Appeal declared null for failure to state grounds and requests

14.1996.62Übriges Gericht30.10.1996Inadmissible

Zusammenfassung

The debtor appealed a summary order granting provisional release from objection in part. The appellate brief did not contain the required requests or the factual and legal grounds. The Camera di esecuzione e fallimenti therefore held that the appeal was null under Art. 309 CPC and did not examine the merits. The appellant was ordered to pay the CHF 225 court fee.

Regest

Art. 309 CPC; formal requirements of the appeal brief; nullity for absence of requests and grounds. An appeal in summary proceedings must contain, in particular, the appellate requests and the factual and legal reasons relied on (cpv. 2 lett. e-f). If these elements are manifestly missing, the appeal is null ex lege under cpv. 5. In such a case, the appellate court need not invite the respondent to file observations; new facts, evidence and objections are inadmissible on appeal pursuant to Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, and the defective filing cannot be cured by a mere notice of challenge.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1996.62

Data decisione, Autorità: 30.10.1996, CEF

Incarto n. 14.96.00062

Lugano 30 settembre 1996 /B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 aprile 1996 da


patr. da: avv. __________

contro


tendente ad ottenere il rigetto .provvisorio dell‘opposizione interposta al PE n. __________ del 26/28 febbraio 1996 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2/4 luglio 1996 ha così pronunciato:

“1. L’istanza é parzialmente accolta nel senso dei considerandi e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo é rigettata in via provvisoria per Fr. 20’040.-- oltre interessi al 5% dal 1. settembre 1995.

  1. La tassa di giustizia in Fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante, é posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 350.-- a titolo di ripetibili.”

Sentenza dedotta in appello dall’escussa con atto 17 luglio 1996;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

  • che con sentenza 2/4 luglio 1996 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha parzialmente accolto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata dalla __________;

  • che con atto 17 luglio 1996 __________ si é aggravata contro il pronunciato pretorile, chiedendo di potere esporre il suo ricorso a voce, poiché alcune cose scritte non corrisponderebbero al vero ed in Pretura avrebbe chiesto di potere visionare quanto era stato verbalizzato, ricevendo tuttavia una risposta negativa;

  • che l’appellante ha inoltre chiesto di poter produrre per conoscenza di questa Camera eventuali documenti scritti;

  • che forma e contenuto dell’appello sono disciplinati all’art. 309 CPC che al cpv. 2 elenca, tra l’altro, sub:

e) le domande d’appello;

f) i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;

  • che l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;

  • che per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la declaratoria di nullità dell’appello;

  • che l’appellazione si riduce alla semplice comunicazione di impugnazione, tanto irrituale quanto inconcludente;

  • che ne consegue per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF 4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio 1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre 1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep 1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);

  • che inoltre ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello é esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni;

  • che l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto di appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC, applicabile anche alla CEF);

per i quali motivi,

richiamati i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC

pronuncia

  1. L’appello 17 luglio 1996 di __________, è dichiarato nullo.

  2. La tassa di giustizia di Fr. 225.-- è a carico di __________.

  3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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