AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1997.29
Data decisione, Autorità:
19.07.2000, CEF
Incarto n.
14.1997.00029
Lugano
19 luglio
2000/CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 dicembre
1996 da
contro
ora
comunione ereditaria composta di
e
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del __________ 1996 dell’UEF di __________;
sulla
quale istanza la Segretaria Assessore della Pretura di __________, con sentenza
13 marzo 1997, ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria.
-
La tassa di
giustizia in Fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico
della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1'200.--
a titolo di indennità.
-
omissis.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 1. aprile 1997 ha
postulato l’annullamento della decisione impugnata ed il suo rinvio all’istanza
inferiore, nonché la dispensa delle tasse e spese giudiziarie e l’ammissione
del patrocinio gratuito, protestando spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 5 dicembre 1996 dell’UEF di __________ (doc.
A), il __________ ha escusso __________ in via ordinaria per il rimborso di fr.
300'000.-- oltre interessi al 5% dal 25 ottobre 1996, indicando quale titolo di
credito "Vaglia cambiario di fr. 300'000.-- datato 14.10.1996
sottoscritto dal signor _____________ (deceduto) e dalla signora __________ (la
signora __________ è l’unica erede del debitore defunto signor
____________________L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, la procedente
ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. All'udienza
di contraddittorio 12 marzo 1997, la procedente ha confermato la propria
istanza.
In risposta,
l’avv. __________ ha precisato di intervenire all’udienza su incarico dell’avv.
__________, quest’ultima essendo stata incaricata dalla convenuta, sua madre,
del proprio patrocinio. Egli ha inoltre sollevato una serie di eccezioni, che
non occorre dettagliare, visto l’esito dell’appello.
In replica,
l’escutente ha contestato il potere di rappresentanza dell’avv. __________
In duplica, questi
ha precisato che l’avv. __________ era abilitata a conferirgli il mandato di
difesa di sua madre, dato che quest’ultima, in considerazione del suo stato di
salute, aveva incaricato sua figlia di gestire lo stretto necessario. L’avv.
__________ ha aggiunto che spettava al creditore indicare in modo esatto e
preciso la parte escussa e non all’UE di procedere ad indagini al riguardo, in
particolare per appurare se l’escusso aveva un curatore o un tutore, osservando
che __________ era rappresentata da un curatore nella persona di __________
(cfr. doc. 1 e 2).
C. Con sentenza
13 marzo 1997, la Segretaria Assessore della Pretura di __________ ha accolto
integralmente l'istanza di rigetto, ritenendo anzitutto che l’avv. __________
non era legittimato a rappresentare l’escussa all’udienza di contraddittorio,
poiché __________, non essendo più iscritta all’albo degli avvocati, non aveva
il potere di rappresentare la madre, di modo che le argomentazioni dell’avv.
__________ esposte in sede di udienza, erano irricevibili e quindi da
considerare come non espresse. La prima giudice ha poi considerato che il
vaglia cambiario di fr. 300'000.-- prodotto dal __________ costituiva valido
riconoscimento di debito, opponibile all’escussa quale erede di suo marito.
D. Contro la
sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________, con ricorso 1.
aprile 1997 firmato da __________ e __________, ritenendo che l’avv. __________
era manifestamente legittimato a patrocinare __________, dato che era stato
incaricato da __________ con il consenso implicito di __________ e __________.
L’appellante ha quindi chiesto l’annullamento della sentenza impugnata ed il
rinvio della causa all’istanza inferiore, nonché la concessione della dispensa
dal pagamento della tassa giudiziaria e l’ammissione del gratuito patrocinio.
Il __________ non
ha presentato osservazioni.
E. Con scritto
20 aprile 1998, l’appellata ha comunicato il decesso dell’appellante, avvenuto
il 21 marzo 1998.
Con sentenza 2
marzo 2000, il Pretore del Distretto di __________ ha stralciato la causa (n.
PC.1998.00285) relativa alla successione di __________, introdotta da
__________, con la quale ella aveva chiesto il beneficio d’inventario. Il Pretore
ha rilevato che sia __________ che __________ avevano rinunciato a “procedere
nell’inventario” e che __________ non aveva ossequiato l’ordine di
anticipare le spese.
Considerato
in diritto
- Il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, quindi pure
in sede di appello, se esistono i presupposti processuali, segnatamente, se
egli ha motivo di dubbio, la capacità delle parti e la legittimazione dei loro
rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC per rinvio dell’art. 25 LALEF).
a) __________,
anche se risultava sotto curatela al momento dell’emanazione della sentenza
impugnata, godeva della legittimazione passiva, la curatela non avendo in linea
di massima influsso sulla capacità civile del curatelato (art. 417 cpv. 1 CC).
Visti il decesso dell’escussa e la decisione di stralcio della causa relativa
alla richiesta di beneficio d’inventario (sentenza 2 marzo 2000 del Pretore del
Distretto di , n. PC.1998.), __________, __________ e
__________ risultano essere le eredi dell’escussa e godono pertanto, al momento
attuale, della legittimazione passiva. La presente decisione va quindi notificata
a loro.
b) L’appello è
irricevibile in quanto firmato da __________, ella non essendo più ammessa al
libero esercizio della professione di avvocato e non pretendendo di detenere
una rappresentanza legale, ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 CPC (applicabile in
materia di rigetto dell’opposizione per il rinvio dell’art. 25 n. 2 lett. a
LALEF: la questione della rappresentanza processuale è in effetti regolata dal
diritto cantonale – art. 25 LEF – e non dall’art. 27 LEF, inapplicabile innanzi
all’autorità giudiziaria, cfr. CEF 6 agosto 1996 in re H. c/ P.; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 35 ad art. 84; Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 12 ad art. 27, con rif.).
c) Questa
Camera non ha invece motivo di dubitare della capacità processuale di
__________, la cui qualità di curatore dell’escussa – quand’anche contestata
dall’escutente senza motivazione in sede di contraddittorio ma, va
sottolineato, non in sede di appello – risulta dai due documenti prodotti dalla
stessa escutente sotto lettera B (lett. 11. 7. 1995 avv. __________ a
__________ e ordinanza 9. 11. 1994 del Segretario assessore, dispositivo n. 1).
d) L’appello
è quindi ricevibile.
-
Con lo
stralcio della causa relativa alla richiesta di beneficio d’inventario (sentenza
2 marzo 2000 del Pretore del Distretto di , n. PC.1998.) ha
preso fine la sospensione di cui all’art. 104 CPC.
-
L’avv.
__________ non ha presentato alcuna procura scritta (e firmata dall’escussa o
dalla figlia in forza di una procura scritta della madre) suffragante il suo
preteso diritto a rappresentare l’escussa ai sensi dell’art. 65 cpv. 3 CPC; la
procura di cui al doc. 2 risale a più di due anni prima dell’udienza di contraddittorio
e non concerne le stesse parti né la stessa causa (“causa __________ contro
fu __________”). Ex art. 22 cpv. 2 LALEF, una valida procura avrebbe dovuto
essere prodotta in sede di contraddittorio, pena la perenzione, atteso che il
principio dell’oralità statuito da questa norma è cogente ex art. 101 CPC (cfr.
CEF 27 luglio 1995 in re __________ c/ M.C.). L’art. 99 cpv. 3 CPC, che impone
al giudice la fissazione di un breve termine per sanare un difetto relativo ad
un presupposto o un’eccezione processuali, non risulta applicabile in materia
di rigetto dell’opposizione, non essendo tale disposizione compatibile con il
principio di celerità e la massima eventuale che reggono la procedura sommaria
di rigetto (cfr. art. 20 cpv. 6 LALEF). Le argomentazioni dell’avv. __________
sono pertanto irricevibili e i documenti da lui addotti vanno estromessi
dall’incarto (cfr. CEF 2 marzo 1999 in re G c/ C.S.).
-
Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.
a) Il giudice
del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede
d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito e se vi è il trinomio di identità tra, da una parte, l’escutente,
l’escusso ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, e,
dall’altra parte, il creditore, il debitore ed il credito di cui al titolo di
rigetto invocato (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in
Rep 1989 p. 331).
b) Non vi è in
casu identità tra l’escussa (__________) ed i firmatari (__________e __________
del vaglia cambiario sul quale l’escutente fonda la propria istanza di rigetto.
Non risulta inoltre con certezza dagli atti che l’appellante sia stata (l’unica)
erede di ____________________ Lo scritto 11 luglio 1995 dell’avv. __________
(doc. B) non è un atto ufficiale e del resto egli non afferma senza riserve
(cfr. l’inciso: “e se del caso vorrete direttamente verificare”) che
__________ avrebbe accettato l’eredità. Va del resto osservato che l’avv.
__________ patrocinava gli abiatici __________ e __________ nonché __________ e
__________ e non ____________________ (cfr. n. 1 del dispositivo della
decisione 9 novembre 1994 della Segretaria assessore della Pretura di
__________, doc. B). D’altra parte, quest’ultima decisione permette solo di
accertare che un termine di un mese è stato fissato all’escussa per accettare
l’eredità del marito e non che l’abbia effettivamente accettata.
- L’appello 1.
aprile 1997 __________ va quindi accolto.
Visto l’esito, la
domanda di assistenza giudiziaria diventa priva di oggetto.
La tassa di
giustizia di entrambe le sedi va messa a carico del __________, che rifonderà
all’appellante un’indennità di fr. 250.-- di seconda sede, (cfr. art. 48, 49,
61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF) mentre non si assegnano indennità di prima sede
non essendo la precettata rappresentata e nemmeno comparsa (cfr. cons. 3).
per i quali motivi,
richiamato l’art.
82 LEF;
pronuncia:
- L’appello 1. aprile 1997 __________ è accolto.
Di conseguenza la
sentenza 13 marzo 1997 della Segretaria assessore della Pretura di __________ è
così riformata:
“1. L’istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia in fr. 350.-- è posta a carico __________
-
La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 500.--, è posta a carico dell'appellata,
che rifonderà a controparte fr. 250.-- di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di __________,
Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster