AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1997.57
Data decisione, Autorità:
10.06.1997, CEF
Incarto n.
14.97.00057
Lugano
10 giugno 1997/B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 26 febbraio 1997 presentata da
contro
__________;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 25 aprile 1997 ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento della __________a far tempo da venerdì 25 aprile 1997
alle ore 14.00.
2./3./4.
omissis”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 28 aprile 1997 dalla
__________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto
presidenziale 5 maggio 1997 che ha accordato all’appello effetto sospensivo
parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con
istanza 26 febbraio 1997 la __________ ha chiesto il fallimento della
__________ per fr. 22’554.20 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 16 aprile 1997 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante
adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento,
producendo una ricevuta datata 24 aprile 1997 della __________, la quale
conferma di avere ricevuto l’importo di fr. 23’4334.-- a saldo fatture e
pratica d’incasso (doc. A).
Considerato
in diritto:
- Per
l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il
debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese,
è stato estinto.
Ex
art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni della notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di avere saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato al considerando C. Questo documento costituisce
prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il
fallimento va quindi annullato sulla base dell'art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, siccome non comparsa
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF). Non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia
I. L’appello
è accolto.
Di
conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento 25
aprile 1997 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc.
FA.__________, nei confronti della __________, è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico della __________
-
Le
spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico della __________
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione: - __________
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster