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Numero d'incarto:
14.1997.128
Data decisione, Autorità:
19.11.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00128
Lugano
19 novembre 1998 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 settembre
1997 da
patr.
dallo __________
Contro
patr.
dallo __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12/18 agosto 1997 dell’UE
di Lugano;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 3 novembre 1997
ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
- La tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a
controparte fr. 600.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 17 novembre 1997
ha postulato l'accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 30 dicembre 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 12/18 agosto 1997 dell'UE di Lugano __________ (in seguito
__________) ha escusso __________ per l'incasso di fr. 150'223.50 oltre
interessi al 7% dal 21 marzo 1997, indicando quale titolo di credito
"cambiale del 21 agosto 1995 per fr. 50'223,50, cambiale del 21 agosto
1995 per fr. 50'000.--, cambiale del 21 agosto 1995 per fr. 50'000.--".
L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il
rigetto provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sui vaglia cambiari citati (doc. A, B e C),
erroneamente qualificati nel PE come cambiali.
C. All'udienza
di contraddittorio __________ si è opposta all'istanza sollevando l'eccezione
di estinzione del debito e producendo documentazione comprovante il versamento
da parte di __________, di fr. 150'223,50 a __________ (cfr. doc. 1, 2 e 3).
L'escutente ha sostenuto che il vaglia cambiario sarebbe un riconoscimento di
debito astratto e che il suo possesso legittimerebbe il portatore all'incasso
dell'importo indicato.
D. Con
sentenza 3 novembre 1997 il Pretore di Lugano ha respinto l'istanza. Il giudice
di prime cure ha ravvisato l'esistenza di un riconoscimento di debito;
l'escussa ha però reso verosimile l'estinzione del debito tramite pagamento.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escutente sostenendo che
i tre effetti le sarebbero stati rimessi dai coniugi __________ a titolo di
garanzia personale per debito potenziale della ditta __________ nell'ambito di
un contratto di fornitura di carburante stipulato da quest'ultima e la
__________. Al momento attuale gli scoperti ammonterebbero a più di fr.
420'000.--. Dai documenti prodotti da __________ risulta che il pagamento è
avvenuto ad opera di __________, persona estranea alla presente procedura. I
coniugi __________ non avrebbero quindi saldato il loro debito. L'obbligazione
incorporata nel vaglia cambiario sarebbe comunque di natura astratta. Il
debitore di un vaglia deve poi, al momento del pagamento, farsi consegnare il
titolo, cosa che in concreto non è avvenuta. Ciò proverebbe che il debito è
ancora scoperto. La semplice fotocopia di un bonifico bancario non sarebbe da
ultimo sufficiente per provare l'avvenuto pagamento.
F. Con
osservazioni 30 dicembre 1997 __________ ha contestato le argomentazioni del
gravame facendo rilevare che, a norma dell'art. 68 CO, l'estinzione di un
debito è possibile anche ad opera di un terzo.
Considerato
in diritto
-
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti
(Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
-
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep
1989 pag. 331).
-
Nel
caso di un'esecuzione ordinaria per titolo cambiario l'esame della sua
esecutività si estende all'accertamento della validità del titolo sotto il
profilo del diritto cambiario (Rep 1979 pag. 400-401 e Rep 1949 pag. 312; Panchaud/
Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 59 pag. 141).
-
In
concreto i tre vaglia cambiari non sono stati presentati per il pagamento entro
il termine fissato (art. 1028 CO in correlazione con l'art 1098 CO). In questo
caso l'emittente del vaglia rimane comunque debitore della somma indicata nel
titolo, egli acquista unicamente il diritto di depositarla presso l'autorità
competente (art. 1032 CO; Stephan Netzle in: Commentario basilese, Obligationenrecht
II, Basilea e Francoforte sul Meno 1994, n. 1 ad. art. 1032 CO). Gli effetti
costituiscono quindi un valido riconoscimento di debito per la somma ivi
indicata.
-
Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p.
26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire,
FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416). L'escusso può rendere verosimile, tra le altre
eccezioni, quella dell'avvenuto pagamento del debito (cfr. Panchaud/Caprez, op.
cit., § 35 p. 78).
-
Nel
caso di specie __________ ha prodotto una copia dell'avviso di addebito e un
estratto delle registrazioni del traffico dei pagamenti della __________ di
__________ (doc. 2 e 3), dai quali risulta un versamento, il 21 dicembre 1995,
di fr. 150'223.50 a favore di __________ e a carico di un conto intestato a
__________. La cifra corrisponde alla somma degli importi indicati sui tre
vaglia cambiari; il trasferimento è avvenuto il giorno successivo alla scadenza
del terzo effetto (20 dicembre 1995, negli altri due la data per il pagamento
risaliva a uno, rispettivamente due mesi prima). La sede di __________
rappresenta poi il luogo di pagamento figurante sui vaglia, il che lascia
presagire un coinvolgimento di quest'ultima nei rapporti tra le parti.
L'adempimento di una prestazione può poi avvenire anche ad opera di una terza
persona (cfr. art. 68 CO). Dall'escussa non si poteva pretendere che rendesse
verosimile l'inesistenza di una posizione debitoria di __________ nei confronti
di __________. Le argomentazioni di quest'ultima circa pesanti scoperti di
__________ e presunte garanzie prestate dai signori __________ costituiscono
dei nova in appello, nemmeno suffragati da indizi. Toccava all'escutente
portare degli elementi che inducessero a credere che il versamento di
__________ tendesse all'estinzione di un altro debito. Ciò non è stato fatto;
l'eccezione di adempimento è stata quindi resa verosimile.
-
L’appello
17 novembre 1997 di __________ va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l'art.
82 LEF,
pronuncia
-
L’appello
17 novembre 1997 di __________, Losanna, è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico __________, che rifonderà a __________ fr.
500.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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