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Numero d'incarto:
14.1997.117
Data decisione, Autorità:
25.11.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00117
Lugano
25 novembre 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 luglio
1997 da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________del
4/10 luglio 1997 dell’UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
10 ottobre 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza
è respinta.
- La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 180.-- sono a carico
dell’istante.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 20 ottobre 1997
ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in
fatto:
A. Con
PE n. __________del 4/10 luglio 1997 dell’UEF di Bellinzona __________ ha
escusso __________ per l’incasso di fr. 48’000.-- oltre interessi al 5% dal 1.
gennaio 1997, indicando quale titolo di credito:
“Sentenza
del 17 giugno 1987 della Pretura di Bellinzona. Esecuzione a convalida del
sequestro no. __________.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su una sentenza di divorzio 17 giugno 1987
(doc. B), in cui è stato stabilito al punto 2.2. quanto segue:
“Il
signor __________ verserà alla signora __________ una pensione alimentare di
fr. 5’000.-- (franchi cinquemila) per sé e per il figlio __________. Tale
pensione è da considerarsi quale importo netto disponibile, liberi quindi in
particolare da aggravi fiscali ed è calcolata sulla base dell’indice del costo
della vita di aprile 1986 (punti 228.1). Essa sarà annualmente adeguata
all’incremento dell’indice del costo della vita, la prima volta il 1° gennaio
1988 e sarà riconosciuta per intero ai sensi dell’art. 151 CC anche dopo il
compimento del 20 anno di età del figlio __________ ovvero se per un qualsiasi
motivo dovesse decadere l’obbligo di mantenimento del figlio da parte del
padre.
Il
padre si impegna inoltre a provvedere completamente agli studi del figlio fino
al momento in cui gli stessi potranno ritenersi normalmente conclusi secondo le
sue attitudini e i suoi desideri, ivi compreso il ciclo universitario e post-universitario.”
A
comprova delle sue spese __________ ha prodotto un contratto di locazione per
l’appartamento locato a Zurigo (doc. C), l’abbonamento generale (doc. D) e una
ricevuta del pagamento della tassa semestrale di iscrizione all’Università.
Egli fa valere una pretesa di fr. 2’000.-- al mese per le spese sostenute negli
ultimi due anni, ossia complessivamente fr. 48’000.--.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso non è comparso.
D. Con
sentenza 10 ottobre 1997 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha
respinto l’istanza, argomentando che la sentenza di divorzio doc. B non indica
cifra alcuna in merito al pagamento da parte dell’escusso degli studi del
figlio.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ sostenendo che
l’obbligo dell’escusso di provvedere ai suoi studi previsto nella sentenza di
divorzio è chiaro e incondizionato. Per sua natura detto obbligo non poteva
però essere cifrato, poiché le spese per gli studi variano a seconda della
natura degli stessi. Determinante è in casu l’obbligo di “provvedere
completamente agli studi del figlio”, per cui doveva solo giustificare quanto
gli occorre mensilmente per completare gli studi, cosa che egli ha fatto
producendo i doc. C, D e E, da cui risultano spese vive di complessivi fr.
943.80 al mese. Se a detto importo si aggiunge il minimo di esistenza di fr.
1’025.--, nonché il premio per la cassa malati, appare evidente che l’importo
di fr. 2’000.-- al mese è giustificato.
Considerato
in diritto:
a) Ex
art. 81 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’Autorità
della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione,
l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con
documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il
pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
b) Condizioni
per la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione sono l’identità del
credito posto in esecuzione con quello riconosciuto nella sentenza e la
quantificazione di questo credito (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnng, Zurigo
1980, § 108 p. 260).
c) La
sentenza di divorzio doc. B prevede l’obbligo dell’escusso di pagare una
pensione alimentare mensile indicizzata di fr. 5’000.-- per la ex-moglie e per
il figlio e di provvedere completamente agli studi di quest’ultimo. Essa non
indica però alcun importo determinato, destinato al pagamento degli studi del
figlio __________. Pertanto, nonostante l’appellante abbia documentato le spese
sostenute per gli studi, non è possibile in sede di rigetto definitivo
dell’opposizione fissare un importo non già quantificato nella sentenza di
divorzio. Il doc. B, come correttamente ritenuto in prima sede, non può quindi
costituire valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per la pretesa
posta in esecuzione.
- L’appello
20 ottobre 1997 di __________ va di conseguenza respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, la
parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
-
L’appello
20 ottobre 1997 __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di __________.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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