AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1997.135
Data decisione, Autorità:
16.11.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00135
Lugano
16 novembre 1998 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 novembre
1997 da
patr.
dall'avv. __________
Contro
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 24/26 settembre 1997 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Lugano con sentenza 4
dicembre 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione
interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr. 1'000.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 9'500.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che, con atto 15 dicembre
1997, ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 29 gennaio 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 24/26 settembre 1997 dell'UE di Lugano __________ (in
seguito __________) ha escusso __________ per l'incasso di fr. 2'883'475.25
oltre interessi al 3% dal 31 dicembre 1995, indicando quale titolo di credito
"mutuo ipotecario; riconoscimento di debito 11.3.1996, cambiale per fr.
318'000.-- tratta dal debitore, cessione di credito __________ nonché le
cartelle ipotecarie al portatore e meglio: CI al portatore di nominali fr.
1'500'000.-- gravante in I rango la part. n. __________ ed in III rango, dopo
precedenze di complessivi fr. 9,6 Mio, la part. n. __________ di __________
". L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, non motivata, la
procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sulle citate cartelle ipotecarie, sul
riconoscimento di debito 11 marzo 1996 (doc. B) e sulla cessione di credito
operata da __________, creditrice originaria (doc. D).
C. All'udienza
di contraddittorio __________ si è opposto all'istanza di controparte in
maniera del tutto vaga e generica.
D. Con
sentenza 4 dicembre 1997 il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha
accolto l'istanza e rigettato in via provvisoria l'opposizione argomentando che
le cartelle ipotecarie e il contratto 11 marzo 1996 (doc. C) costituiscono un
chiaro riconoscimento. La cessione in proprietà delle cartelle giustifica poi
l'esistenza di un pegno immobiliare.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ sostenendo che
__________ avrebbe postulato il rigetto della sola opposizione contro il
credito posto in esecuzione. Il giudice di prime cure avrebbe quindi dovuto
dichiarare d'ufficio che veniva mantenuta l'opposizione interposta contro
l'esistenza del pegno immobiliare.
F. Con
osservazioni 29 gennaio 1998 __________ ha contestato il gravame di controparte
precisando che l'opposizione al precetto è stato una sola e che quindi come
tale l'ha correttamente rigettata il Segretario assessore.
Considerato
in diritto
-
A
norma del nuovo art. 85 RFF (entrato in vigore il 1° gennaio 1997) "salvo
menzione contraria espressa, l'opposizione è presunta diretta contro il credito
e l'esistenza di un diritto di pegno". La novella legislativa ha
rovesciato la presunzione che, in precedenza, voleva l'opposizione immotivata
diretta unicamente contro il credito. Sulla base del vecchio diritto si era
sviluppata la giurisprudenza di questa Camera che prevedeva, in caso di doppia
opposizione (in precedenza, come detto necessaria per contestare il pegno), che
il giudice rigettasse separatamente l'opposizione contro il credito e quella
contro l'esistenza del diritto di pegno. In concreto, sotto l'egida del nuovo
diritto, __________ ha interposto opposizione semplice con gli effetti ex art.
85 RFF. Ciò impone al giudice del rigetto di verificare, oltre al
riconoscimento di debito, l'esistenza del vantato diritto di pegno.
-
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti
(Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
-
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep
1989 pag. 331).
-
Nel
caso di specie lo scritto 11 marzo 1996 (doc. C) firmato dall'escusso e le tre
cartelle ipotecarie sub doc. E rappresentano un chiaro e incontestabile
riconoscimento di debito. Nel doc. C __________ riconosce esplicitamente il
debito posto in esecuzione, cede al creditore (allora il __________) le
cartelle in proprietà ed accetta la disdetta di queste ultime per il 31
dicembre 1996. Il giudice di prime cure ha quindi rettamente ravvisato
l'esistenza di un titolo di rigetto provvisorio e di un pegno immobiliare.
-
L’appello
15 dicembre 1997 di __________ va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
82 LEF, 85 RFF,
pronuncia
-
L’appello
15 dicembre 1997 di __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1'500.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr.
1'500.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster