Provisional debt enforcement opposition partially rejected on appeal

14.1997.79Übriges Gericht28.07.1998Dismissed

Zusammenfassung

The creditor appealed against a first-instance ruling that had granted provisional debt release only for CHF 15,765.25. The appellate court held that documents filed after the hearing could not be considered, but on the merits it confirmed that several delivery slips did not amount to a full recognition of debt because they lacked prices, and that default interest was not proven. Because of the prohibition of reformatio in peius, the first-instance outcome could not be worsened against the appellant. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 20 cpv. 2 LALEF, art. 101 CPC; art. 82 LEF: in provisional debt release proceedings, documents filed outside the oral hearing are inadmissible and must be disregarded. A recognition of debt by private writing requires a monetary obligation that is determined or objectively determinable; delivery slips signed by the debtor constitute such recognition only if they state the quantity and nature of the goods and the price, at least unit or total price. Default interest is enforceable only if expressly acknowledged or otherwise proven. In appeal, the prohibition of reformatio in peius precludes a worsening of the appellant’s position (consid. 1-6).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1997.79

Data decisione, Autorità: 28.07.1998, CEF

Incarto n. 14.97.00079

Lugano 28 luglio 1998 FA/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 marzo 1997 da


contro


rappr. da __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 27 febbraio/5 marzo 1997 dell’UEF di Bellinzona;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 16 maggio 1997 ha così deciso:

“1. E' rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'UEF di Bellinzona limitatamente alla somma di fr. 15'765.25 oltre interessi e spese.

  1. La tassa di giustizia globale di fr. 150.-- da anticipare dall'istante, è a carico della parte convenuta che rifonderà a controparte fr. 100.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che, con atto 2 giugno 1997, ha postulato il parziale accoglimento dell’istanza per fr. 19'868.40, protestate spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________del 27 febbraio/5 marzo 1997 dell'UEF di __________ ha escusso __________ (in seguito __________) per l'incasso di fr. 39'786.40 oltre interessi all'8% dal 29 gennaio 1997, indicando quale titolo di credito "valore avuto in merce". L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. La procedente fonda la sua pretesa su numerosi bollettini di consegna sottoscritti da __________ e sulle relative fatture.

C. All'udienza di contraddittorio 23 aprile 1997 __________ ha ridotto la propria pretesa a fr. 19'868.40 oltre interessi e spese a seguito del versamento di acconti da parte del debitore. __________ si è opposta alla richiesta di controparte affermando che nella stesura delle fatture non si sarebbe tenuto conto degli accordi circa le varie percentuali di sconto da applicare. L'escussa ha chiesto poi del tempo per controllare tutte le fatture.

D. Nello scritto 9 maggio 1997 indirizzato alla Pretura, __________ ha effettuato il controllo e la correzione di tutte le fatture sulla base dei presunti accordi intercorsi tra le parti. Il risultato sarebbe uno scoperto di soli fr. 15'765.25. La società ha pure allegato copia delle condizioni praticate da __________ e di tutte le fatture ricevute.

E. Con sentenza 16/26 maggio 1997 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 15'765.25 oltre interessi e spese. Ha rilevato dal conteggio presentato dall'escussa dopo l'udienza un riconoscimento di debito limitato alla somma indicata.

F. Contro la decisione del Segretario assessore si è tempestivamente aggravata __________ contestando il solo parziale rigetto dell'opposizione. Il giudice di prime cure si sarebbe determinato basandosi su documentazione prodotta successivamente all'udienza. Egli avrebbe invece dovuto considerare unicamente i doc. prodotti tempestivamente dalla parte istante e, di conseguenza, rigettare in toto l'opposizione.

Considerato

in diritto

  1. In applicazione dell'art. 20 cpv. 2 LALEF la documentazione prodotta fuori udienza non deve essere considerata dal giudice. Il principio dell'oralità, dedotto dalla suddetta normativa, assume carattere cogente in virtù dell'art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331 con riferimenti).

In concreto lo scritto datato 9 maggio 1997 di __________ e la documentazione allegata sono perenti e devono essere considerati come non prodotti. In questo senso si è determinato in modo errato il Segretario assessore che vi ha basato la propria argomentazione.

  1. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).

  2. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).

  3. Un bollettino di consegna sottoscritto dal compratore rappresenta un riconoscimento di debito se sullo stesso figura quantità e genere di merce fornita unitamente al prezzo totale o almeno unitario (cfr. Rep 1959 398 ss.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 71 I n. 3).

  4. Nel caso specifico risultano agli atti numerosi bollettini di consegna, tutti sottoscritti da __________ e corredati delle relative fatture (doc. B). I bollettini n. __________ __________ e __________, così come tutti quelli indicati nelle fatture n. __________e __________non recano però il prezzo della merce fornita. Essi non sono quindi atti a giustificare il rigetto dell'opposizione. Nemmeno gli interessi di mora all'8% sono coperti da riconoscimento, non risultano infatti nelle tavole processuali né un accordo in tal senso né la prova del tasso di sconto bancario ex art. 104 cpv. 3 CO. Per questi motivi, tenuto conto dei pagamenti parziali che l'appellante ha ammesso di aver ricevuto, il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione per una somma superiore a quella effettivamente coperta da riconoscimento di debito.

  5. L’appello 2 giugno 1997 di __________ va di conseguenza respinto. La sentenza di primo grado non può ad ogni modo essere riformata a scapito dell'appellante, vi osta il divieto della reformatio in peius (cfr. Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 334 e riferimenti ivi citati).

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF,

pronuncia

  1. L’appello 2 giugno 1997 di ____________________è respinto.

  2. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________ Non si assegnano indennità.

  3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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