AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1997.18
Data decisione, Autorità:
26.03.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00018
Lugano
26 marzo 1998 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 settembre
1996 da
con
uffici a __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 4/5
luglio 1996 dell’UEF di Locarno;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città con
sentenza 3/12 febbraio 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l'opposizione interposta dal
convenuto __________ al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio
esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via provvisoria per fr.
15'040.15 oltre interessi al 14.95% dal 29 giugno 1996 e fr. 100.-- di spese
esecutive.
- Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 130.--, da anticipare dalla parte istante, sono a carico del convenuto, il
quale rifonderà a controparte fr. 50.-- di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 12 febbraio 1997
ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 3 marzo 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________del 4/5 luglio 1996 dell'UEF di Locarno __________, ha escusso
__________ per l'incasso di fr. 15'040.15 oltre interessi al 14.95% dal 29
giugno 1996, indicando quale titolo di credito "contratto di prestito del
14.10.1994. No. di riferimento __________". L'escusso ha interposto
tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al
Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sul citato contratto di mutuo (cfr. doc. B).
C. All'udienza
di contraddittorio, diretta dal Segretario assessore, __________ si è opposto
all'istanza ritenendosi "completamente svincolato dai suoi obblighi
contrattuali", l'escusso, pur ammettendo di aver sottoscritto unitamente
alla moglie __________, il contratto di prestito ad ella intestato, ha rilevato
che mediante la convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione
firmata dai coniugi il 24 novembre 1994 e omologata dal Pretore, la moglie
"si è dichiarata unica debitrice del credito concesso dalla __________
D. Con
sentenza 11 novembre 1996 il Pretore di Locarno-Città ha accolto l'istanza.
__________ si è tempestivamente aggravato contro la sentenza, che è stata
annullata da questa Camera a causa della mancata presenza del giusdicente
all'udienza di contraddittorio. L'incarto è stato ritornato per nuova
decisione.
E. Con
sentenza 3 febbraio 1997 il Segretario assessore di Locarno-Città ha accolto
l'istanza argomentando che tutti i requisiti per un riconoscimento di debito
sono dati e che la moglie dell'escusso si è assunta solo internamente il
debito, fatto questo non opponibile all'escusso.
F. Con
tempestivo appello l'escusso postula la reiezione dell'istanza sostenendo di
aver sottoscritto il contratto in oggetto in qualità di fideiussore. In questo
senso non sarebbero rispettati i requisiti di forma (atto pubblico) ed il
contratto sarebbe nullo. Non risulterebbero comunque provate né l'effettiva
erogazione del credito né l'esigibilità della pretesa.
G. Con
osservazioni 3 marzo 1997 __________ ha contestato le allegazioni di controparte.
Considerato
in diritto
1.a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti
(Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Un
contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della
somma mutuata più gli interessi quando, cumulativamente, vi è un contratto scritto,
risulta la prova documentale del trasferimento dal mutuante al mutuatario della
somma pattuita e la pretesa di restituzione è esigibile (cfr. CEF 19 giugno
1990 in re J./W.SA, Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 77 e §
78).
c) In
concreto vi è contratto scritto (doc. B), il trasferimento della somma mutuata
è provato dalla stessa convenzione sulle conseguenze accessorie della
separazione (doc. 1) che al punto 5. fa riferimento al "credito concesso
dalla __________ ". Il punto 6. del contratto di mutuo, che prevede
l'esigibilità dell'intera somma in caso di ritardo nel pagamento di due rate,
unitamente all'estratto conto (doc. C) e alla diffida di pagamento 10 aprile
1996 (doc. D), è atto a suffragare l'esigibilità della pretesa di restituzione.
Va ammessa quindi l'esistenza di un valido riconoscimento di debito.
2.a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p.
26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire,
FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) In
caso di assunzione cumulativa di debito il debitore si assume in maniera
indipendente un'obbligazione, l'impegno del fideiussore invece è accessorio e
tende a garantire l'obbligazione di un terzo (cfr. Christoph M. Pestalozzi in:
Commentario basilese, Obligationenrecht I, Basilea e Francoforte sul Meno 1996,
n. 1 ss. ad art. 492 CO; DTF 113 II 435 s.). Se non è possibile determinare,
sulla base del tenore letterale del contratto o dalle circostanze, l'esistenza
di un'assunzione cumulativa di debito o di una fideiussione si deve propendere
per quest'ultima (cfr. DTF 81 II 525).
c) Sul
contratto di mutuo si legge la dicitura: "Debitore solidalmente
responsabile: signor __________ ". Sotto l'indicazione "il
mutuatario" compaiono poi i nomi dei coniugi __________ con le rispettive
firme. La posizione giuridica dell'appellante traspare quindi chiaramente dal
tenore del contratto che non abbisogna di interpretazione: egli risulta
debitore solidale e non fideiussore. L'eccezione sollevata non è quindi stata
resa verosimile.
- L’appello
12 febbraio 1997 __________ va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
82 LEF, 492 ss. CO,
pronuncia
-
L’appello
12 febbraio 1997 ___________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 200.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr.
100.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster