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Numero d'incarto:
14.1996.61
Data decisione, Autorità:
29.01.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00061
Lugano
29 gennaio 1997
/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 31 marzo 1996 da
contro
per
ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________
del 10 gennaio / 15 febbraio 1996 dell'UEF di Locarno;
sulla quale
istanza il Pretore di Locarno-Città ha così deciso il 3 luglio 1996:
- L'istanza è accolta.
§ Di
conseguenza è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da
__________ al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno per
l'importo di Fr. 12'187.-- oltre interessi al 5% dal 24 giugno 1995 e Fr.
110.-- di spese esecutive.
- Spese
e TG per complessivi Fr. 210.--, da anticipare dagli istanti in solido, sono a
carico di __________ che rifonderà a __________ e __________ Fr. 200.-- di
indennità;
decisione
tempestivamente dedotta in appello il 9 luglio 1996 dall'escusso che ha chiesto
sia giudicato:
-
La sentenza 3 luglio 1996
del Pretore di Locarno-Città è annullata.
-
"Spese, tasse di
giustizia con il favore delle disposizioni legali";
rilevato che gli appellati hanno chiesto
la reiezione del gravame;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto:
che
con PE n. __________del 10 gennaio / 15 febbraio 1996 __________ e __________
procedono contro __________ per Fr. 12'187.-- oltre accessori per "1. und letzte
Seite Urteil des Bezirksgerichtes __________datiert vom 24. Mai 1995";
che
l'escusso ha interposto tempestiva opposizione;
che
con istanza 31 marzo 1996 - redatta in lingua tedesca - __________ e __________
hanno chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione, protestate spese e
indennità;
che
all'udienza del 27 giugno 1996 l'escusso si è opposto alla domanda di rigetto,
contestando integralmente il credito derivante dalla sentenza del Bezirksgericht
di __________, atteso che: "in particolare osserva che giusta l'art. 117
CPC l'istanza doveva essere fatta in lingua italiana, riservandosi di sollevare
altre eccezioni se vi sarà un seguito della procedura" (cfr. verbale);
che
il Pretore ha accolto l'istanza, dopo aver respinto l'eccezione d'ordine
perché:
-
"in
virtù dell'art. 117 CPC il processo deve svolgersi in lingua italiana per cui,
di regola, gli allegati scritti vanno redatti nella medesima lingua. Il mancato
rispetto di tale norma non implica però la sanzione della nullità, ma semmai
dell'annullabilità ai sensi dell'art. 143 cpv. 1 CPC";
-
è
prassi costante del Pretore ammettere l'inoltro di istanze di rigetto anche se
redatte non in lingua italiana ma in altra lingua ufficiale;
-
l'annullabilità
è data se la violazione della forma arreca alla parte avversa un pregiudizio
che non si può riparare altrimenti;
-
"l'escusso
non ha espresso di aver subito un particolare pregiudizio dal fatto di essersi
visto intimare l'istanza in tedesco";
-
l'escusso
doveva protestare già al momento della ricezione dell'istanza e non solo nel
corso dell'udienza;
-
"l'escusso
non risulta essere all'oscuro del contenuto del titolo come tale, vista la sua
partecipazione al processo davanti al Bezirksgericht __________con il
patrocinio di un legale";
che
con tempestivo "ricorso per cassazione" (recte: appello) __________
ha chiesto la declaratoria di nullità del giudizio pretorile, atteso che:
-
è
stato impedito, per ragioni di salute, di protestare già al momento della
ricezione dell'istanza;
-
"quanto
è stato discusso davanti al Bezirksgericht Albula e il contenuto di tutti gli
atti erano in lingua tedesca";
-
"non
conosco per niente la lingua tedesca";
-
nella
procedura grigionese è stato patrocinato da un legale del posto;
che
gli appellati hanno chiesto la reiezione del gravame, ritenuto che:
-
il
giudizio pretorile non viola l'art. 117 CPC;
-
i
certificati medici non sono credibili;
-
la
procedura davanti al Bezirksgericht __________ si è svolta nelle forme di rito
e l'escusso era patrocinato da un avvocato;
che
ex art. 117 cpv. 1 CPC il processo deve svolgersi in lingua italiana, ritenuto
che per il cpv. 2 "gli atti processuali, i documenti e le perizie"
sono trattati allo stesso modo;
