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Numero d'incarto:
14.1996.57
Data decisione, Autorità:
07.10.1996, CEF
Incarto n.
14.96.00057
Lugano
7 ottobre 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla procedura fallimentare dipendente dall’istanza 26 aprile 1996 presentata
da
__________,
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 25 giugno 1996 ha così pronunciato:
“E`
pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì 25 giugno
1996 alle ore 14.00.
2/3 omissis.”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla
__________ che ne postula l’annullamento;
rilevato che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
richiamato il decreto presidenziale 4/12 luglio 1996
che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto
A. Con istanza 26 aprile 1996 la __________ per il
personale ha chiesto il fallimento __________ per Fr. 10’110.50 oltre accessori
e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 12 giugno 1996
l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante adduce di essersi accordata con la
creditrice per potere saldare il suo debito in rate mensili, producendo
ricevute in tal senso, attestanti che il pagamento del debito di ancora Fr.
5’586.40 al momento della presentazione dell’istanza di fallimento, é stato
saldato con versamenti di Fr. 1’000.-- risp. Fr. 4’700.-- il 9 giugno risp. il
21 giugno 1996 (doc. B), ossia prima della pronuncia del fallimento.
Considerato
in
diritto:
- L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver versato rate mensili in
pagamento del proprio debito.
A
sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella
narrativa fattuale sub C.
a) La questione a sapere se possono essere ammessi in
seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto
processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha
facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella
procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF.
Per
gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura
sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC).
Contro
la decisione in prima sede del Pretore è dato il rimedio dell’appellazione a
questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa
particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano
l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b
CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni
(cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28
gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).
La
scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità
procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di
nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma
ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria
di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF
8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p.
4-5.
Gli
pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora
fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un
ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi
effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f.
e rif. ivi).
-
Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso
costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di
decozione: il fallimento va quindi annullato.
-
La tassa di giustizia è a carico dell’appellante,
siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati
pronuncia
I. L’appello
è accolto.
Di
conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
“1. La
dichiarazione di fallimento 25 giugno 1996 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. n. FA.96.00490, nei confronti della
__________ è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a
carico della __________
-
Le
spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a
carico della __________.”
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il
Presidente La
Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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