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Numero d'incarto:
14.1997.118
Data decisione, Autorità:
21.08.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00118
Lugano
21 agosto 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 agosto
1997 da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ dell’4/8 agosto 1997 dell’UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
13/14 ottobre 1997 ha così deciso:
“1. È rigettata in via definitiva per la somma di fr.
11’259.-- oltre interessi al 5% dal 10 luglio 1997 l’opposizione interposta al
precetto esecutivo n. 328’845 dell’UEF di Bellinzona, notificato l’8 agosto
1997.
- La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr.
150.--, da anticipare dall’istante, sono a carico della parte convenuta, la
quale rifonderà alla controparte Fr. 150.-- per ripetibili.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 27 ottobre 1997 ha
postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 8 dicembre 1997 la parte appellata si è opposta al gravame;
ritenuto
in
fatto:
A. Con
PE n. __________ dell’8 agosto 1997 dell’UEF di Bellinzona __________ ha
escusso la __________ per l’incasso di fr. 11’259.-- oltre interessi al 10% dal
10 luglio 1997, indicando quale titolo di credito: “Montant dû selon Jugement du
Tribunal de prud’hommes, Lausanne en date du 30 juin 1997.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Pretore:
B. La
procedente fonda la sua pretesa su una transazione giudiziale 30 giugno 1997
(doc. A) conclusa davanti al Tribunal de Prud’hommes di Losanna con cui
l’escussa ha riconosciuto di versare __________ l’importo di fr. 11’259.--.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa ha sostenuto che oltre a non conoscere la lingua
francese, essa non era al corrente delle conseguenze che la transazione
giudiziale avrebbe comportato. Dal verbale traspare inoltre la volontà di
subordinare gli effetti alle risultanze del procedimento penale intentato
contro la procedente. Questa si è resa colpevole di furti e sottrazione di
merce per un valore di fr. 9’294.--, così come di appropriazione indebita per
fr. 7’000.--. La creditrice è poi stata retribuita per 8 mesi con fr. 6’073.--
netti al mese, nonostante la mancata attività. L’escussa ha pertanto sollevato
l’eccezione di compensazione.
D. Con
sentenza 13/14 ottobre 1997 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona
ha accolto parzialmente l’istanza ritenendo la transazione giudiziale doc. A
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. L’eccezione sollevata
dall’escussa in merito alla sua limitata conoscenza della lingua francese, è
stata ritenuta pretestuosa, la __________ essendo stata assistita da un
rappresentante legale. In prima sede è poi stata respinta l’eccezione di
compensazione, non essendo stata fornita alcuna prova. Gli interessi sono stati
riconosciuti ex art. 104 CO unicamente al tasso del 5%.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. In particolare ha rilevato che
durante l’udienza di contraddittorio è stato dimostrato sulla base della documentazione
prodotta che era in corso un’inchiesta penale, avviata con denuncia 27 aprile
1997 e che la procedente si è resa colpevole di diversi reati patrimoniali nei
suoi confronti, per cui la pretesa posta in esecuzione va considerata estinta
per compensazione.
F. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
a) Secondo
l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito é fondato su una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Sono
parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti
giudiziali.
Ex
art. 81 cpv. 1 e 2 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di
un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione,
l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con
documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il
pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Se la sentenza
esecutiva è stata pronunciata in un altro cantone, l’escusso può inoltre
eccepire di non essere stato regolarmente citato o legalmente rappresentato.
b) Secondo
l’art. 81 cpv. 1 LEF l’eccezione compensatoria può venire accolta solo se
provata con documenti. Nel caso in cui l’estinzione del debito viene fondata
sulla compensazione, per giurisprudenza e dottrina costanti la contropretesa
del debitore deve essere provata con una sentenza ai sensi dell’art. 81 cpv. 1
LEF o deve essere riconosciuta senza riserva alcuna (DTF 115 III 97 cons. 4 e
rif. ivi).
Un
credito fondato su una sentenza non può venire compensato con contropretese
contestate, ritenuto che il titolo di rigetto definitivo può venire inficiato
solo con una contropretesa chiara, ossia con documenti assolutamente univoci
(DTF 115 III 100).
c) La
transazione giudiziale doc. A costituisce valido titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione. L’escussa ha sollevato l’eccezione di compensazione con un
suo credito nei confronti della procedente. Come correttamente rilevato in
prima sede la __________ non ha tuttavia prodotto alcun documento atto a
comprovare ex art. 81 cpv. 1 LEF una sua contropretesa. Infatti agli atti non
risulta né una sentenza di condanna della procedente al pagamento di una somma
all’escussa, né vi un riconoscimento senza riserva di una pretesa.
La
sentenza pretorile va quindi confermata.
- L’appello
27 ottobre 1997 della __________ va quindi respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità in
mancanza di un petitum in tal senso (art 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF
pronuncia
-
L’appello
27 ottobre 1997 della __________è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico della __________.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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