AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1996.69
Data decisione, Autorità:
24.10.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00069
Lugano
24 ottobre 1997
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 giugno
1996 da
rappr.
da__________ __________
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 9/21 maggio 1996 dell’UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona con sentenza 24/25 luglio
1996 ha così deciso:
“1. L’istanza
è respinta
- La tassa di giustizia di Fr. 600.-- è
a carico della parte istante la quale rifonderà al convenuto la somma di Fr.
300.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 5 agosto 1996
ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la
parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 9/21 maggio 1996 dell’UEF di Bellinzona la __________ (in
seguito: __________) ha __________ per l’incasso di Fr. 4’817’500.--, indicando
quale titolo di credito:
“- cartella
ipotecaria al portatore di Fr. 1’000’000.--, gravante in I. e pari rango con
un’altra cartella di pari importo. doc. no. __________, dat. 26.7.89;
-
cartella
ipotecaria al portatore di Fr. 1’000’000.--, gravante in I. e pari rango con
un’altra cartella di pari importo, doc. __________, dat. 26.7.89;
-
cartella
ipotecaria al portatore di Fr. 1’000’000.-- gravante in II. rango, precedenza
Fr. 2’000’000.-- doc. no. __________, dat. 5.10.89;
-
cartella
ipotecaria al portatore di Fr. 500’000.-- gravante in III. rango, precedenza
Fr. 3’000’000.-- doc. no. __________, dat. 16.10.92;
-
cartella
ipotecaria al portatore di Fr. 150’000.-- gravante in IV. e pari rango con un’altra
cartella ipotecaria di Fr. 450’000.--, precedenza Fr. 350’000.--, doc. no.
__________, dat. 16.10.92;
-
cartella
ipotecaria al portatore di Fr. 450’000.-- gravante in IV. e pari rango con
un’altra cartella ipotecaria di Fr. 150’000.--, precedenza Fr. 350’000.--, doc.
no. __________, dat. 04.5.93;
-
cartella
ipotecaria al portatore di Fr. 550’000.-- gravante in V. rango, precedenza Fr.
4’100’000.--, doc. n. __________, dat. 12.4.94;
-
cartella
ipotecaria al portatore di Fr. 100’000.-- gravante in VI. rango, precedenza Fr.
4’650’000.--.
Tutte
le cartelle ipotecarie sopraccitate gravano la part. no. __________ del Comune
di __________. Proprietario fondiario e debitore: __________ Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedente ha prodotto con l’istanza di rigetto dell’opposizione 8 cartelle
ipotecarie al portatore per un valore nominale complessivo di Fr. 4’750’000.--
(doc. da B a I), così come un contratto di concessione di prestito 25 aprile/6
giugno 1994 (doc. A) per un importo di Fr. 4’750’000.-- stipulato con
l'escusso. Con lettera 26 aprile 1995 (doc. L) la creditrice ha disdetto il
prestito ipotecario per il 31 dicembre 1995.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha eccepito la mancata disdetta delle cartelle
ipotecarie.
D. Con
sentenza 24/25 luglio 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto
l’istanza argomentando che il contratto di concessione di prestito ipotecario
non può essere ritenuto quale titolo di rigetto, non essendo stato indicato nel
PE. Per le tre cartelle ipotecarie doc. B, C e D. di nominali Fr. 1’000’000.--
cadauna, il termine di preavviso è ridotto a tre mesi, mentre per le rimanenti
cartelle ipotecarie doc. E, F, G, H, e I il preavviso è di sei mesi, da far
precorrere ad una scadenza semestrale di interessi. La disdetta 26 aprile 1995
per il 31 dicembre 1995 rispetta i termini di preavviso legali o
contrattualmente pattuiti. Con questo scritto la __________ ha disdetto il
prestito ipotecario, senza tuttavia denunciare il rimborso delle cartelle
ipotecarie, per cui non vi è stata disdetta dei crediti risultanti da questi
titoli. In prima sede è pertanto stata accolta l’eccezione sollevata
dall’escusso d’inesigibilità della pretesa posta in esecuzione.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente con
argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Ex
art. 82 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata il creditore può chiedere il rigetto
provvisorio dell’opposizione. La volontà di obbligarsi può risultare anche da
un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale quale la
cartella ipotecaria (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione
nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il credito (indicato nel
precetto esecutivo) con il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op.
cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Vi
deve essere esigibilità del credito già al momento dell’invio della domanda
d’esecuzione e non solo al momento della litispendenza dell’istanza di rigetto:
il diritto esecutivo serve infatti a realizzare il diritto materiale; un
credito non ancora esigibile per diritto materiale al momento dell’invio della
domanda d’esecuzione non può essere tenuto in considerazione nemmeno quando
l’esigibilità sia realizzata al momento della litispendenza dell’istanza di
rigetto (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 347).
d) Ex
art. 844 CC, salvo contraria disposizione, il creditore ed il debitore possono
denunciare il rimborso della cartella ipotecaria solo con il preavviso di sei
mesi e per il termine consueto del pagamento degli interessi.
Il
diritto cantonale può stabilire delle norme restrittive per la disdetta delle
cartelle ipotecarie. La predetta norma è di diritto dispositivo. Le parti
possono infatti per esempio modificare i termini previsti dalla legge. Gli
accordi speciali relativi alla disdetta delle cartelle ipotecarie devono essere
indicati a Registro fondiario nella colonna delle osservazioni (art. 40 cpv. 2
ORF). La libertà delle parti può tuttavia essere limitata da norme di diritto
cantonale. L’art. 844 cpv. 2 CC permette infatti ai cantoni di emanare
disposizioni restrittive in materia (Paul Henri Steinauer, Les droits réels,
vol. III, Berna 1996, § 95 n. 2943-2944 p. 248-249).
e) Il
Cantone Ticino non ha emanato alcuna disposizione relativa ai termini di
disdetta delle cartelle ipotecarie, per cui le parti possono in merito
accordarsi liberamente.
f) Nonostante
la creditrice abbia indicato sull’istanza di rigetto dell’opposzione e
prodotto, insieme alle cartelle ipotecarie doc. da B a I, anche il contratto di
concessione di prestito ipotecario 25 aprile 1994 (doc. A), questo documento,
non essendo menzionato sul PE, non può essere considerato quale titolo di
rigetto dell’opposizione, non essendo data identità tra il credito indicato sul
PE con il credito di cui ai doc. prodotti. Quali titoli di rigetto
dell’opposizione possono quindi essere considerate unicamente le cartelle
ipotecarie. Dall’esame di quest’ultime risulta che per le tre di nominali Fr.
1’000’000.-- (doc. B, C e D) è previsto un termine di preavviso di 3 mesi,
mentre per le rimanenti cartelle (doc. E, F, G, H e I) il termine è di sei mesi
per una scadenza semestrale di interessi. Dalla disdetta 26 aprile 1995 (doc.
L) emerge tuttavia che la __________ con questo scritto si è limitata a
chiedere il rimborso del prestito ipotecario, mentre non ha formulato alcuna
disdetta delle cartelle ipotecarie Con l’appello la creditrice ha fatto
riferimento all’atto di cessione in garanzia delle cartelle ipotecarie,
sottoscritto dall’appellato il 6 giugno 1994, ed in particolare alla cifra 3,
nella quale sarebbe stato precisato che non è necessario disdire anche i
crediti derivanti dai titoli ipotecari. Contrariamente a quanto sostenuto dalla
__________, questo atto di cessione non è stato tuttavia prodotto con l’istanza
di rigetto dell’opposizione quale parte integrante del contratto di concessione
di prestito ipotecario doc. A. Da quest’ultimo si evince sì l’esistenza di un
“atto di cessione in garanzia” e di “Condizioni generali”. Questi documenti
non risultano tuttavia agli atti. Mancando pertanto sia un’esplicita disdetta
delle cartelle ipotecarie che un documento attestante la loro automatica
disdetta in caso di richiesta di rimborso del prestito ipotecario, il primo
giudice ha correttamente respinto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione
per inesigibilità del credito posto in esecuzione.
- L’appello
5 agosto 1996 __________ va quindi respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in
mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato
osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
-
L’appello
5 agosto 1996 __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 900.--, già anticipata dall’appellante, è a carico
della __________.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello
Il
Presidente La
Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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