che
la normativa di diritto processuale ticinese riprende un principio generale ben
radicato nel diritto ticinese: già l'art. 39 dell'abrogato CPC del 24 giugno
1924 stabiliva che "le allegazioni e conclusioni devono essere scritte in
lingua italiana". Si tratta, per "radicata giurisprudenza" della
II. Camera civile del Tribunale d'appello (cfr. sentenza 15 luglio 1974 in Rep.
1975 p. 302-303 nonché sentenza inedita in re Z. c. F. del 3 febbraio 1965
della CCA), di "un prescritto di ordine pubblico che nel nostro Cantone
non richiede alcuna giustificazione per cui l'osservanza di questa fondamentale
forma non può essere lasciata all'arbitrio delle parti né all'inerzia del giudice".
Il Tribunale federale ha dal canto suo stabilito che il riconoscimento delle
quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti
con le autorità federali per cui il diritto processuale cantonale può
prescrivere, tra l'altro, l'uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone
per la stesura degli atti processuali (cfr. DTF 83 III 58, giurisprudenza che
ha trovato ulteriore conferma in DTF 102 Ia 35-38; Flavio Cometta, Il rigetto
provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p.
331);
che
l'escusso ha correttamente censurato la violazione del principio dell'uso della
lingua italiana nel momento procedurale destinato a siffatta argomentazione,
atteso che per il principio dell'oralità allegazioni e documentazione fuori
udienza non possono essere ammesse da questa Camera per ragioni formali, l'art.
387 cpv. 2 CPC stabilendo che le parti all'udienza possono esporre le loro
domande, le eccezioni d'ordine e di merito e devono produrre - sotto pena di
perenzione - i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero
già stati prodotti unitamente all'istanza scritta (cfr. Cometta, op. cit., p.
331);
che
il principio dell'oralità, dedotto dall'art. 387 cpv. 2 CPC, assume carattere
cogente in virtù dell'art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice di
adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge;
che
pertanto l'escusso non poteva determinarsi sull'istanza di rigetto, nemmeno dal
profilo formale, prima dell'udienza per il contraddittorio;
che
la censura pretorile sul preteso ritardo dell'escusso nel richiedere l'uso
della lingua italiana misconosce l'impossibilità di farla valere anzitempo
nelle forme di rito;
che
l'esame della portata delle certificazioni mediche prodotte si rende di
conseguenza superfluo;
che
non viola il principio della buona fede la censura di violazione del requisito
dell'uso della lingua italiana (cfr. sul tema Flavio Cometta, Il giudice del
diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991, p. 298), tanto
più che l'escusso assevera di non conoscere la lingua tedesca e che la sentenza
dedotta in esecuzione - redatta in tedesco - è stata resa in procedura
giudiziale che ha visto __________ rappresentato da un avvocato, a differenza
di quanto si realizza nel caso di specie;
che
il principio di celerità, che informa la procedura sommaria del diritto
esecutivo, non consente di citare le parti ad una seconda udienza;
che
gli istanti non subiscono comunque altro pregiudizio se non l'onere di
ricominciare la procedura, in tal caso non essendo proponibile l'eccezione di
cosa giudicata (Rep 1989, p. 343-344);
che
l'appello deve quindi essere accolto, con tassa di giustizia a carico in solido
di __________e __________, ritenuto che non si assegnano indennità perché non
richieste (art. 51, 54, 67 cpv. 1 e 68 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 117 CPC, 80 e 81 LEF
pronuncia:
I. L'appellazione
9 luglio 1996 __________, è accolta.
Di
conseguenza la sentenza 3 luglio 1996 del Pretore di Locarno-Città è così
riformata:
"1. L'istanza
25 luglio 1994 di __________e __________ è irricevibile.
- La
tassa di giustizia in Fr. 210.--, già anticipata dagli istanti, resta a carico
di __________e __________ ".
II. La
tassa di giustizia d'appello in Fr. 315.--, già anticipata da __________, è a
carico in solido di __________e __________.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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