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Numero d'incarto:
14.1996.90
Data decisione, Autorità:
27.02.1998, CEF
Incarto n.
14.96.00090
Lugano
27 febbraio 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 giugno
1996 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________
del 15/28 maggio 1996 dell’UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
11/12 settembre 1996 ha così pronunciato:
“1. È
rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al precetto esecutivo no.
__________ dell’UEF di Bellinzona;
- La
tassa di giustizia globale di Fr. 100.--, da anticipare dall’istante, è a
carico della parte convenuta che rifonderà inoltre alla controparte Fr. 50.-- a
titolo di indennità.”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 26 settembre 1996
ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibilli;
preso atto che la
parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato
che con decreto presidenziale 1./3 ottobre 1996 all’appello è stato concesso
effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 15/28 maggio 1996 dell’UEF di Bellinzona la __________ ha
escusso __________ per l’incasso di Fr. 34’096.50 oltre interessi al 16.50%
dall’11 maggio 1996, Fr. 5’573.25 e Fr. 7’021.90, indicando quale titolo di
credito: “Contratto di prestito del 07.07.1993 no. __________+ supplemento
scaduto fino al 16.02.1995 + interessi scaduti dal 17.02.1995 al 06.05.1996”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su un contratto di mutuo 7 luglio 1993 (doc.
A), con il quale ha concesso all’escusso un credito di Fr. 54’000.--. Il
contratto prevede il rimborso della somma mutuata oltre a Fr. 18’684.-- pari al
16.50% p.a. per interessi e spese d’amministrazione (incluse le spese per
l’assicurazione in caso di decesso) in 48 rate mensili consecutive, ciascuna di
Fr. 1’514.25, pagabili il 1. giorno di ogni mese, con inizio il 1. settembre
1993. Secondo il punto 6. del contratto, "se il mutuatario non provvede
puntualmente al pagamento, cade in mora senza preavviso da parte della banca,
mentre se è in mora di 10 giorni con il pagamento di due rate, la banca può
esigere il pagamento immediato di tutto il saldo ancora dovuto. A partire da
quel momento, sul capitale ancora scoperto è dovuto il 12% per anno per
interessi di mora e inoltre la differenza fino al supplemento in % per anno,
stabilito dal contratto per spese di amministrazione e spese in contanti
giustificate, ossia Fr. 6.-- per ogni richiamo o lettera, Fr. 15.--per ogni
ricerca d’indirizzo e per ogni estratto conto richiesto dal mutuatario".
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha contestato gli interessi richiesti, che
andrebbero oltre le condizioni contrattuali, in particolare l’importo di Fr.
7’021.90. Egli ha inoltre rilevato che il contratto di prestito prevedeva il
saldo in 48 rate mensili di Fr. 1’514.25. Secondo la legge, gli interessi non
maturati in caso di rimborso anticipato del credito non possono essere
applicati.
D. Con
sentenza 11 settembre 1996 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona
ha accolto l’istanza argomentando che la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF e che gli interessi sono stati
calcolati secondo l’art. 6 delle condizioni contrattuali
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
in diritto:
- La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il
contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della
somma mutuata, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:
-
vi
è contratto di mutuo scritto;
-
vi
è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una
ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale
pattuito;
-
la
pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re J./W.SA).
c) In
casu vi è contratto di mutuo scritto (doc. A). L’escusso non ha inoltre negato
di avere ricevuto la somma mutuata. Per quel che riguarda l’esigibilità della
pretesa posta in esecuzione, va rilevato che il punto 6 del contratto prevede
che se il debitore è in mora da 10 giorni con il pagamento di due rate, la
banca può esigere il pagamento di tutto il saldo ancora dovuto. A partire dal
quel momento il mutuatario si è obbligato a pagare sul capitale ancora scoperto
un tasso del 12% per anno per interessi di mora e inoltre la differenza fino al
supplemento, in % per anno, stabilito da contratto per spese di amministrazione
e spese in contanti giustificate. La procedente ha prodotto un conteggio
dettagliato dal quale risultano i versamenti effettuati dal debitore, gli
interessi calcolati sul capitale e gli interessi di mora, così come le spese
amministrative. L’escusso ha sostenuto che in caso di rimborso anticipato del
credito, non possono essere applicati gli interessi non maturati. Egli non ha
tuttavia suffragato le sue allegazioni con un conteggio dettagliato, che
permetta una chiara ed immediata ricostruzione di quanto secondo lui può essere
preteso dalla banca. Un’indagine approfondita di natura contabile sfugge
tuttavia al potere di cognizione del giudice del rigetto, per cui l’escusso è
rinviato, se del caso, all’azione di disconoscimento del debito. Essendo
pertanto adempiute le condizioni di cui al precedente considerando, il
contratto di mutuo doc. A costituisce valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione, per cui la sentenza pretorile va confermata.
- L’appello
26 settembre 1996 di __________ va quindi respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in
mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato
osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l’art.
82 LEF
pronuncia
-
L’appello
26 settembre 1996 di __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di __________
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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