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14.1997.36 ΓÇó Appeal withdrawn in debt enforcement opposition case
14.1997.36Übriges Gericht11.05.1998Withdrawn
The appellant withdrew its appeal against the first-instance decision on definitive dismissal of opposition in a debt enforcement matter. The appellate court therefore struck the appeal from the docket as moot. Applying the rule that the party rendering proceedings moot bears the costs absent a contrary agreement, the court charged the appellant with the CHF 50 court fee and awarded no indemnity.
Appeal withdrawal; mootness and costs in appellate proceedings over debt enforcement opposition. When the appellant withdraws the appeal, the appellate proceedings become devoid of object and must be struck from the docket. As a general rule, the party that renders the proceedings moot bears the judicial costs and any indemnity, unless the parties have agreed otherwise; absent such agreement, costs are imposed on the appellant (consid. 1-2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.36
Data decisione, Autorità: 11.05.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00036
Lugano 11 maggio 1998 FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 febbraio 1997 da
patr. da__________ __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20/23 novembre 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Lugano con sentenza 10 aprile 1997 ha così deciso:
“1. L’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è ammessa.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 16 aprile 1997 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
la parte appellata non ha prodotto osservazioni;
preso atto che con scritto 28 aprile 1998 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello;
considerato che il ritiro dell'appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva di oggetto;
ritenuto che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
rilevato che, non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito alle spese, queste vanno caricate all'appellante;
pronuncia
L’appello 16 aprile 1997 __________ è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
La tassa di giustizia di fr. 50.--, già anticipata dall’appellante, è posta a suo carico, non si asssegnano indennità.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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