AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1997.65
Data decisione, Autorità:
10.07.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00065
Lugano
10 luglio 1998
/FA/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 febbraio
1997 da
(patr. dall'avv.
contro
(patr. dall'avv.
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 22/24 gennaio 1997 dell’UEF di Mendrisio;
sulla
quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 25
aprile 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza
è respinta.
- La tassa
di giustizia in fr. 260.--, comprensiva delle spese, è posta a carico della
parte istante che rifonderà alla controparte fr. 900.-- a titolo di
indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 5 maggio 1997 ha
postulato l'accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 6 giugno 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
rilevato
che con decreto del vicepresidente 12 maggio 1997 l’istanza per effetto sospensivo
è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 22/24 gennaio 1997 dell'UEF di Mendrisio __________ ha
escusso __________ per l'incasso di fr. 45'325.-- oltre interessi al 5% dal 21
dicembre 1994, indicando quale titolo di credito "bollettino di consegna
13 giugno 1995". L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, la
procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. All'udienza
di contraddittorio 18 marzo 1997 la convenuta ha contestato la qualità di
riconoscimento di debito del doc. B che sarebbe una semplice bolla di accompagnamento.
Il valore della merce ivi indicato non deve necessariamente corrispondere al
prezzo pattuito. Sarebbe poi stato un operaio o una segretaria a sottoscrivere
la bolla, essi non erano però legittimati a vincolare la società. Ad ogni modo
la firma non è di una delle tre persone autorizzate, secondo il registro di
commercio, a rappresentare la __________. La merce sarebbe poi stata difettosa,
ciò sarebbe reso verosimile dallo scritto 18 gennaio 1996 (doc. 6) di controparte
che si dichiarava disposta a riprendersi l'oggetto fornito. Da ultimo il tasso
di cambio non sarebbe corretto.
L'escutente
ha indicato che l'importo indicato nella bolla costituiva la somma residua
ancora scoperta ed ha preso atto del versamento di Lit. 14'000'000.-- che va
dedotto dall'importo preteso. Il doc. 6 poi non è nemmeno sottoscritto, ragione
per cui non avrebbe alcuna valenza probatoria.
C. Con
sentenza 25 aprile 1997 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto
l'istanza argomentando che le pattuizioni contenute nello scritto 18 gennaio
1996 appaiono tali da infirmare il preteso riconoscimento di debito. Nemmeno
l'eccezione relativa all'impossibilità per il firmatario della bolla di vincolare
la società appare sprovvista di fondamento.
D. Contro
la decisione pretorile si è tempestivamente aggravata l'escutente chiedendo
l'accoglimento dell'istanza. Il doc. B rappresenterebbe un chiaro riconoscimento
di debito. Il pagamento di un acconto di Lit. 14'000'000.-- rafforzerebbe poi
la validità del titolo di rigetto. Lo scritto 18 gennaio 1996 (doc. 6), nemmeno
sottoscritto, non renderebbe verosimile il raggiungimento di un accordo.
Nemmeno l'esistenza di eventuali pretese da difetti sarebbe verosimile: in
nessun modo risulta dagli atti una tempestiva notifica.
E. Con
osservazioni 6 giugno 1997 __________ ha postulato la reiezione dell'appello
protestando spese e ripetibili.
Considerato
in diritto: 1. La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
-
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep
1989 pag. 331).
-
Il
riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell'escusso vincola quest'ultimo
solo se vi è alternativamente procura scritta, ammissione esplicita in documenti
oppure all'udienza. Atti concludenti non sono sufficienti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 340 e riferimenti citati;
Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, §5 n. 2 e 16, vedi però n. 17). Il riconoscimento da parte di una
persona morale deve essere firmato dalle persone fisiche legittimate a rappresentarla
al momento della sottoscrizione (cfr. Panchaud/Caprez,
op. cit., § 5 n. 10).
-
In
concreto __________ non nega l'avvenuta consegna della merce ma ritiene che
l'operaio o la segretaria che hanno sottoscritto il doc. B non era legittimato
a riconoscere il prezzo pattuito. In effetti risulta che la firma sul presunto
riconoscimento di debito non appartiene a una delle tre persone abilitate
secondo il registro di commercio a vincolare la società (cfr. doc. 1, 2, 3 e 7)
e nemmeno ciò viene preteso da __________. Non vi è poi agli atti una prova
documentale di un rapporto di rappresentanza. La bolla di accompagnamento non
costituisce quindi un valido riconoscimento di debito di __________. Diviene a
questo punto inutile considerare le ulteriori eccezioni formulate dall'escussa.
-
L’appello
5 maggio 1997 di __________ va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati l'art.
82 LEF
pronuncia: 1. L’appello
5 maggio 1997 di __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 400.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr.
50.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione:
–
__________.
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster