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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1996.56
Data decisione, Autorità:
25.10.1996, CEF
Incarto n.
14.96.00056
Lugano
25 ottobre 1996
/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 17 maggio 1996
presentata da
rappr.
da: __________
contro
__________;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 27
giugno 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza
è respinta.
- La tassa di giustizia di Fr. 80.--, da anticipare
dalla parte istante, resta a suo carico.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da__________ __________ che ha postulato
l’accoglimento dell’istanza di fallimento, protestate spese e ripetibili;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in
fatto:
A. Con
istanza 17 maggio 1996 __________ (in seguito: __________) ha chiesto il
fallimento di __________ sulla base del PE n. __________. Questo è stato emesso
il 7 febbraio 1995 e notificato al debitore il 6 marzo 1995, che lo stesso
giorno ha interposto opposizione. Il 17 marzo 1995 la creditrice ha presentato
l’istanza di rigetto. Con sentenza 10 maggio 1995 la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, ha rigettato l’opposizione in via provvisoria.
B. All’udienza
di contradditorio nessuna delle parti è comparsa.
C. Con
sentenza 27 giugno 1996 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
respinto l’istanza argomentando che il diritto di chiedere il fallimento si
estingue con il decorso di un anno dalla notifica del PE. In prima sede è stato
ritenuto che nonostante la sospensione del decorrere dei termini durante la procedura
di rigetto dell’opposizione, l’istanza di fallimento è manifestamente tardiva.
D. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________ sostenendo che
la sentenza di rigetto dell’opposizione è datata 10 maggio 1995 e la crescita
in giudicato - 10 giorni per un eventuale appello più 10 giorni per
un’eventuale azione di disconoscimento di debito - non è intervenuta prima del
31 maggio 1995. Il periodo di sospensione dei termini ex art. 166 cpv. 2 LEF
deve quindi essere computato a partire dal giorno in cui è stata interposta
l’opposizione, ossia dal 6 marzo 1995, fino al giorno della crescita in
giudicato della sentenza di rigetto dell’opposizione, ovvero il 31 maggio 1995.
Considerato
in diritto:
a) Ex
art. 166 LEF decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della
comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può
chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato.
Tale
diritto si estingue con il decorso di un anno dalla notificazione del precetto.
Ove sia stata fatta opposizione, non si computa il tempo trascorso dal giorno
in cui l’azione fu promossa a quello della sua giudiziale definizione.
b) Il
PE n. __________ è stato emesso il 7 febbraio 1995 e notificato al debitore il
6 marzo 1995, giorno in cui __________ ha interposto opposizione. Il 17 marzo
1995 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione, per cui
dalla notificazione del PE al giorno della presentazione dell’istanza di
rigetto sono trascorsi 10 giorni. La sentenza di rigetto dell’opposizione è
stata emessa l’11 maggio 1995, notificata al__________ il 12 maggio 1996 (cfr.
ricerca postale) ed è cresciuta in giudicato trascorso il termine di 10 giorni
per la presentazione dell’appello (art. 308 CPC), ossia il 22 maggio 1995,
ritenuto che il termine di 10 giorni per l'azione di disconoscimento di debito
non sospende, contrariamente alla tesi della creditrice, il decorso del termine
di validità del precetto. Il termine di un anno ha quindi ripreso a decorrere
dal 22 maggio 1995 per estinguersi il 12 maggio 1996, considerati i 10 giorni
già decorsi dalla notifica del PE alla presentazione dell’istanza di rigetto.
L’istanza di fallimento presentata il 17 maggio 1996, come correttamente ritenuto
dalla prima giudice, è pertanto tardiva anche se solo per qualche giorno.
- L’appello
1.luglio 1996 __________ va quindi respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità in
mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato
osservazioni (art. 52, 54, 67 e 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 166 LEF
pronuncia
-
L’appello
-
luglio 1996 __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, è a carico
del__________ __________
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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