all'avv. __________ (doc.
C).
E. All'udienza
del 23 giugno 1997 __________ ha prodotto la lettera inviata dall'avv.
__________ a __________ e ad __________ attestante che "a seguito di
accordi e transazioni pecuniarie tra la __________ e le aziende del suo gruppo
e la , ogni esposizione dell' per forniture di laterizi è
stata saldata con conseguente liberazione della __________ da ogni onere. Prego
le destinatarie, come da decisioni dei loro organi deliberanti, di procedere
secondo legge alle registrazioni contabili relative" (doc. 1).
F. Con
sentenza 23 giugno 1997 la Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via
provvisoria per Fr. 386'482.30 l'opposizione interposta al precetto esecutivo
n. __________, atteso che per quanto qui di rilievo i decisivi doc. B e D,
benché non sottoscritti dall'amministratore unico della __________, sono stati
firmati - su carta intestata dell'escussa - da un dipendente della __________,
società che svolge l'amministrazione della __________. A mente del primo
giudice, il Tribunale federale in DTF 112 III 88 ss. ha precisato che non è
contrario all'art. 4 Cost. rigettare in via provvisoria l'opposizione in base a
un riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell'escusso anche in
assenza di procura scritta di quest'ultimo e ciò riallacciandosi alle norme
generali sulla rappresentanza nel senso che la firma di un rappresentante va
ritenuta sufficiente nella misura in cui il potere di rappresentanza o
l'efficacia della firma appaiono liquidi al procedente.
G. Con
tempestivo appello, l'escussa censura in sostanza la carenza di un valido
riconoscimento di debito, mancando le firme di persone autorizzate a firmare
per __________, ritenuto che manca pure la prova documentale, validamente
sottoscritta dall'escussa, che la merce ordinata sia stata non solo inviata ma
anche consegnata.
H. Con
osservazioni 28 luglio 1997 __________ evidenzia che la consegna della merce è
stata provata e che i doc. B e D costituiscono valido riconoscimento di debito
legittimante il rigetto provvisorio dell'opposizione, atteso che - per il
richiamo a DTF 112 III 89 - non occorre la firma dell'amministratore unico ma è
sufficiente che i documenti siano stati redatti "presumibilmente da un
dipendente della __________ ", come peraltro ammesso dall'escussa all'udienza
per il contraddittorio. La precettante qualifica di singolare la tesi
dell'escussa di non riconoscere il doc. D, e segnatamente la firma ivi apposta,
poiché prodotto in fotocopia: secondo __________ l'escussa sarebbe malvenuta a
formulare siffatta censura, avendo irrimediabilmente omesso di eccepire di
falso tale documento o di contestarne comunque la corrispondenza con
l'originale.
Considerato
in diritto:
- Se
il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito (cfr. DTF 122 III 126
cons.2) constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv.1 LEF).
a) La
volontà di obbligarsi può risultare da un atto pubblico redatto nelle forme
stabilite dal diritto federale e cantonale. I registri pubblici e i pubblici
documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, riservata la prova (non
soggetta ad alcuna forma speciale) dell'inesattezza del loro contenuto. In
linea di conto entrano in particolare il contatto di compravendita o donazione
immobiliare, il contratto di pegno immobiliare e la cartella ipotecaria (Flavio
Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria
ticinese, in: Rep. 1989, p. 337).
b) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, non
definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione a una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, op. cit., p.338).
c) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il
debitore e il credito risultanti dai documenti prodotti (Cometta, op. cit.,
p.331).
- Il
riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell'escusso vincola
quest'ultimo solo se vi è alternativamente:
Atti
concludenti non sono sufficienti (cfr. Cometta, op. cit., p.340): la soluzione
formalista, seguita da questa Camera (cfr., tra tante, CEF 29 maggio 1995 in re
M. SA c. A. SA cons.1c e 2b, CEF 12 ottobre 1994 in re La M. d. P. Srl c. P. I.
Ltd. SA cons.2c e 3, CEF 10 aprile 1987 in re I. SA c. R. H. A. cons.2), è
quella che il Tribunale federale in DTF 112 III 88-89 reputa più corretta, così
come Kurt Amonn, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1986, in: ZBJV
1988, p.328-329, avuto riguardo alle peculiarità della procedura sommaria di
rigetto, anche se la tesi opposta - seguita dal primo giudice e sostenuta dalla
precettante - non è arbitraria.
- I
doc. B e D sono potenzialmente in grado di costituire riconoscimento di debito,
ove si realizzino i presupposti indicati al cons.2. Nel caso di specie, il solo
dato certo è che entrambi i documenti non sono stati sottoscritti per l'escussa
__________ dall'amministratore unico __________ (cfr. verbale 23 giugno 1997,
p.1 e 3): nemmeno è noto chi li abbia firmati e di conseguenza non può
risultare se l'innominato era legittimato a vincolare l'escussa, ad esempio in
qualità di organo o di responsabile come direttore o procuratore con firma
individuale. Ne consegue che, in assenza di una procura o di ammissione
esplicita in documenti o in sede di udienza per il contraddittorio, l'ignoto
autore dei doc. B e D non può vincolare l'escussa, avuto riguardo al rigore
formale che connota la procedura sommaria di rigetto e non consente quelle
valutazioni che nella procedura ordinaria il giudice del merito, nell'ambito
del suo libero apprezzamento delle prove, può e deve invece formulare (DTF 106
III 100).
Mancando
pertanto un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l'istanza di
rigetto dell'opposizione di __________ va respinta e il pronunciato della
giudice di prime cure in tal senso riformato.
- L'appello
4 luglio 1997 di __________ deve quindi essere accolto. Tassa di giustizia e
indennità nei due ordini di giudizio seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61
cpv.1 e 62 cpv.1 OTLEF).
Richiamato l'art. 82 LEF
PRONUNCIA
I. L’appello
4 luglio 1997 di __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 23 giugno 1997 della Pretore del Distretto di Lugano è
così riformata:
"1. L'istanza 14 maggio 1997 di
__________, è respinta.
- La
tassa di giustizia in Fr. 400.--, da anticipare dall'istante, resta a carico di
__________, che rifonderà a __________ Fr. 2'600.-- di indennità".
II. La
tassa di giustizia d'appello in Fr. 600.--, da anticipare dall'appellante, è a
carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 2'000.-- di indennità.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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