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Numero d'incarto:
14.1997.115
Data decisione, Autorità:
17.11.1997, CEF
Incarto n.
14.97.00115
Lugano
17 novembre 1997
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 luglio
1997 da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 26/27 giugno 1997 dell‘UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
10/11 settembre 1997 ha così deciso:
“1. È rigettata in via provvisoria per
la somma di Fr. 23’000.-- oltre interessi al 5% dal 15 agosto 1997
l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di
Bellinzona, notificato il 27 giugno 1997.
- La tassa di giustizia e le spese di
complessivi Fr. 160.--, da anticipare dall’istante, sono a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà alla controparte Fr. 300.-- per ripetibili.”
Sentenza
dedotta in appello dall’escusso che con atto 14 ottobre 1997 ne postula
l’annullamento, con protesta di spese e ripetibili di seconda istanza,
subordinatamente l’accoglimento parziale dell’istanza, protestate spese e
ripetibili, di prima istanza in rapporto al grado di soccombenza;
con
osservazioni 29 ottobre 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili,
ritenuto in
fatto e considerando in diritto
-
che
la sentenza 10 settembre 1997 del Segretario assessore della Pretura di
Bellinzona è stata intimata l’11 settembre 1997;
-
che
l’atto di appello datato 14 ottobre 1997 è pervenuto alla Pretura di Bellinzona
il 16 ottobre 1997;
-
che
l’appellante ha dichiarato di essere stato assente all’estero dal 5 settembre
al 6 ottobre 1997, ma di avere dato disposizioni alle PTT di trattenere la
corrispondenza ed in particolare le raccomandate a lui indirizzate, per cui
l’appello secondo l'escusso è tempestivo, la sentenza in oggetto essendo stata
ritirata l’8 ottobre 1997;
-
che
nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci
giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);
-
che
per prassi federale costante gli atti spediti per raccomandata si reputano
notificati al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se
l’invio non è stato recapitato al domicilio, né viene ritirato alla posta entro
il termine di giacenza, si reputa notificato il settimo ed ultimo giorno di
deposito presso l’ufficio postale in conformità all’art. 169 cpv. 1 lett. d) ed
e) dell’Ordinanza (1) della Legge federale sul servizio delle poste [OSP (1) in: RS 783.01], sempre che un avviso di ritiro ai sensi dell’art. 157 OSP (1)
sia stato lasciato nella cassetta delle lettere o nella casella postale del
destinatario (DTF 97 III 10; 100 III 3; 116 III 58; Hans Fritzsche/ Hans Ulrich
Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I Zurigo
1984 §13 N. 99 p.156) e che il destinatario doveva aspettarsi l’invio di una
raccomandata in quel periodo (Pierre Roberto Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, Losanna 1993, p. 102);
-
che
la giurisprudenza federale ha pure stabilito che chi si allontana dal proprio
recapito mentre è pendente una procedura in cui è coinvolto deve prendere le
misure appropriate affinché le comunicazioni dell’autorità gli possano essere
notificate, sia designando un rappresentante, sia indicando il nuovo recapito,
sia convenendo con l’autorità che la stessa non proceda all’intimazione di atti
durante il periodo di assenza;
-
che
tale obbligo di diligenza sussiste tuttavia soltanto quando il destinatario
deve aspettarsi con una certa verosimiglianza un’intimazione durante il periodo
di assenza (DTF 97 III 10; 101 Ia 7; 107 V 189; 115 Ia 14; 116 Ia 92), mentre
non costituisce invece una misura adeguata nel senso citato l’ordine
all’ufficio postale di trattenere la corrispondenza (DTF 107 V 190), misura che
pertanto non comporta una deroga al citato principio secondo cui un invio
raccomandato è ritenuto notificato l’ultimo dei sette giorni di giacenza di cui
all’art. 169 cpv. 1 lett. d) ed e) OSP (1) (DTF 99 II 352; 107 V 187; 113 Ib
90; confermata ancora in DTF [I Corte
di diritto pubblico] 2 settembre 1994
in re S.; CEF 11 dicembre 1996 su reclamo G.F.);
-
che
il fatto che l’appellante abbia dato ordine all’Ufficio postale di trattenere
la sua posta è ininfluente sull’ossequio dei termini per presentare appello,
dovendo __________ predisporsi convenientemente alla tutela dei suoi diritti,
essendo egli stato a conoscenza della procedura pendente davanti alla Pretura
di Bellinzona, l’istanza di rigetto dell’opposizione datata 14 luglio 1997 con
la relativa citazione per l’udienza di contraddittorio essendogli infatti stata
spedita con invio raccomandato n. __________il 15 luglio 1997, essendone egli
stato avvisato per il ritiro il 16 luglio 1997 e la citata raccomandata
essendogli stata distribuita il 24 luglio 1997 (cfr. ricerca postale 20 ottobre
1997);
-
che
nella concreta fattispecie la sentenza 10 settembre 1997 del Segretario assessore
della Pretura di Bellinzona, intimata l’11 settembre 1997, non potendo essere
recapitata per le disposizioni date dall’appellante all’Ufficio postale, va
considerata notificata il settimo ed ultimo giorno di deposito, ossia il 18
settembre 1997;
-
che
il termine di dieci giorni per presentare appello ha pertanto iniziato a
decorrere il 19 settembre 1997, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel
computo dei termini il 18 settembre 1997, giorno presunto della ricezione
della sentenza da parte dell’appellante, per giungere a scadenza il 29
settembre 1997, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato 14
ottobre 1997 e pervenuto alla Pretura di Bellinzona il 16 ottobre 1997;
per questi motivi,
richiamati
gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC, 169 cpv. 1 lett. d) e e) dell’Ordinanza
(1) della Legge federale sul servizio delle poste
pronuncia
- L'appello
14 ottobre 1997 di __________, è inammissibile siccome tardivo.
.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 250.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di
__________, il quale rifonderà a __________ Fr. 300.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona
Per la Camera esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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